Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2903 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 07/02/2020), n.2903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25001-2018 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FERDINANDO IAZZETTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6030/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ESPOSITO LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appello proposto da L.A. avverso la sentenza di primo grado emessa nei confronti della predetta parte e del Ministero della Salute;

alla prima udienza la Corte d’appello, in mancanza di costituzione dell’appellato, rilevato che la notifica del ricorso in appello era avvenuta il 7/9/2017 per l’udienza di discussione del 25/9/2017, in difetto del rispetto del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3, e ritenuto che non ricorressero i presupposti applicativi per la concessione di un termine ai sensi dell’art. 291 c.p.c., anche in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, poichè la nullità della notificazione non derivava da ragioni estranee alla volontà della parte, nè la rinnovazione era stata richiesta, dichiarava improcedibile l’appello;

avverso la sentenza L.A. propone ricorso per cassazione sulla base di unico motivo;

Il Ministero resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 164,291,421 e 435 c.p.c. – Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.) – Carenza e contraddittorietà della motivazione, nonchè

omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) in relazione alla regolare presenza dell’Avvocato dello Stato per conto dell’appellata, risultante dal verbale di causa del 25/9/2017, rilevando che la Corte d’appello aveva equiparato tra loro, onde negare la concessione del termine per la rinnovazione della notifica, due fattispecie nettamente distinte, ovvero quella dell’omessa notificazione del ricorso e del decreto e quella della notificazione intempestiva e che, per costante giurisprudenza di legittimità, la notificazione eseguita ma intempestiva era affetta da nullità sanabile con la rinnovazione, da disporre ad opera del giudice, rimanendo irrilevante che il difensore avesse o meno richiesto termine per rinnovare l’atto;

che l’articolato motivo di censura è fondato (si veda al riguardo, con ampia ed esaustiva motivazione in ordine ai consolidati arresti giurisprudenziali sul punto, Cass. n. 9404 del 17/04/2018: “Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest’ultima, sanabile “ex tunc” per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c.”, conforme Cass. n. 12691 del 13/05/2019);

questa Corte ha già avuto modo di rilevare (Cass. n. 22166 del 12/09/2018) che, a fronte di una disciplina espressa e completa che modula i tempi e i modi per ottenere la sanatoria delle invalidità diverse dall’inesistenza della vocatio in ius, non è ammissibile che l’interprete possa ricorrere in via autonoma ad una diversa conformazione dei principi costituzionali di ragionevole durata o giusto processo, attribuendo rilevanza alle giustificazioni del ritardo o al contegno delle parti in udienza e facendo scaturire dall’invalidità effetti diversi e più gravi (quale l’improcedibilità dell’appello) di quelli delineati dal sistema proprio delle norme processuali;

il testo dell’art. 291 c.p.c. prevede, infatti, esclusivamente che il giudice, quale garante della regolare instaurazione del contraddittorio, ove il convenuto non si costituisca e ricorra un vizio di nullità della notificazione, previo rilievo del medesimo, fissi un termine per la rinnovazione, senza che a diversa soluzione possa giungersi, come pretenderebbe la Corte territoriale, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo;

in proposito la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di rilevare, con riferimento a diversa sanzione di improcedibilità comminata dal giudice di merito, che “il principio del giusto processo, di cui al richiamato art. 6 CEDU, non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso” e che “occorre prestare altresì la massima attenzione ad evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio” (Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014);

non merita conferma, pertanto, l’interpretazione formalistica della norma processuale adottata dalla Corte territoriale, che induce a esiti pregiudizievoli in termini di diniego di accesso alla tutela giurisdizionale;

in base alle svolte argomentazioni va accolto il ricorso e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito che si atterrà ai principi enunciati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 7 febbraio 2020

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