Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29023 del 27/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 27/12/2011), n.29023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
DALMINE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Nibby n. 7, presso lo
studio dell’Avv. Guarino Giancarlo, che la rappresenta e difende,
anche disgiuntamente, con gli Avv.ti Diego Dirutigliano e Luca Ropolo
del foro di Torino come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Agri 1,
presso lo studio dell’Avv. Nappi Pasquale, che lo rappresenta e
difende, unitamente all’Avv. Pierluigi Boiocchi del foro di Bergamo
come da procura margine del controricorso;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia n.
314 del 6.05.2010/2.07.2010 nella causa iscritta al n. 537 R.G.
dell’anno 2009. udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal
Consigliere Dott. Alessandro De Renzis in data 5.12.2011;
vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 28.10.2011 del
Cons. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. BASILE Tommaso
che non ha mosso alcuna osservazione all’anzidetta relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 314 del 2010 ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Bergamo, che aveva condannato la S.p.A. DALMINE al pagamento a favore di B.G. della somma di Euro 178.661,60 a titolo di danno biologico e morale in relazione alla patologia neoplastica al polmone che aveva colpito il dipendente e ritenuta di origine professionale.
La Corte ha ritenuto provata, sulla base degli accertamenti contenuti nella CTU di primo grado, l’esposizione a rischio amianto del lavoratore, in relazione alle mansioni da lui svolte, con riconoscimento di concorso del tabagismo e con abbattimento del danno ascrivibile a tale concorso.
Ricorre la società datrice di lavoro con unico articolato motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
Resiste il B. con controricorso.
2. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza di appello sulle circostanze in ordine a cui si erano sviluppati gli accertamenti peritali, riguardanti in particolare le mansioni del B., la durata dell’esposizione all’amianto, la percentuale del rischio attribuita all’amianto ai fini dell’insorgere della neoplasia polmonare, in concorso con il tabagismo.
Le censure così articolate sono prive di pregio e vanno disattese.
In va preliminare si osserva che la Corte di Appello, nel rigettare il gravame della società, ha ritenuto adeguata ed esauriente la consulenza tecnica di ufficio sicchè i rilievi formulati dalla stessa società circa le mansioni svolte dal B., i livelli e i tempi di esposizione dello stesso lavoratore al rischio amianto trovano ragionevole smentita nella sentenza impugnata, che ha tenuto conto anche delle risultanze documentali e testimoniali.
Circa la richiesta di rinnovo della CTU, che si assume non presa in considerazione da parte del giudice di appello, va notato che la società si è limitata ad un generico riferimento all’atto di appello (pag. 16 del ricorso) senza riportarla e trascriverla, con violazione quindi del principio di autosufficienza.
Quanto ai profili di merito può considerarsi ragionevole l’accertamento del CTU circa la presenza di amianto nel polmone del lavoratore e circa la prevalenza dell’inalazione di polveri di amianto rispetto al tabagismo ai fini dell’insorgenza della patologia tumorale.
I rilievi mossi dalla società si configurano pertanto come critiche non puntuali degli accertamenti peritali senza alcuna indicazioni di errori evidenti o contraddizioni e si limitano ad opporre un diverso apprezzamento degli elementi acquisiti rispetto alla valutazione del giudice di appello, fondata su motivazione congrua e logica.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011