Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29026 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. III, 13/11/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8584-2015 proposto da:

CASA FAMIGLIA E CENTRO EBRAICO ITALIANO GIUSEPPE E VIOLANTE

PITIGLIANI, in persona del Presidente e legale rappresentante

L.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 13,

presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO PIZZI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI

9, presso lo studio dell’avvocato CARLO CELANI, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.T., LE.CA., LE.GI., RI.AL.

quale curatore dell’eredità giacente di LE.NI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6719/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato CARLO CELANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In base a quanto si evince dal ricorso, la Casa Famiglia e Centro ebraico italiano Giuseppe e Violante Pitigliani, creditrice intervenuta in un processo esecutivo immobiliare contro Le.Ni. pendente presso il Tribunale di Roma, aveva proposto il 31/05/2011 reclamo avverso l’ordinanza con cui, sulla sua istanza di riassunzione del processo dopo la sospensione a seguito di istanza di conversione, il giudice dell’esecuzione aveva rilevato l’intervenuta rinuncia di due creditori, il soddisfacimento di un terzo e la carenza attuale di titolo esecutivo in capo ad essa istante, dichiarando estinto il processo.

2. Nel contraddittorio con l’acquirente dell’immobile già pignorato, F.D.M., di R.T. e di Ca. e Le.Gi. (almeno gli ultimi due dei quali chiamati all’eredità del debitore, nelle more mancato ai vivi), l’adito tribunale capitolino – con sentenza n. 22645 del 21/11/2011 – aveva peraltro dichiarato la carenza di legittimazione passiva degli ultimi due convenuti – per avere questi rinunciato all’eredità dell’originario esecutato – ed inammissibile il reclamo, reputando l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. unico mezzo di impugnazione esperibile contro un’ordinanza che aveva pronunciato l’estinzione in ipotesi diverse da quelle disciplinate dagli artt. 629 e 630 c.p.c..

3. La Corte di appello di Roma, con sentenza 03/11/2014, n. 6719, confermò la pronuncia di primo grado pure per la persistente carenza di titolo esecutivo in capo alla reclamante, che aveva invece invocato attendersi il conseguimento di quello, escludendo altresì la possibilità di convertire l’atto introduttivo da reclamo in opposizione, tra l’altro per la diversità del giudice funzionalmente competente sui due mezzi di impugnazione.

4. Per la cassazione di detta sentenza di appello ha proposto ricorso la Casa Famiglia, affidandosi a cinque motivi con atto notificato il 25/03/2015 alle altre parti e – resistendovi con controricorso il solo F.D. il 26/04/2016 con preliminare contestazione dell’incompletezza del contraddittorio – in tempo successivo anche al curatore dell’eredità giacente di Le.Ni..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente Casa Famiglia e Centro ebraico italiano Giuseppe e Violante Pitigliani si duole di:

a) “omesso o insufficiente esame circa un punto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e conseguente violazione dell’art. 630 c.p.c., comma 3, e falsa applicazione dell’art. 617 cit. codice (art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3)”: con tale doglianza la ricorrente sostiene la correttezza dell’impugnazione con reclamo del provvedimento che aveva rilevato l’intervenuta rinuncia di due creditori, il soddisfacimento del terzo e la carenza di titolo in capo all’istante;

b) “violazione degli artt. 121,156 e 274 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 2, oppure n. 3) per aver ritenuto non fondata la tesi della convertibilità del reclamo in una opposizione agli atti esecutivi…”: con tale doglianza la ricorrente argomenta che il ricorso era stato comunque proposto nel termine di venti giorni dall’atto e non rilevava che fosse diretto al collegio anzichè al g.e. (anche per il principio di cui all’art. 274bis c.p.c., comma 1, poi abrogato dal D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 67), sicchè doveva operare il principio di conversione in favore dell’impugnante;

c) “omesso esame di un fatto decisivo e violazione della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 (art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3) per non aver esaminato e deciso l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 630 c.p.c. nella parte in cui non vi è prevista la possibilità di reclamo avverso ogni ordinanza dichiarativa di estinzione di un procedimento di esecuzione forzata in ipotesi diverse da quelle codificate”: con tale doglianza la ricorrente invoca Corte cost. 195/81 (dichiarativa di illegittimità costituzionale della non estensione dell’art. 630 c.p.c. alle ordinanze dichiarative di estinzione per rinunzia), i cui principi vanno ritenuti generalizzabili;

d) “violazione dell’art. 2909 c.c. e conseguentemente dell’art. 495 c.p.c. nonchè degli artt. 629 e 630 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), nella parte in cui la sentenza, entrando sommariamente nel merito, si è limitata a ricordare che il creditore ha bisogno di un titolo esecutivo per poter compiere atti di impulso, senza prendere in esame la tesi dell’appellante, basata sia su di una sentenza passata in giudicato fra le parti, confermativa dell’ordinanza di conversione che aveva tenuto conto del credito chirografario dell’esponente, sia dalla considerazione che la presenza di un solo creditore, sebbene allo stato meramente chirografario, non impedisce la prosecuzione di un processo di esecuzione forzata quando risulti che costui abbia richiesto l’emissione di un provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo prima che il giudice dell’esecuzione abbia emesso una ordinanza di estinzione”: con tale doglianza la ricorrente deduce che una precedente sentenza (la 9237/07, verosimilmente del tribunale di Roma) aveva dichiarato inammissibile l’opposizione del debitore ma, pur avendo dato atto della presenza del creditore interventore privo di titolo esecutivo, non aveva dichiarato l’estinzione ed; anzi, aveva rimesso al g.e. l’adozione di provvedimenti consequenziali alla fissazione del termine per il versamento della somma già determinata con l’ordinanza di conversione (del 17/12/2004, tra cui si adombra o accenna sommariamente esservi anche il credito dell’interventore odierno ricorrente); ed invoca poi Cass. 10829/07, da cui si vuol desumere la non necessità, per l’intervento, di titolo esecutivo; ancora, sostiene possibile per l’interventore non legittimato dare impulso al processo anche se non ha ancora ottenuto il titolo esecutivo (del resto poi in effetti conseguito nelle more del giudizio di appello);

e) “violazione degli artt. 91 e 100 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), per la condanna del reclamante al pagamento delle spese “a ciascuna parte reclamata costituita””: con tale doglianza la ricorrente sostiene che solo il F.D. era legittimato a stare in giudizio ed interessato all’esito, mentre Gi. e Le.Ca. avevano già rinunciato all’eredità, sicchè era illegittima la condanna alle spese in favore di questi ultimi.

3. La carenza totale, nel ricorso, di elementi invece indispensabili per la decisione impedisce l’esame del merito dei primi quattro motivi, mentre l’ultimo è manifestamente infondato.

4. Nella complessa fattispecie oggetto della controversia sarebbe stato indispensabile che il ricorso contenesse una serie di dati indefettibili per la ricostruzione di tutti gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni di diritto, mentre invece in quella sede neppure, com’è noto e per giurisprudenza consolidata, potendo alle lacune del ricorso ovviarsi con alcun atto successivo od esonerando da tanto il ricorrente il richiamo, come avvenuto nella specie, all’esposizione dei fatti di cui alla sentenza impugnata, quando appunto di per sè sola insufficiente – mancano irrimediabilmente:

– analitici dati sul processo esecutivo, con indicazione della data di sua instaurazione e dei soggetti che vi si erano avvicendati e, per i creditori, dei titoli azionati;

– i dati ed il contenuto dell’atto di intervento originario dell’odierna ricorrente, a cominciare dalla data in cui esso aveva avuto luogo, per potere stabilire se e fino a che punto si applicasse la disciplina anteriore alla novella del 2006, ma senza dimenticare il tenore degli atti giustificativi del credito, pacificamente non ancora consacrato, se non altro al tempo dell’intervento ed a quello della declaratoria di estinzione del processo, in un titolo esecutivo;

– il contenuto dell’ordinanza di conversione di cui si fa ripetutamente menzione, al fine di valutare se e per quale importo era stato computato il credito di essa interventrice;

– specifica menzione (con descrizione analitica comprensiva delle date di accadimento) delle vicende successive del processo esecutivo ed in particolare dello stato e dell’entità di una evidente almeno parziale ottemperanza del debitore all’ordinanza di conversione;

– la trascrizione compiuta dei passaggi rilevanti del separato giudizio di opposizione avverso l’ordinanza di conversione, onde verificare l’estensione del dedotto od invocato giudicato anche a questioni diverse da quelle meramente processuali in apparenza ivi decise, cioè sulla carenza di legittimazione dell’opponente;

– soprattutto, la trascrizione integrale o almeno compiuta dell’atto di impulso dell’odierna ricorrente – reclamante creditrice intervenuta senza titolo esecutivo – sulla quale il giudice dell’esecuzione aveva poi pronunciato l’estinzione;

– a stretto rigore, oltre la trascrizione di tale ordinanza, l’indicazione delle date di deposito e di comunicazione, onde poterne verificare l’ammissibilità.

5. In carenza di tutti tali dati, anche le astratte tesi di diritto prospettate nei primi quattro motivi non possono neppure essere prese in considerazione:

a) non quella sulla correttezza dell’esperimento del reclamo avverso un’ordinanza che si era fondata in parte sulla rituale rinuncia di due dei creditori, poichè, in difetto degli elementi individuati al punto precedente, non si è in grado di stabilire se l’estinzione andasse qualificata tipica, oppure se la pronuncia, riguardando anche due presupposti diversi dalla rinuncia o da altri espressamente previsti dal codice a fondamento di una pronuncia di estinzione tipica (e così in certo senso connotando di atipicità l’intero provvedimento, non più fondato esclusivamente od interamente su presupposti tipici), andasse qualificata di chiusura anticipata, al di là della definizione formale del giudice;

b) non quella sulla convertibilità dell’impugnazione, perchè non si conoscono data di proposizione ed espresso tenore testuale di quella;

c) non quella sul mezzo di impugnazione esperibile in casi diversi da quelli espressamente qualificati dal codice come di estinzione, per l’impossibilità di verificare i presupposti della pronuncia del g.e.: e senza considerare che corrisponde a giurisprudenza consolidata di legittimità che appunto in tali casi di definizione anticipata del processo (sulla cui definizione – e per la relativa esemplificazione – si veda ad es. Cass. ord. 10/05/2016, n. 9501, per la quale quelli ineriscono necessariamente alla struttura stessa del processo esecutivo, al di là delle espresse previsioni di estinzione, accomunando tutti i casi in cui questo non può proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali: ora per difetto di presupposti processuali, ora per mancanza di condizioni dell’azione esecutiva, ora perfino per qualsiasi fatto sopravvenuto che rende impossibile l’ulteriore sviluppo del processo), diversi da quelli espressamente definiti come estinzione dal codice, l’unico ed esclusivo mezzo di reazione consentito è proprio l’opposizione agli atti esecutivi;

d) non quella sull’interazione con altri atti della procedura esecutiva e con il riconoscimento del credito in separata sede, in difetto di trascrizione dei primi e di quelli di quest’ultima.

6. Tanto esime dalla considerazione che, prima della riforma del 2006 del sistema degli interventi nel processo esecutivo, effettivamente non era consentita alcuna sospensione di questo in favore di creditori privi di titolo al momento della distribuzione, mentre, dopo la riforma, questa è consentita solo col meccanismo peculiare di cui agli artt. 499-500 c.p.c., cioè in presenza di crediti assistiti da peculiari presupposti ed in caso di disconoscimento del debitore; senza dimenticare che la verifica della non qualificabilità come atto di impulso, vietato al creditore privo di titolo esecutivo, di quello del creditore che reclamasse la mera distribuzione di quanto già versato in sede di conversione avrebbe presupposto appunto la trascrizione di quello e dei correlati atti del processo esecutivo, invece mancata; ed infine appena dovendosi notare che, appunto prima della riforma del 2006, era sì consentito al creditore di intervenire senza titolo esecutivo, ma che questo non poteva giammai mancare al momento in cui avrebbe dovuto operarsi la distribuzione del ricavato (cui si riconduce pure quella seguita alla conversione), momento caratterizzante e conclusivo della procedura alla quale all’interventore non titolato era stato provvisoriamente concesso di prendere parte.

7. Infine, il quinto motivo è infondato: la condanna alle spese va pronunciata nei rapporti con coloro che sono stati parti del processo, non rilevando – a maggior ragione in carenza di una specifica questione sul punto, che non risulta dispiegata nella specie – che si contesti la loro legittimazione, ove sul punto la doglianza non sia stata accolta.

8. Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del solo intimato che abbia resistito con controricorso.

9. Va infine dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra moltissime altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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