Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29027 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. I, 17/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 17/12/2020), n.29027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12748/2019 proposto da:

B.O., elettivamente domiciliato in Brescia, via Stella n.

19, presso lo studio dell’avv. Paolo Tacchi Venturi, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- B.O., proveniente dalla (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Brescia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 6 marzo 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il giudice del merito ha rilevato, in particolare, che il racconto effettuato dal richiedente circa le ragioni del suo espatrio non risultava credibile, perchè incongruo e non plausibile.

Il ricorrente ha affermato di temere, per il caso di rientro, di essere perseguitato e arrestato per aver girato il video del massacro avvenuto a (OMISSIS). Ha rilevato in proposito il Tribunale che, in realtà, (a) erano moltissimi i video relativi al massacro, che continuavano a rimanere presenti, senza effetti collaterali, su internet; (b) anche il mandato di arresto prodotto in atti appariva non essere autentico, dovendosi quindi ritenere infondato il timore del ricorrente di subire un danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato pure che, secondo quanto riferito dai report COI pubblicati nel 2018, la Repubblica di Guinea non risulta presentare, nell’attuale, indici specifici e peculiari di pericolosità.

Quanto infine alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino il riconoscimento di siffatta concessione.

3.- Avverso questo provvedimento B.O. ha presentato ricorso, affidato a tre motivi di cassazione.

Il Ministero si è costituito nel presente grado di giudizio, presentando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso presentanti dal ricorrente censurano il decreto del Tribunale: (i) col primo motivo, per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11 e 29 nonchè D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis; (ii) col secondo motivo, per violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; (iii) col terzo motivo, per violazione dell’art. 122 c.p.c., in relazione all’uso della lingua italiana nel processo; (iv) col quarto motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per l’impiego di fonti informative non idonee.

5.- Il ricorso è inammissibile.

5.1.- Il primo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, avendo il Tribunale bresciano rigettato la domanda senza entrare nel merito della posizione del ricorrente; in particolare, con riferimento all'”età del ragazzo”, alla “documentazione medica prodotta”, all’assenza di “una rete parentale o amicale” nel paese d’origine.

Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto il Tribunale bresciano argomenta compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, affermando che “il richiedente è un giovane uomo (nato nel 1992) in buone condizioni di salute (le dedotte problematiche non trovano riscontri oggettivi) e con piena capacità lavorativa. Inoltre, nel proprio Paese ha ancora familiari con cui non è in conflitto. In Italia, di contro, il ricorrente non ha reperito un lavoro e non ha svolto corsi professionalizzanti”.

5.2.- Il secondo motivo contesta, nella sostanza, il giudizio di non credibilità del racconto svolto dal richiedente.

Il motivo è inammissibile, in quanto la valutazione di non credibilità del narrato attiene a un giudizio di fatto, che di per sè non è censurabile in sede di legittimità (Cass., 9 luglio 2020, n. 14674).

In particolare, nel caso di specie il Tribunale bresciano ha ritenuto il ricorrente inattendibile in ragione della incongruità e della non plausibilità del racconto (p. 4 decreto). Nè emergono, dal contesto del motivo formulato dal ricorrente, elementi atti a mettere in dubbio la plausibilità della valutazione così condotta.

5.3.- Anche il terzo motivo di ricorso, che nega la possibilità di utilizzare la lingua inglese nel corpo della motivazione della pronuncia, è inammissibile.

Come già ritenuto da Cass., 16 settembre 2019, n. 22979, il giudice può citare fonti di conoscenza in lingua inglese (comunque, in una lingua straniera, che sia di “facile comprensibilità”) purchè ciò “non arrechi pregiudizio al diritto di difesa delle parti”.

Nel caso di specie, la pronuncia del Tribunale bresciano non ha leso in alcun modo il diritto di difesa del richiedente, avendo esposto la sostanza delle ragioni del rigetto della domanda di protezione sussidiaria anche nella lingua italiana (“da nessuna delle informazioni disponibili sul Paese di origine del ricorrente risulta che le autorità governativa abbiano perso il controllo del territorio”; l'”attuale situazione della Guinea non è in alcun modo caratterizzata da una generalizzata e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato”).

D’altronde, la censura formulata dal ricorrente si manifesta generica, in quanto meramente astratta: posto che la stessa non viene a dedurre in modo specifico che dall’utilizzo della lingua straniera sia effettivamente derivato un pregiudizio in concreto al proprio diritto di difesa (cfr., in proposito, Cass. 12 marzo 2013, n. 6093).

5.4.- Il quarto motivo censura la mancata concessione della protezione sussidiaria per l’impiego di fonti informative non idonee. Come i precedenti, il motivo è inammissibile, posto che il Tribunale ha espresso la sua decisione sulla base di fonti informative aggiornate al 2018 e attendibili (report COI).

6.- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 13 comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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