Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2903 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25772/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 95/2006 della COMMISSIONE TRIBTARIA REGIONALE

di MILANO del 12/07/06, depositata il 13/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 13/7/2006 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate Milano (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano di accoglimento dell’impugnazione proposta dal contribuente Sig. G.G. del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 2000 e 2001, in qualità di agente di commercio.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., e segg., L. n. 662 del 1996, art. 3, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso dovrà essere ritenuto in parte inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e in parte infondato.

Oltre a recare il motivo un quesito di diritto inammissibilmente formulato in termini difformi dallo schema delineato in particolare da Cass., Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658 e da Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36, ed in termini generici e privi di riferimento alla fattispecie concreta (oltre alla giurisprudenza più sopra citata v. altresì in particolare Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Cass., Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 30/10/2008, n. 26020; nonchè, da ultimo, Cass., Sez. Un., 10/9/2009, n. 19444 e Cass., 7/4/2009, n. 8453), l’impugnata decisione appare in linea con il principio enunziato, a scioglimento del contrasto interpretativo insorto in tema di assoggettamento degli agenti di commercio all’IRAP, da Cass., Sez. Un., 26/5/2009, n. 12108 secondo cui in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

E l’accertamento in fatto operato dal giudice di prime cure concernente la mancanza, nel caso, del requisito della autonoma organizzazione, avendo la contribuente incontestatamente esercitato la propria attività sia in assenza di dipendenti e/o di collaboratori, in assenza altresì di qualsivoglia significativa organizzazione di capitali non risulta invero impugnato dalla ricorrente”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto rigettato;

considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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