Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29025 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 27/12/2011), n.29025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maurao – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4892-2011 proposto da:

F.M., D.A., ricorrenti che non hanno

depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrenti non costituite –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS) in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 523/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

14.7.2010, depositata il 16/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona dei Dott. MARIO FRESA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

D.A. e F.M., dipendenti del Ministero dell’istruzione, adivano il giudice del lavoro al fine di far valere il loro diritto al pieno riconoscimento dell’intera anzianità maturata in base ai pregressi servizi di ruolo e non di ruolo, in occasione del passaggio dalla qualifica di responsabile amministrativo di un istituto di istruzione al superiore profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 523 del 2010, rigettava la domanda. Il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza da D.A. e F.M., ed avverso il quale resiste il Ministero intimato, non è stato depositato, secondo come prescritto dalla legge. Ne segue l’improcedibilità del gravame.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento in favore del Ministero delle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi in Euro 1000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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