Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2903 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1507-2012 proposto da:

F.M. elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato FABIO PACE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO

UFFICIO CONTROLLI AREA LEGALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 50/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 17/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE SANTIS per delega dell’Avvocato

PACE che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato FERRANDO che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 50/15/11, depositata il 17/5/2011, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava la decisone della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso di F.M. avverso il diniego di definizione dei carichi di ruolo di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, motivato dal mancato versamento della seconda rata, pari al 20% dell’intero importo dovuto per il condono, provvedimento a cui aveva fatto seguito l’iscrizione di ipoteca, a garanzia del debito di Euro 55.983,00, anch’essa oggetto d’impugnazione, con riunito ricorso, da parte del contribuente.

Osservava il Giudice di appello, in particolare, che il F., al fine di perfezionare il condono, aveva versato solo la prima rata e che la definizione dei carichi di ruolo pregressi, prevista dalla suddetta disposizione, a differenza delle ipotesi di cui agli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge, non comportando alcuna incertezza in ordine al “quantum” da versarsi da parte del contribuente, costituito dal 25% dell’importo iscritto a ruolo e dalle somme spettanti al Concessionario, è condizionato all’integrale e tempestivo pagamento del dovuto, in difetto, conseguendone l’inefficacia della sanatoria.

Il F. ha chiesto la cassazione della sentenza della CTR con quattro motivi di ricorso, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, giacchè il Giudice di appello ha ritenuto che il mancato pagamento della seconda rata comporta l’inefficacia dell’istanza di sanatoria, in tal modo operando una distinzione, per struttura e funzione, tra il condono clemenziale in oggetto e le ipotesi di condono premiale previste dalla legge citata, che non tiene conto del fatto che la disposizione invocata non esplicita alcuna sanzione per l’omesso o ritardato pagamento della seconda rata, ponendo come condizione della definizione agevolata il versamento della prima rata, entro la prorogata data del 16 aprile 2004, conclusione coerente con la natura di contratto transattivo, dotato di forza novativa, voluta dal legislatore. Evidenzia che il D.L. n. 138 del 2011, art. 2, comma 5-bis, nel prevedere il recupero al bilancio dello Stato delle somme dichiarate con le sanatorie e non versate dai contribuenti, ammette implicitamente la piena efficacia del condono anche ove non vi sia stato l’integrale pagamento delle somme dovute.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta omessa motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè il Giudice di appello non ha considerato l’illegittimità del diniego di condono sotto il profilo, pure dedotto dal contribuente, della sussistenza dell’errore scusabile in ordine al termine ultimo di pagamento della seconda rata, in ragione delle numerose proroghe di quello originariamente previsto.

Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta omessa motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè il Giudice di appello non ha considerato l’illegittimità del diniego di condono, notificato il 28/10/2009, per violazione del termine previsto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 34, comma 44, per la notifica delle cartelle di pagamento, a pena di decadenza dell’azione di accertamento e recupero dell’Ufficio.

Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta omessa motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè il Giudice di appello non ha considerato l’illegittimità della procedura seguita dall’Ufficio che ha imputato l’importo di Euro 6.170,00, corrispondente alla prima rata di condono, ad acconto del maggiore importo dovuto dal contribuente, pari a complessivi Euro 55.893,00, il tutto a fronte del mancato pagamento di Euro 1.542,00, importo corrispondente alla seconda rata di condono.

La prima, la seconda e la quarta censura di cui ai suesposti motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, non meritano accoglimento.

Le questioni poste dal contribuente possono essere risolte alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. n. 104/2014; n. 24316/2010; n. 20746/2010) – ai quali va data continuità – secondo cui l’efficacia della sanatoria L. n. 289 del 2008, ex art. 12, è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite.

E’ stato osservato (Cass. n. 21416/2016) che “tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15, e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale”, sicchè il condono, in quanto rimesso alla mera attività di liquidazione e versamento da parte del contribuente, produce la definizione della pendenza solo con l’integrale pagamento delle rate dovute e nei termini prescritti, essendo altrimenti l’Amministrazione finanziaria legittimata al recupero dell’originaria imposta dovuta.

E’ stato, altresì, precisato (Cass. n. 24316/2010, ma anche n. 22788/2006; n. 6370/2006; n. 12410/2007) che “Al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, non può ritenersi dunque applicabile il principio da questa Corte affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali”.

E poichè il mancato pagamento della seconda rata ha determinato la decadenza del contribuente dal condono, non è rilevante lo stato soggettivo di questi, posto che la sua eventuale “buona fede” – che certamente non esimerebbe dal pagamento del tributo in ogni caso dovuto – non appare di per sè circostanza idonea ad impedire l’effetto decadenziale e la definitiva inefficacia della sanatoria (Cass. n. 24316/2010 citata), difettando l’allegazione di specifiche situazioni tutelabili alla luce della L. n. 12 del 2000, art. 10, commi 1 e 2 (Statuto del contribuente) in tema di legittimo affidamento del contribuente (Cass. n. 23309/2011), posto che le somme dovute, ed i termini di pagamento, sono espressamente previsti da disposizioni di legge.

Il Giudice d’appello, invero, non ha affatto disatteso i suindicati principi allorchè dal mancato perfezionamento del condono ha fatto discendere l’obbligo, per il F., di “integrale pagamento di quanto dovuto”, potendo essere legittimamente preteso dall’Ufficio il pagamento dell’intero importo di cui alle cartelle contenute nel condono presentato dal contribuente, e non soltanto l’importo della seconda ed ultima rata non versata, pari ad Euro 1.542,00 (20% del 25%), come da quest’ultimo sostenuto, con addebito della sanzione amministrativa e degli interessi legali.

Merita di essere disattesa, perchè inammissibile, anche la censura contenuta nel terzo motivo di ricorso.

Con il dedotto vizio motivazionale della decisione impugnata, il contribuente prospettata la violazione del termine del 31 dicembre 2008, previsto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 34, comma 44, per la notifica delle cartelle di pagamento, a pena di decadenza dell’azione di accertamento e recupero dell’Ufficio delle somme pretesamente dovute.

Tuttavia, questa Corte ha più volte affermato che ” l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa ” (ex multis, Cass. n. 329/2016).

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000,00, per compensi, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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