Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29024 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. I, 17/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 17/12/2020), n.29024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12381/2019 proposto da:

N.H., elettivamente domiciliato in Piacenza, viale Abbadia

n. 8, presso lo studio dell’avv. Anna Maria Galimberti, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 661/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- N.H., originario del (OMISSIS) (regione del (OMISSIS)), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Bologna avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

2.- Con provvedimento emesso in data 25 giugno 2017, il Tribunale ha respinto il ricorso.

E’ seguita l’impugnazione, da parte del richiedente, avanti alla Corte di Appello di Bologna. Che la ha respinto con sentenza depositata in data 26 febbraio 2019.

3.- La Corte di Appello ha rilevato, in particolare, che il racconto effettuato dal richiedente risultava caratterizzato da una “profonda contraddittorietà”, al punto da risultare per nulla plausibile: in specie, circa il rapporto sentimentale e (ipoteticamente) matrimoniale avuto con una donna, poi uccisa dai parenti di questa che disapprovavano l’unione.

Ha poi ritenuto che la “mancata credibilità soggettiva” della vicenda narrata “consente di superare la necessarietà delle indagini officiose in ordine alla situazione del Paese di provenienza, ai fini della protezione sussidiaria”.

Pure la ricorrenza della protezione umanitaria andava esclusa, si è soggiunto. Questo in ragione sia della ritenuta non credibilità del racconto del richiedente, sia pure in ragione della mancanza di una “significativa situazione di vulnerabilità da parte di un soggetto di giovane età e in buone condizioni di salute”.

4.- Avverso la sentenza N.H. ha proposto ricorso per cassazione, articolandolo in quattro motivi.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Il ricorso censura la decisione della Corte di Appello: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 non essendo stato valutato in modo circostanziato il racconto del richiedente e la sua credibilità; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. , in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 avendo il giudice frainteso il concetto normativo di “persecuzione”; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g, non avendo la Corte d’Appello “tenuto in debito conto”, ai fini del riscontro prescritto dalla norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c. la “situazione generale del (OMISSIS)”; (iv) col quarto motivo, per violazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I., avendo il giudice basata la propria decisione sulla ritenuta non credibilità del racconto del richiedente.

6.- Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la valutazione di credibilità soggettiva costituisce un apprezzamento di fatto (cfr. Cass., 9 luglio 2010, n. 14674), che in quanto tale risulta censurabile in sede di giudizio di legittimità solo per il caso di vizio di omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5 ovvero per motivazione assente o meramente apparente (cfr., da ultimo, Cass. 29 ottobre 2010, n. 23891).

7.- Il mancato accoglimento del primo motivo comporta assorbimento del secondo motivo, posto che la valutazione di non credibilità soggettiva comporta senz’altro il rigetto della domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato.

8.- Il terzo motivo di ricorso merita accoglimento.

La valutazione di non credibilità del narrato dal richiedente non fa, infatti, “venire meno” il detto potere-dovere, di verifica anche d’ufficio dell’eventuale sussistenza, nel caso, delle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett c.: questa verifica non suppone un giudizio di positiva attendibilità del narrato del richiedente; ne è, invece, indipendente.

In questa direzione risulta ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, 4 novembre 2020, n. 24580; Cass., sez. 1, 28 luglio 2020, n. 16122; Cass., sez. 1, 6 luglio 2020, n. 13940; Cass., sez. 1, 6 luglio 2020, 13944; Cass., sez. 1, n. 10286/2020, cit.; Cass., sez. 1, 7 febbraio 2020, n. 2954; Cass., sez. 1, 31 gennaio 2019, 3016; Cass., sez. 1, n. 11101/2019, cit.; Cass., sez. 1, n. 14283/2019, cit.; cfr. pure Cass., sez. 3, 12 maggio 2020, n. 8819).

9.- Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Il motivo, in effetti, non tiene conto che la decisione del giudice del merito risulta basata su due distinte rationes decidendi. La pronuncia impugnata non si è limitata, cioè, ad assumere al riguardo la compiuta valutazione di non credibilità del racconto del richiedente, ma ha precisato altresì che, nella specie, non comparivano profili di vulnerabilità propriamente attinenti alla persona del richiedente.

Il ricorrente ha trascurato di prendere in considerazione questo profilo, pur da ritenere in sè stesso assorbente.

10.- In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, respinti tutti gli altri. Di conseguenza, va cassata per quanto di ragione la sentenza impugnata e va rinviata la controversia alla Corte di Appello di Bologna, che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie terzo motivo di ricorso, respinti tutti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e rinvia la controversia, per la relativa parte, alla Corte di Appello di Bologna, che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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