Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29025 del 11/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 11/11/2019), n.29025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22728-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
RICIPLAST SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 608/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA, depositata il 23/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
Che:
L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in controversia su impugnazione da parte di Riciplast srl di avvisi di accertamento per Ires, Iva Irap anni 2009 e 2010, ha accolto l’appello incidentale della contribuente, dichiarando la nullità degli avvisi impugnati per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato, con assorbimento dell’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate.
La Riciplast srl è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia fiscale ricorrente denunzia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, poichè la CTR non ha esposto i “motivi di fatto e di diritto della decisione”, non tenendo conto degli elementi emersi in sede di verifica fiscale, costituenti prova della fatturazione parziale delle merci vendute e, accogliendo l’appello incidentale della contribuente, ha travisato le risultanze processuali, in violazione delle disposizioni normative applicabili.
Il ricorso è inammissibile.
Vi è infatti da ribadire che “In forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (e, dunque, anche alle sue disposizioni di attuazione) contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, è applicabile al nuovo rito tributario cosi come disciplinato dal citato decreto il principio desumibile dalle norme di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ed all’art. 118 disp. att. cod. cit., secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo” (Cass. n. 13990 del 22/09/2003, n. 9745 del 18/04/2017).
La sentenza impugnata contiene l’esposizione del fatto e un thema/una ratio decidendi chiaramente intellegibili, sicchè non se ne può affermare la nullità, come statuito dal richiamato principio di diritto. Peraltro la C.T.R. ha motivato l’accoglimento delle ragioni del contribuente facendo esplicito riferimento alla documentazione integrativa prodotta dall’Agenzia, ritenuta idonea a provare l’inquadramento del firmatario degli avvisi impugnati nella terza area funzionale solo a far data dal 1 gennaio 2017, e quindi dopo le date di emissione degli accertamenti (3 e 13 ottobre 2013).
Tale statuizione non è stata idoneamente contestata, avendo la ricorrente censurato la sentenza impugnata in relazione all’art. 132 c.p.c., non rilevante nella fattispecie, invece che ex art. 112 c.p.c.; ciò rende il motivo inammissibile, potendo la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza dei vizio denunciato, purchè però lo stesso sia stato rituaimente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 ed all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
E tuttavia, d’altro canto, è inammissibile il motivo di ricorso che sollecita la revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito che si risolve, come in Questo caso, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia su “fatto”, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.
Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell’intimata società.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019