Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2903 del 07/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2903 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 436-2012 proposto da:
FRONZONI VASCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
VINCENZO PICCARDI 4, presso lo studio dell’avvocato
CORRADO PASCASIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONIO DE MARI con studio in NAPOLI VIA C. POERIO 89/A
(avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che 1o rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 07/02/2018

- con troricorrente avverso la sentenza n. 221/2011 della COMM.TRIB.REG.

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NAPLI, depositata il 04/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE MARI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto il rigetto.

FRANCESCO ESPOSITO;

FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle entrate – Ufficio di Castellamare di Stabia notificava, in data 23.03.2007, all’avv. Vasco Fronzoni il questionario
n. Q00049/2007 «ai fini di un controllo da effettuarsi ai sensi dei
commi 4° e 5° dell’art. 38 del D.P.R. 600/73 sulla congruità dei redditi
patrimoniali effettuati negli anni 2000-2004. Successivamente,
contestualmente al formale invito ex art. 5 d.lgs. n. 218/1997 per un
eventuale accertamento con adesione, l’Ufficio notificava, in data
28.12.2007, l’avviso di accertamento con il quale veniva determinato,
in relazione all’anno d’imposta 2000, un maggior reddito imponibile
IRPEF di lire 366.547.520.
2. Il contribuente impugnava il suddetto avviso di accertamento
dinanzi alla C.T.P. di Napoli, chiedendo che l’atto impositivo fosse
dichiarato illegittimo, in via pregiudiziale, per violazione del d.lgs. n.
218/1997; nel merito, che esso venisse annullato sulla base della
documentazione allegata al ricorso con la quale si dava giustificazione
della provenienza dei fondi impiegati negli investimenti immobiliari
contestati.
3. La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso.
4.

L’appello proposto dall’Ufficio era accolto dalla C.T.R. della

Campania, con sentenza del 4 aprile 2011. Disattesa l’eccezione di
inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi,
rilevava il giudice di appello che la documentazione prodotta non era
idonea a suffragare l’assunto del contribuente, ritenendo assorbite le
altre questioni dibattute tra le parti.
5. Contro tale pronuncia il contribuente ricorre per cassazione, sulla
base di cinque motivi.
6. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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prodotti e dichiarati», in relazione agli investimenti e disinvestimenti

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce insufficiente
motivazione circa un punto decisivo per il giudizio, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., per non avere il giudice d’appello
adeguatamente argomentato sulla richiesta di inammissibilità del
gravame, essendosi l’Ufficio limitato a ribadire la legittimità dell’avviso
di accertamento, senza articolare specifici motivi di impugnazione
La censura è infondata, alla luce del costante orientamento di questa
Corte, secondo cui, nel processo tributario, ove l’amministrazione
finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e
argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato,
come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa
idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato,
è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto
dall’art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo il quale il ricorso
in appello deve contenere «i motivi specifici dell’impugnazione» e non
già «nuovi motivi», atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello,
che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi
specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il
riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064 del 2012).
2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce insufficiente e

contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. Censura la
sentenza impugnata nella parte in cui, pur non avendo l’Ufficio
contestato la leggibilità dei documenti prodotti dal contribuente, non
aveva ritenuto valida la prova documentale perché «essa si fonda
essenzialmente sulle copie fotostatiche di otto assegni bancari, di cui
in ben cinque di essi risultano assolutamente illeggibili gli importi, le
traenze e i beneficiari ed in uno di essi, beneficiario l’ingegnere Franco
Fronzoni, traente è una meglio non identificata Società Umanitaria».
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4),
cod. proc. civ., per essersi il giudice di appello pronunciato ultrapetita
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riferiti alla motivazione espressa dal giudice di primo grado.

sulla questione riguardante la non leggibilità dei documenti prodotti
dal contribuente.
I due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono
infondati
Risulta, difatti, dall’atto di costituzione nel giudizio di primo grado,
riportato a pag. 2 del controricorso, che l’Ufficio, nel contestare la
rilevò – tra l’altro – che alcune copie dei documenti prodotti erano
«illeggibili […] per cui non è possibile tenerne conto». A ciò si aggiunga
che, per consolidata giurisprudenza, l’apprezzamento dei fatti e delle
prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che,
nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il
profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la
valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di
individuare le fonti del proprio convincimento e, a tal fine, di valutare
le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le
risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione (da ultimo, Cass. n. 9097 del 2017).
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 5) cod. proc. civ., per non avere la C.T.R. esaminato
l’eccezione di illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione
dell’art. 6 d.lgs. n. 218/1997, essendo stato al contribuente precluso
di avvalersi dell’accertamento con adesione, in quanto l’invito al
contradditorio ex art. 5 d.lgs. n. 218/1997 gli era stato notificato
successivamente allo spirare del termine fissato per la comparizione
del contribuente.
La censura è infondata, posto che, come affermato dalle Sezioni Unite
con sentenza n. 3676 del 2010, in tema di accertamento con adesione,
la mancata convocazione del contribuente non comporta la nullità del
procedimento di accertamento adottato dagli uffici, non essendo tale
sanzione prevista dalla legge.
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documentazione bancaria addotta a sostegno del ricorso introduttivo,

4. Con il quinto motivo il contribuente deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. e 22, commi 4 e 5, d.lgs.
n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.,
per avere la C.T.R. ritenuto inidonea la documentazione attestante la
provenienza delle somme impiegate negli investimenti immobiliari, in
quanto esibita in copia fotostatica, senza che l’Ufficio ne avesse
Il motivo è infondato.
Nelle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata non assume
rilievo la circostanza che la documentazione bancaria fosse stata
prodotta in copia fotostatica, avendo per contro il giudice di appello
posto a fondamento della decisione, con apprezzamento in fatto non
censurabile in questa sede, altri elementi, quali l’illeggibilità degli
assegni, la mancanza di indicazioni riguardo alle girate apposte sugli
stessi, la natura dei titoli (assegni bancari e non circolari).
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore
dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in C 3.700,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 22 giugno 2017.
Il Consigliere estensore
Il Presidente

contestato la conformità all’originale.

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