Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2903 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 05/02/2021), n.2903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10178-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ERIFIN SERVIZI FINANZIARI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MAMMOLA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA MATALUNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1300/7/2018 della COMMISSIONI. TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Veneto, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Padova, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.r.l. “ERIFIN SERVIZI FINANZIARI” avverso un avviso di liquidazione, con il quale le era stato chiesto di pagare l’imposta di registro in misura proporzionale, riferita ad una sentenza revocatoria del Tribunale di Padova, con la quale la società contribuente era stata condannata a restituire alla s.p.a. “FINMEK” in amministrazione straordinaria alcune somme incassate dopo il decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di tale ultima società;

che, secondo la CTP, la sentenza cui applicare l’imposta di registro era da qualificare come di condanna, avendo essa realizzato un trasferimento di ricchezza, con pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale;

che, secondo la CTR invece, la sentenza revocatoria in esame era da assoggettare all’imposta di registro in misura fissa, in quanto era da qualificare come sentenza dichiarativa di nullità da collocare sullo stesso piano delle sentenze con effetto revocatorio.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, prima parte, art. 8, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto che la sentenza alla quale si riferiva l’imposta di registro chiesta in pagamento era da collocare sullo stesso piano delle sentenze con effetto revocatorio, si da essere assoggettate all’imposta di registro in misura fissa; al contrario la revocatoria fallimentare che interveniva rispetto al pagamento di somme o cessioni di credito era soggetta al pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale, in quanto trattavasi di revocatoria che non comportava il ripristino di una situazione anteriore, ma aveva determinato il trasferimento di ricchezza in favore dell’amministrazione straordinaria, la quale aveva visto incrementata la massa dei beni di cui disporre;

che la società contribuente si è costituita con controricorso ed ha altresì presentato memoria illustrativa;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, le società in amministrazione straordinaria sono equiparabili, ai fini che qui interessano, alle società sottoposte alla procedura fallimentare, essendo comune l’esigenza di entrambe le procedure di preservare ed incrementare il patrimonio delle società, onde consentirne la distribuzione ai creditori che ne abbiano diritto; pertanto, con riferimento alle prime, è pienamente applicabile la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di revocatoria fallimentare (cfr. Cass. n. 22499 del 2017; Cass. n. 21160 del 2005; Cass. n. 31277 del 2018; Cass. n. 16814 del 2017), secondo la quale alle sentenze con le quali venga accolta l’azione revocatoria è applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa parte prima allegata, art. 8, comma 1, lett. b), con conseguente applicazione a dette sentenze dell’imposta di registro in misura proporzionale, qualora, come nel caso in esame, la sentenza revocatoria imponga ad un soggetto, che abbia percepito somme dalla società in amministrazione straordinaria dopo la data di apertura della procedura, di versare nelle casse della procedura le somme indebitamente lucrate; trattasi invero di azione revocatoria che comporta la condanna della società ricorrente alla restituzione di una somma di danaro ad una procedura di amministrazione straordinaria, nettamente differente dalle sentenze revocatorie che si limitano a dichiarare inefficace un atto pregiudizievole ai creditori, atteso che solo con riferimento a quest’ultimo tipo di sentenze revocatorie va corrisposta l’imposta di registro nella misura fissa, D.P.R. n. 131 del 1986 ex tariffa parte prima allegata, art. 8, comma 1, lett. e);

che, pertanto, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, la sentenza impugnata va cassata e, potendosi decidere nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo della società contribuente;

che non è condivisibile quanto rappresentato dalla società intimata nella sua memoria illustrativa, circa la modifica in appello della sentenza del Tribunale di Padova sottoposta a registrazione, disponendo il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, che, in caso di successiva sentenza, è dato far luogo a conguaglio o rimborso dell’imposta di registro versata, purchè trattasi di sentenza passata in giudicato; il che non è ravvisabile nella specie;

che, tenuto conto delle alterne vicende del giudizio, si compensano le spese del merito e si dichiarano irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente;

compensa le spese di merito e dichiara irripetibili quelle di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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