Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29027 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. III, 13/11/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 389-2016 proposto da:

P.D., C.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LUDOVISI N 36, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

POLIMENI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ATTILIO COTRONEO difensori di sè medesimi;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 12328/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ATTILIO COTRONEO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.A. e P.D., avvocati, avendo patrocinato i rispettivi clienti in altrettante liti proposte ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 per ottenere il risarcimento del danno da irragionevole durata del processo, ed avendo ottenuto l’accoglimento della domanda, chiesero ed ottennero la distrazione in loro favore delle spese di lite, disposta con decreto della Corte d’appello di Catanzaro 8.2.2008 n. 140.

2. Muniti di tale titolo esecutivo C.A. e P.D. il 5.7.2013 intervennero nella procedura esecutiva iniziata da tale G.C. nei confronti del Ministero della giustizia e del Ministero dell’Economia nelle forme del pignoramento presso terzi (Banca d’Italia), pendente dinanzi il Tribunale di Roma, ed avente ad oggetto la riscossione forzata d’un credito pur esso scaturente da una pronuncia di condanna ai sensi della L. n. 89 del 2001.

3. Il giudice dell’esecuzione con ordinanza 18.7.2013 rigettò l’istanza di intervento.

Osservò che i creditori intervenuti erano muniti di titolo esecutivo emesso nei soli confronti del Ministero della Giustizia, e che per effetto del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 2 bis, (c.d. “Decreto Sviluppo”, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134) tali titoli esecutivi non potessero più essere messi in esecuzione nei confronti del Ministero dell’economia.

4. Avverso l’ordinanza suddetta C.A. e P.D. proposero opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c..

Sostennero che le nuove norme introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, limitative della legittimazione passiva del Ministero dell’economia, si applicassero solo alle procedure esecutive iniziate dopo la sua entrata in vigore.

Nella specie, invece, l’esecuzione nella quale essi erano intervenuti era iniziata il 22.3.2012, mentre il D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 2 bis, introdotto dalla legge di conversione, entrò in vigore l’8.8.2012 (in realtà la norma entrò in vigore il 12.8.2012, ma tale inesattezza, per quanto si dirà, è irrilevante).

5. Il Tribunale di Roma con sentenza 5.6.2015 n. 12328 rigettò l’opposizione.

Il Tribunale, trascurando la questione se il Ministero dell’economia fosse o non fosse legittimato passivo rispetto alle pretese esecutive vantate dai creditori muniti di titolo emesso nei soli confronti del Ministero della giustizia, ritenne che l’intervento fosse inammissibile per altra ragione.

Osservò che:

-) il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali”, convertito nella L. 6 giugno 2013, n. 64), aveva introdotto nella L. n. 89 del 2001 il nuovo art. 5 quinquies;

-) tale norma vietava il ricorso all’esecuzione presso terzi per la riscossione coattiva delle somme dovute ex lege n. 89 del 2001, consentendo solo il ricorso all’espropriazione mobiliare presso i ministeri della giustizia o delle finanze;

-) le nuove norme s’applicavano sia ai sequestri e pignoramenti eseguiti dopo la sua entrata in vigore (avvenuta, per questa parte, il 9.4.2013), sia agli interventi nelle procedure esecutive compiuti dopo la sua entrata in vigore, a nulla rilevando che l’esecuzione forzata fosse iniziata prima.

Sostenne tale conclusione coi seguenti argomenti:

-) se fosse possibile ai creditori ex lege n. 89 del 2001 intervenire nelle procedure di espropriazione presso terzi iniziate nei confronti del Ministero dell’economia prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 35 del 2013, sarebbe frustrata la ratio del decreto, che era “programmare ordinatamente” i pagamenti dovuti per la suddetta causa;

-) l’intervento è una forma di esercizio dell’azione esecutiva, sicchè sarebbe irrazionale ammettere che le azioni esecutive iniziate dopo il D.L. n. 35 del 2013 nella forma del pignoramento siano soggette alle restrizioni ivi previste, e quelle iniziate nella forma dell’intervento invece no; e questa irrazionalità condurrebbe ad un aggiramento dei divieti introdotti dal D.L. suddetto.

6. La sentenza suddetta è stata impugnata per cassazione dai due soccombenti, con ricorso fondato su tre motivi.

Subordinatamente al rigetto dei tre motivi, i ricorrenti hanno sollecitato la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 5 quinquies.

Nessuna delle amministrazioni intimate si è difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento all’art. 101 c.p.c..

Deducono, al riguardo, che il Tribunale ha reputato inammissibile il loro intervento per un motivo (l’inammissibilità dell’esecuzione presso terzi per la riscossione delle somme liquidate ex lege n. 89 del 2001) rilevato d’ufficio, senza previamente sottoporlo al dibattito processuale.

Sostengono che, in tal modo, il Tribunale ha violato l’art. 101 c.p.c., ed il diritto di difesa da essi sotteso.

1.2. Il motivo è infondato, alla luce del consolidato principio secondo cui l’art. 101 c.p.c. non s’applica nel caso in cui il giudice rilevi d’ufficio una questione di puro diritto processuale, non involgente alcun accertamento di fatto.

Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che “ove il giudice d’appello abbia dichiarato d’ufficio l’improcedibilità del gravame per tardiva costituzione dell’appellante, senza sottoporre preventivamente alle parti detta questione, non sussiste alcuna nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, trattandosi di decisione fondata su questione di diritto, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà “ex ante” di esercitare ampiamente il contraddittorio; e ciò vieppiù ove si consideri che si tratta di questione processuale, in relazione alla quale l’ordinamento prevede un ampio spettro di controllo, sino alla possibilità che l’eventuale “error in procedendo” sia oggetto di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel qual caso la corte di legittimità diviene giudice del fatto processuale” (Sez. 2 -, Sentenza n. 24312 del 16/10/2017, Rv. 645795 – 01; nello stesso, con riferimento più in generale a tutti gli errores in procedendo, Sez. 1 -, Sentenza n. 16049 del 18/06/2018, Rv. 649531 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 15037 del 08/06/2018, Rv. 649558 – 01; nonchè, per la giurisprudenza di questa Sezione, Sez. 3, Sentenza n. 15019 del 21/07/2016, Rv. 641276 – 01).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 12 preleggi; L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5 quinquies; artt. 91 e 93 c.p.c..

Il motivo, sebbene formalmente unitario, nella sua illustrazione contiene (a prescindere dalla qualificazione dei ricorrenti) tre diverse censure.

2.2. Con una prima censura i ricorrenti sostengono che la L. n. 89 del 2001, art. 5 quinquies (il quale, come detto, vieta il pignoramento presso terzi per la riscossione di crediti frutto di condanne dello Stato ai sensi della L. n. 89 del 2001) consentendo ai creditori “esclusivamente” il pignoramento diretto “secondo le disposizioni del libro 3, titolo 2, capo 2 c.p.c.”) è norma che non s’occupa affatto dell’intervento dei creditori nel processo di esecuzione, ma disciplina unicamente il sequestro ed il pignoramento.

2.3. Con una seconda censura i ricorrenti sostengono che la L. n. 89 del 2001, art. 5 quinquies non poteva applicarsi al caso di specie, perchè il processo di esecuzione nel quale essi erano intervenuti era iniziato prima dell’entrata in vigore della suddetta norma.

2.4. Con una terza censura, infine, i ricorrenti sostengono che la L. n. 89 del 2001, art. 5 quinquies disciplina unicamente l’esecuzione forzata per la riscossione delle somme liquidate ex lege n. 89 del 2001, mentre il loro credito aveva ad oggetto il pagamento di onorari professionali.

2.5. La prima censura è infondata.

L’intervento nel processo esecutivo è una modalità di esercizio dell’azione esecutiva.

Pertanto, quanto meno per analogia iuris, nel silenzio della legge le norme dettate per l’esercizio dell’azione esecutiva nelle forme ordinarie debbono applicarsi anche all’esercizio dell’azione esecutiva nella forma dell’intervento.

2.6. La seconda censura è infondata.

L’intervento nel giudizio di esecuzione, come già detto, è un modo di esercizio dell’azione esecutiva. Esso dunque esso sarà soggetto alle norme che disciplinano l’azione esecutiva al momento in cui viene compiuto, e non al momento in cui venne notificato il pignoramento da parte del creditore che per primo avviò l’esecuzione forzata.

2.7. Anche la terza censura è infondata.

La L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, stabilisce infatti: “se accoglie il ricorso (…), nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento”.

L’art. 5 quinquies, comma 2, della stessa legge, impone la necessità del pignoramento mobiliare diretto ai creditori di “somme liquidate a norma della presente legge”.

E poichè, per quanto detto, la L. n. 89 del 2001 disciplina la liquidazione sia del capitale, sia delle spese di lite, l’espressione “somme liquidate a norma della presente legge” non può che intendersi riferita tanto al primo, quanto alle seconde.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2741 c.c.; artt. “499 e ss.” c.p.c.; D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 2 bis; D.L. n. 35 del 2013, art. 6, comma 6.

Deducono, al riguardo, che il loro intervento, se ne fosse stato esaminato il merito, si sarebbe dovuto dichiarare ammissibile, dal momento che la regola dettata dal D.L. n. 83 del 2012, la quale come detto escluse la legittimazione passiva del Ministero dell’economia, non era applicabile alle procedure esecutive iniziate prima della sua entrata in vigore.

3.2. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

La questione della legittimazione passiva del Ministero dell’economia, infatti, nel giudizio di opposizione all’esecuzione rimase assorbita dalla ritenuta inammissibilità del ricorso all’esecuzione presso terzi.

4. Sulla prospettata questione di legittimità costituzionale.

4.1. Subordinatamente al rigetto dei tre motivi di ricorso, i ricorrenti hanno chiesto che questa Corte sollevasse incidente di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 5 quinquies con riferimento agli artt. 2,3,10,24,80 e 111 Cost..

Deducono che tale norma:

-) discrimina ingiustificatamente la posizione dei creditori muniti di titolo esecutivo, ponendo quelli che vantano un credito ex lege n. 89 del 2001 in una posizione deteriore;

-) viola l’art. 6 CEDU, perchè frappone un ostacolo alla realizzazione del credito scaturente dalla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo;

-) limita il diritto di azione e prolunga i tempi delle liti.

4.2. La prospettata questione di legittimità costituzionale difetta del requisito della rilevanza, sicchè è superfluo stabilire se sia non manifestamente infondata.

I ricorrenti, come accennato, hanno essi stessi affermato di possedere un titolo esecutivo nei confronti del Ministero della Giustizia.

Dall’esame dell’atto di intervento datato 5.7.2013, si rileva che essi sono intervenuti nel “procedimento esecutivo mobiliare presso terzi, promosso da G.C. nei confronti degli stessi Ministero della Giustizia e della Banca d’Italia, in qualità di terzo”.

Gli odierni ricorrenti, dunque, non risultano mai avere proposto alcun intervento nei confronti del Ministero dell’economia: ovvero, se l’abbiano fatto, non hanno indicato dove, quando ed in che termini abbiano esteso il proprio intervento originario, in violazione del principio di specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c..

Or bene, dal momento che il terzo pignorato (la Banca d’Italia) rese una dichiarazione negativa circa l’esistenza di propri debiti nei confronti del Ministero della giustizia, una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 5 quinquies non potrebbe giovare agli odierni ricorrenti: nei confronti del Ministero dell’economia, infatti, essi non risultano mai avere agito in executivis, mentre nei confronti del Ministero della giustizia l’esecuzione si rivelò, come detto, infruttuosa.

Pertanto se l’art. 5 quinquies fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo, gli odierni ricorrenti comunque non potrebbero nè aggredire esecutivamente il dicastero dell’economia, non risultando che lo abbiano fatto nel presente giudizio, nè proseguire l’esecuzione nei confronti del terzo debitore del Ministero della giustizia (la Banca d’Italia), avendo questi già reso dichiarazione negativa.

5. Le spese.

5.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio delle amministrazioni intimate.

5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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