Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29025 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. III, 13/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 13/11/2018), n.29025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5355-2016 proposto da:

B.P., C.P.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato FRANCA

FAIOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO STEFANIZZI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA LECCE, in persona del suo Presidente p.t.

G.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE DONATI 115

C/0 F ROSCI, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA CAPONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA GIOVANNA CAPOCCIA,

FRANCESCA TESTI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5755/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/07/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Lecce, riunendo due giudizi proposti da B.P., proprietaria di un autoveicolo Fiat Punto, e da C.P.P., conducente del medesimo, avverso la Provincia di Lecce in relazione ad un incidente occorso in data (OMISSIS), causato dalla presenza sul manto stradale di una sostanza oleosa, presumibilmente gasolio, in ragione del quale il C. perse il controllo del mezzo ed andò a collidere con un altro veicolo, accolse la domanda dei danneggiati volta ad ottenere il risarcimento del danno e liquidò due importi, l’uno di Euro 2.710,04 in favore della B. e l’altro di Euro 2.646,17 in favore di C., oltre interessi legali, rivalutazione e spese del giudizio.

Il Tribunale di Lecce, adito in sede di appello, con sentenza n. 5755 del 10/12/2015, ha accolto l’appello della Provincia, ritenendo che la stessa non potesse essere tenuta responsabile per la sola qualità di proprietaria della strada, non potendo ravvisarsi nella fattispecie la violazione di un preciso obbligo di condotta. In particolare, considerato che la macchia era stata versata per fatto del terzo e non vi era prova che l’Amministrazione fosse stata avvisata o avesse avuto tempo per eliminarla (ciò desumendo dal fatto che ove la macchia fosse stata versata da più tempo la strada l’avrebbe assorbita oppure sarebbero pervenute altre segnalazioni della presenza di olio), ha ritenuto fosse escluso il nesso causale tra la custodia ed il danno ed integrato il fortuito.

Avverso quest’ultima sentenza C.P.P. e B.P. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Provincia di Lecce.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione all’art. 2051 c.c., al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 14 (C.d.S.), nonchè illogica, apodittica ed omessa motivazione su più punti decisivi della controversia, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto – pur avendo riconosciuto come provata l’esistenza di olio sulla carreggiata – che al caso di specie non potesse applicarsi il disposto dell’art. 2051 c.c.) i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto presente la scriminante del fortuito per escludere la responsabilità della Provincia ex art. 2051 c.c. Ad avviso dei ricorrenti non sarebbe stato provato nulla che dimostrasse l’impossibilità, da parte della Provincia, di vigilare e manutenere il tratto stradale su cui si è verificato il sinistro. Gli argomenti utilizzati dalla sentenza (recente versamento di olio, assenza di altre segnalazioni) non varrebbero ad esonerare l’ente obbligato alla manutenzione dall’onere di aver fatto il possibile per evitare il danno.

1.1 Il motivo è inammissibile sotto diversi e concorrenti profili. Innanzitutto perchè non consente a questa Corte di discernere la denunziata violazione di legge dal vizio di motivazione, così in sostanza affidando inammissibilmente alla Corte il compito di enucleare, dalla mescolanza dei motivi, la parte concernente il vizio di motivazione, che deve avere una autonoma collocazione, da quella relativa alla violazione di legge (Cass., L, 11/4/2008 n. 9470; Cass., 1, n. 20355 del 23/7/2008, Cass., L, n. 7394 del 26/3/2010).

In secondo luogo il motivo è inammissibile in quanto si risolve nel sollecitare la Corte ad un nuovo esame del merito della controversia ed, in particolare, ad una nuova valutazione dei fatti storici e del materiale probatorio acquisito agli atti. Come è noto l’apprezzamento dei fatti e delle prove testimoniali è precluso alla Cassazione, essendole inibito di formulare una diversa delibazione del materiale istruttorio sia con riferimento alla valutazione dello stesso effettuata dal giudice del merito, sia in relazione alla scelta tra le varie prove che il giudice abbia individuato al fine di fondare il suo convincimento. Con riguardo alla prima parte del motivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 2051 c.c. e art. 14 C.d.S.) la riprova della inammissibilità si desume dai rilievi contenuti nel ricorso (pp. 7 e 8) tramite i quali i ricorrenti si limitano a contestare le argomentazioni del Tribunale definendole non condivisibili, ma in realtà, censurandole esclusivamente nel merito (ad esempio, lamentando sia che la macchia d’olio era di recente formazione sia contestando la valutazione del materiale probatorio effettuata per addivenire a tale conclusione), accertamento non suscettibile di censura in sede di legittimità. Analoghe considerazioni valgono per l’inammissibilità dei vizi motivazionali.

In proposito, va rammentato che il sindacato di legittimità è limitato all’accertamento dell’esistenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito, non potendosi sostanziare nella richiesta di una rilettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame ed in un sostanziale riesame del merito. Non può legittimamente pretendersi un migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, poichè tali aspetti del giudizio attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento.

Il motivo peraltro appare inammissibile anche sotto il profilo del difetto di autosufficienza ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto è del tutto omessa nel ricorso la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.

2. Con il secondo motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione alla presunzione di colpa di cui all’art. 2051 c.c. e dell’onere probatorio del custode anche ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2, nonchè dell’obbligo del giudice di sentenziare ai sensi dell’art. 115 c.p.c. iuxta alligata et probata) censurano la sentenza nella parte in cui non avrebbe fatto buon governo delle norme sull’onere della prova e del principio di disponibilità delle prove. In particolare, censurano la sentenza per non essersi data carico di accertare che la Provincia, responsabile della cosa in custodia, avesse fornito la prova liberatoria del caso fortuito, in ragione della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai sensi dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 2697 c.c., comma 2 deve ritenersi a carico del solo danneggiato la prova dell’evento dannoso e della situazione che lo ha determinato, ed a carico del custode la prova esimente la presunzione legale della sua colpa e responsabilità costitutiva del caso fortuito, dovendosi escludere la sussistenza della responsabilità del custode e la ricorrenza del caso fortuito se ciò non sia desumibile da alcuna prova e se la parte che si è giovata di tale pronuncia non abbia sollevato una precisa eccezione in tal senso.

2.1 Il motivo è inammissibile. I ricorrenti si limitano ad alcune osservazioni apodittiche senza indicare le affermazioni in diritto contenute nella gravata sentenza che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate in epigrafe. L’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna all’esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella valutazione del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità. Non può revocarsi in dubbio come le circostanze poste a base della decisione impugnata abbiano costituito puntuale oggetto delle tesi difensive della Provincia, destituendo di fondamento la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. In particolare, mentre nell’atto di appello si chiedeva di accertare che la presenza di una macchia d’olio sul piano viabile si fosse verificata, con ogni probabilità, improvvisamente e nell’immediatezza del sinistro e si dava altresì conto del fatto che fosse incontestato che la presenza della macchia d’olio sulla sede stradale fosse originata da circostanze e modalità tali da non consentire al personale di sorveglianza di provvedere tempestivamente ad eliminare o segnalare il pericolo, il materiale istruttorio raccolto in giudizio (prove testimoniali, relazione del settore provinciale Appalti e mobilità, rapporto dei Carabinieri) è stato utilizzato dal Tribunale per ritenere provato il fortuito e per escludere la responsabilità della Provincia di Lecce, senza alcuna lesione dell’art. 115 c.p.c..

3. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile, con le conseguenze sulle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e sul cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA