Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29026 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. I, 17/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 17/12/2020), n.29026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 10975/2019 proposto da:

S.W., elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Carrozze,

3, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Comunale, che lo

rappresenta e lo difende unitamente all’avvocato Riccardo Felice

Stracca;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

Avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, emesso il 26/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal Sig. S.W., nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)). A sostegno della decisione ha affermato:

-per quanto concerne il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), attesa la non credibilità del dichiarante, non sono emersi elementi sufficienti a comprovare il fondato timore di subire atti persecutori diretti ed attuali, così come definiti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e, tantomeno, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 14 cit., lett. a) e b) (condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante).

Più precisamente, la scansione temporale degli eventi raccontati è incongrua e contraddittoria. Inoltre, le informazioni internazionali reperite, inerenti alla situazione politica del (OMISSIS) (pag. 5-7 del decreto impugnato), smentiscono il racconto del richiedente che appare lacunoso e caratterizzato da affermazioni generali, senza che siano mai state evidenziate circostanze personali e dettagli sufficienti a dimostrare la sua reale e fattiva presenza negli episodi riportati.

Non risulta tantomeno integrata l’ipotesi di danno grave di cui allo stesso art. 14, lett. c ossia la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o internazionale. Nello specifico, risulta senz’altro vero che la situazione in (OMISSIS) è degenerata, a partire dal marzo 2012, a seguito di un colpo di stato, tuttavia, dai numerosi report internazionali consultati (pag. 8 del provvedimento impugnato), si evince che a partire dal 2017 non si è verificato alcun incidente mortale. Pertanto, il Paese di origine del richiedente, ad oggi, non è interessato da un livello di violenza generalizzata tale da far rischiare, a chiunque vi si trovi, di subire una minaccia grave alla vita o alla persona, così come richiesto anche dalla giurisprudenza Europea (si veda la sentenza della CGUE Elgafaji c. Staatssecretaris Van Justitie del 17 febbraio 2009, nel procedimento C-465/07).

Quanto alla domanda di concessione della c.d. protezione umanitaria, essa risulta infondata dal momento che il ricorrente è in buone condizioni di salute, non sussistendo elementi in senso contrario, ha piena capacità lavorativa, avendo lavorato in (OMISSIS), dove ha ancora i familiari. In Italia, di contro, egli non ha alcuna rete familiare o di appoggio, al di là della struttura di accoglienza. Ne consegue l’insussistenza di qualsivoglia situazione di vulnerabilità o della necessità di tutelare i diritti umani fondamentali, dal momento che il (OMISSIS) non presenta criticità tali da configurare una vera e propria emergenza umanitaria.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese il Ministero intimato.

Nel primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 a 8, 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il Tribunale non ha tenuto conto che il ricorrente è già stato perseguitato per le sue idee politiche che lo hanno portato a manifestare, partecipare all’assalto al Palazzo del Presidente usurpatore (circostanza nella quale ha perso due denti) e, in seguito, ad essere arrestato ed imprigionato in condizioni disumane.

Inoltre, ha omesso di valutare correttamente le dichiarazioni rese in sede di audizione dinnanzi alla C.T., giudicandole erroneamente generiche, contraddittorie e incoerenti, sulla base di valutazioni arbitrarie e prive di logicità. Con riferimento alla situazione politica del (OMISSIS), il giudice di merito ne ha fornito un quadro distorto, dal momento che essa è caratterizzata da violenza generalizzata e da possibili minacce terroristiche, stante la presenza di gruppi armati islamici.

Nel secondo motivo di ricorso si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere il Tribunale omesso qualsiasi accenno ai fatti specifici posti alla base della richiesta, i quali giustificano, in maniera più che evidente, il riconoscimento della protezione. In aggiunta, la semplice menzione di vari siti, senza riportarne il contenuto, non può avere alcuna efficacia probatoria.

Da ultimo, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 113 del 2018, con riferimento all’art. 77 Cost., per essere stato adottato in mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza.

I primi due motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità.

La difesa non ha fornito elementi dediti a superare il giudizio negativo di credibilità minuziosamente motivato da parte del Tribunale (si rinvia a pag. 4-7 del decreto), con riferimento tanto al profilo dell’attendibilità estrinseca delle dichiarazioni, quanto a quello della coerenza intrinseca delle stesse, nel pieno rispetto degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Al contrario, essa si è limitata ad affermare genericamente che il racconto è stato sintetizzato e svuotato di ogni contenuto e, parallelamente, che il ricorrente all’epoca dei fatti aveva solo sedici anni, pertanto risulta normale che non ricordi esattamente date e fatti.

Al contempo, il ricorrente lamenta, in maniera vaga, che la situazione politica del (OMISSIS) è stata oggetto di distorsione e banalizzazione, venendo meno all’onere di indicare le fonti che, secondo la sua prospettazione, avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio. Come affermato dalla recente giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di tale allegazione, si paventa l’impossibilità, per la stessa, di valutare la teorica rilevanza e decisività della censura (Cass., Sez. I, 22769/2020).

D’altra parte, il Tribunale ha puntualmente motivato l’iter logico sotteso alle sue conclusioni, in riferimento tanto al giudizio di non credibilità del richiedente, dal momento che ha riportato puntualmente le sue dichiarazioni, evidenziando in modo specifico i singoli elementi di contraddizione, quanto all’assenza di una situazione di violenza generalizzata in (OMISSIS), accertata sulla base di numerosi report internazionali, il cui contenuto è stato puntualmente riportato nel provvedimento impugnato (si veda pag. 5-8 del decreto).

La questione incidentale di legittimità costituzionale, sollevata in ultima istanza, risulta inammissibile per difetto del requisito della rilevanza poichè il giudice di merito non ha applicato le norme introdotte con il D.L. n. 113 del 2018, bensì ha esaminato e respinto le domande alla luce della disciplina previgente.

Si ricorda che secondo quanto affermato autorevolmente da questa Corte (Cass., Sez. I, 4890/2019;5.U. 29459 del 2020), la normativa del D.L. citato non trova applicazione in relazione a domande proposte prima della sua entrata in vigore (5/10/2018). Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto domanda di protezione internazionale nel giugno 2016 e, quindi, anteriormente alla data suddetta.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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