Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29028 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. I, 17/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 17/12/2020), n.29028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17508/2019 proposto da:

K.O., elettivamente domiciliato in Roma, via Giorgio Scalia

n. 12, presso lo studio dell’avv. Valerio Gallo, e rappresentato e

difeso dall’avv. Santina Guarragi;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

28/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- K.O., proveniente dalla terra nigeriana ((OMISSIS) – (OMISSIS)), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Brescia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 28 aprile 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il giudice del merito ha rilevato, in particolare, che il racconto esposto dal richiedente circa le ragioni del suo espatrio risultava non credibile per più profili.

Nella narrazione del ricorrente, questi, presidente del gruppo giovanile dell'(OMISSIS), aveva lasciato la Nigeria per motivi politici. Più in particolare, gli anziani del villaggio lo avevano aggredito e minacciato di morte (così come avevano ucciso un altro membro del partito), per vendicarsi della denuncia di corruzione che il richiedente aveva sporto nei loro confronti.

“Appare poco coerente” – ha rilevato il Tribunale – “che venga consegnata una cifra al partito di notevole entità in contanti e che la somma venisse divisa in buste da consegnare ai gruppi del partito” stesso. Ben poco plausibile – ha aggiunto il provvedimento – è che il ricorrente, dopo essere fuggito a Port Harcourt a seguito dell’aggressione tra i sostenitori dei due gruppi, sia poi tornato a Benin City per “lavorare nel proprio negozio”, senza preoccuparsi in alcun modo del pericolo di una possibile aggressione da parte dei presunti agenti persecutori al momento del rientro.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato pure che, secondo quanto riferito dai report COI pubblicati nel 2017, l'(OMISSIS) non risulta presentare, nell’attuale, indici specifici e peculiari di pericolosità.

Quanto infine alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non sono riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino il riconoscimento di siffatta concessione.

3.- Avverso questo provvedimento K.O. ha presentato ricorso, affidato a tre motivi di cassazione.

Il Ministero non si è costituito nei termini prescritti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso presentanti dal ricorrente censurano il decreto del Tribunale: (i) col primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione apparente in ordine alla valutazione di non credibilità del racconto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, art. 1 lett. a) Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 in relazione al rigetto della domanda di protezione internazionale; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per aver valutato la domanda di protezione sussidiaria in base a generiche informazioni sulla situazione interna della (OMISSIS); (iii) col terzo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al riconoscimento della protezione umanitaria, ai sensi dell’art. 5, comma 6 T.U. D.Lgs. n. 286 del 1998.

5.1.- Il primo motivo lamenta il rigetto, da parte del Tribunale bresciano, del riconoscimento dello status di rifugiato in ragione della non credibilità del ricorrente, là dove lo stesso afferma che non appare plausibile che la somma sia stata consegnata al partito in contanti”. Il motivo precisa, a tal proposito, che “il ricorrente afferma che i soldi fossero in contanti, ma ciò non si riferisce alla modalità con cui il Comune inviò la somma al partito ma solo alla modalità con cui gli anziani se la spartirono”.

Il motivo è inammissibile, in quanto la valutazione di non credibilità del narrato attiene comunque ad un giudizio di fatto, non censurabile in sede di legittimità (Cass., 9 luglio 2020, n. 14674).

5.2.- Il secondo motivo di ricorso censura la decisione del Tribunale bresciano per aver valutato la domanda di protezione sussidiaria in base a generiche informazioni sulla situazione sussistente in (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria sulla base di fonti informative aggiornate al 2017 (Report Easo), secondo cui “per la zona dell'(OMISSIS) non sono segnalati scontri riconducibili a (OMISSIS); la situazione dell'(OMISSIS) è causata da una criminalità comune (…) comunque tale da non determinare una rilevante e stabile perdita di controllo del territorio da parte dell’autorità governativa, che costituisce il dato veramente indicativo dell’esistenza di un conflitto armato”.

5.3. Il terzo motivo di ricorso, che fa riferimento al rigetto della protezione umanitaria, è inammissibile, posto che lo stesso non indica alcuna ragione di vulnerabilità, che sia riferibile in modo specifico alla persona del richiedente, configurante i presupposti per il riconoscimento dell’umanitaria.

6.- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Non ha luogo provvedere alla liquidazione delle spese del presente procedimento, stante la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Data l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 13 comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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