Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29024 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. III, 13/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 13/11/2018), n.29024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12159-2016 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA,

56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA RANIERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato VALERIA FRACASSO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI SRL, in persona del suo Direttore

Generale e legale rappresentante pro-tempore Dott. N.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. VALLA 40, presso lo studio

dell’avvocato DAVIDE JONA FALCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SANDRO TOMASSINI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 282/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato GIOVANNA RANIERI per delega non scritta;

udito l’Avvocato ELISABETTA MARINI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.L. convenne, con citazione del 31/1/2008, davanti al Tribunale di Terni la Superconti Supermercati Terni s.r.l. per sentirne pronunciare la responsabilità e la condanna al risarcimento del danno conseguente ad un incidente occorsole all’interno del supermercato quando, scivolando su un liquido vischioso caduto a terra nei pressi delle casse e non rimosso, riportò una importante lesione al piede e al ginocchio destro.

Il Tribunale di Terni rigettò la domanda sul presupposto che non fosse stata raggiunta la prova della responsabilità della società convenuta nella causazione del sinistro.

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza n. 282 del 7/5/2015, ha valorizzato la prova testimoniale della cognata della danneggiata, la quale aveva riferito di aver appreso direttamente da lei che qualcuno avesse incidentalmente fatto cadere del liquido a terra nei pressi delle casse e che la direzione del supermercato non fosse stata tempestivamente avvertita dell’accaduto, di guisa da non aver potuto intervenire per rimuovere l’insidia; ciò premesso il Giudice, pur rilevando che la situazione di pericolo sarebbe stata superabile con l’ordinaria prudenza della vittima, ha ritenuto che fosse intervenuto un fattore causale terzo nella produzione del danno, interruttivo del nesso di causalità tra l’obbligo di custodia, incombente sulla società convenuta, ed il danno medesimo ed ha ritenuto provato il fortuito quale causa esimente della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., confermando la statuizione di rigetto della domanda del primo giudice. Avverso quest’ultima sentenza Luciana D’Annibale propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La Superconti Supermercati Terni s.r.l. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Errata valutazione del nesso di causalità, del caso fortuito, della condotta del danneggiato, della responsabilità del custode) la ricorrente, premesse una serie di considerazioni di carattere generale sull’art. 2051 c.c., censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto assolto, da parte della danneggiata, l’onere sulla medesima gravante, e cioè l’essere la presenza di liquido vischioso una condizione necessaria e sufficiente della verificazione dell’evento, e nell’aver illegittimamente spostato sul custode l’onere della prova liberatoria della responsabilità, laddove la stessa sentenza aveva rilevato l’apporto della danneggiata alla produzione dell’evento, affermando che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata da lei evitabile con l’adozione di un comportamento ordinariamente prudente.

1.1. Il motivo è inammissibile in quanto la sussunzione della fattispecie sotto l’art. 2051 c.c. è stata resa impossibile dal mancato assolvimento, da parte della danneggiata, dell’onere della prova su di lei incombente, del nesso causale tra l’omessa custodia del bene ed il danno. La sentenza ha inteso dare continuità alla giurisprudenza consolidata di questa Corte che pone, a carico del danneggiato, l’onere della prova del nesso causale e, a carico di chi ha la responsabilità della cosa in custodia, l’onere di provare il fortuito (Cass., 3, n. 4279 del 19/2/2008; Cass., 3, n. 715 del 21/3/2013; Cass., 3, n. 11016 del 19/5/2011; Cass., 6-3, n. 5910 dell’11/3/2011; Cass., 3, n. 23939 del 12/11/2009; Cass., 3, n. 20427 del 25/7/2008). La pronuncia si basa su due rationes decidendi: 1) l’intervento di una serie causale autonoma nella produzione dell’evento di danno (spargimento di liquido ad opera di un terzo) ed 2) esistenza di una circostanza esimente la colpa del custode (mancata informazione del personale sulla presenza del liquido versato da un terzo); solo residualmente, in modo da non integrare una terza autonoma ratio decidendi ma un mero argomento accessorio, sulla mancata osservanza di precauzioni da parte della vittima.

In quanto pienamente conforme alla legge e alla giurisprudenza di questa Corte la sentenza, non adeguatamente censurata, resiste alla inammissibile censura contenuta nel primo motivo di ricorso.

2. Con il secondo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in violazione dell’art. 360 c.c., comma 1, n. 5. Omesso esame ed omessa pronuncia sulla errata ricostruzione e valutazione delle risultanze probatorie del procedimento di primo grado. Omesso esame ed omessa pronuncia sulle censure mosse allo svolgimento istruttorio del procedimento di primo grado. Conseguente omessa valutazione ed errata ricostruzione delle circostanze del sinistro), la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha valorizzato alcune prove testimoniali, piuttosto che altre, per escludere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.

2.1 Il motivo è inammissibile per distinte e concorrenti ragioni. Innanzitutto in quanto, in presenza di una cd. “doppia conforme”, come è noto, è inammissibile il ricorso per cassazione per violazione di vizi motivazionali (art. 360 c.p.c., n. 5) in base alla previsione dell’art. 348 c.p.c., comma 4; in secondo luogo il motivo è inammissibile perchè non soddisfa le condizioni di autosufficienza richieste dal codice di rito: la ricorrente non indica in modo specifico quali sarebbero stati gli elementi di prova valorizzati dalla sentenza e quali, invece, quelli omessi; in terzo luogo il motivo è inammissibile perchè formula una censura puramente fattuale, volta a sollecitare questa Corte ad una più appagante ricostruzione dei fatti e degli elementi di prova acquisiti al giudizio.

3. Con il terzo motivo (nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la ricorrente censura la sentenza per aver omesso di pronunciarsi e di motivare, senza dichiararne l’assorbimento, sulle richieste istruttorie non ammesse in primo grado e reiterate in appello.

3.1 Anche questo motivo, pure riconducibile ad un vizio motivazionale, nonostante la prospettazione quale error in procedendo, è inammissibile. Come è noto è principio di diritto del tutto consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, sia che venga invocato esplicitamente, sia che venga surrettiziamente mascherato da violazione di legge o da error in procedendo, non conferisce in alcun modo e sotto alcun aspetto alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa il mero controllo – sotto il profilo logico – formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo tra esse quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione.

Ciò posto, appare evidente che la ricorrente solleciti questa Corte ad una nuova valutazione di circostanze di fatto così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti storici e vicende processuali quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità (Cass., 3, n. 7766 del 20/4/2016).

4. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile, con le conseguenze sulle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e sul cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15 %. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza della Sezione Terza Civile, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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