Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29023 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, (ud. 26/04/2021, dep. 20/10/2021), n.29023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15188/2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa

dall’AVVOCATO GIOVANNI GRECO, domiciliazione p.e.c.

greco.giovanni.ordavv.le.legalmail.it

– ricorrente –

contro

R.F., PREFETTURA DI LECCE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4055/2017 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/04/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

R.F. si opponeva a cartelle esattoriali relative a violazioni del codice stradale allegando di averne avuto conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo richiesto al concessionario, ed eccependo, per quanto qui ancora rileva, l’intervenuta prescrizione quinquennale;

il Giudice di pace rigettava la domanda ritenendo provata, in particolare, l’utile notifica delle cartelle e il mancato decorso della prescrizione in quanto decennale ex art. 2946 c.c., a far data dalla mancata impugnazione delle cartelle medesime;

il Tribunale riformava la decisione annullando tre cartelle per mancata prova della notifica, e le altre, comunque, per intervenuta prescrizione quinquennale della L. n. 689 del 1981, ex art. 28;

avverso questa decisione ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore universale “ex lege” di Equitalia s.p.a., articolando cinque motivi;

sono rimasti intimati R.F. e la Prefettura di Lecce;

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101,144,160 c.p.c., R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di dichiarare la nullità sia della citazione in prime cure che di quella in appello alla Prefettura, notificate presso la relativa sede invece che all’Avvocatura distrettuale;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare la tardività dell’opposizione, da qualificare agli atti esecutivi e non all’esecuzione;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, art. 2727 c.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare la ritualità di alcune notifiche delle cartelle, legittimamente eseguite a mezzo di posta ordinaria dall’agente per la riscossione, e mancando di superare la illeggibilità del numero di cartella, oltre che del sottoscrittore, potendosene evincere, presuntivamente, la necessaria corrispondenza constatando la coincidenza tra la data indicata sull’estratto di ruolo come di avvenuta notifica e quella delle cartoline di ritorno delle rispettive raccomandate;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49,D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19,D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, comma 4, art. 20, comma 6, poiché la prescrizione avrebbe dovuto essere considerata quinquennale stante la cristallizzazione della pretesa e la sostanziale novazione del credito determinata dall’affidamento all’agente per la riscossione;

con il quinto motivo si ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che per sei cartelle anche la prescrizione quinquennale era stata interrotta utilmente dalla notifica delle correlative intimazioni di pagamento;

Rilevato che:

preliminarmente deve osservarsi che è invalido il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro;

ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al Tribunale ed al Giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita e motivata Delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della Delibera prevista dall’art. 43, comma 4, R.D. citato – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, convertito dalla L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio: quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o dall’indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 19/11/2019, n. 30008);

in questa cornice, è stato sottolineato che la legittimazione processuale dell’Avvocatura dello Stato trova fondamento nell’attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro quei limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del Protocollo d’intesa del 22/06/2017 tra Agenzia delle Entrate Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato, nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell’organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio erariale, con conseguente determinazione del concreto “modus operandi” del patrocinio pubblico nei rapporti con l’agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso (Cass., Sez. U., n. 30008 del 2019, cit., in motiv.);

a questi fini è previsto che, nelle liti concernenti “l’attività di riscossione” pendenti avanti alla Corte di Cassazione (p. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo “questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione” (ibidem p. 3.2), sussiste l’obbligo dell’Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell’ente;

da ciò deriva, come rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite (cit., in motivaz.) che “il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di Agenzia delle Entrate Riscossione nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell’Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro”;

ciò è confermato dal Regolamento di amministrazione dell’Agenzia, deliberato il 26 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 19 maggio 2018, che, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell’ente al controllo della Corte dei Conti, qualifica l’avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall’Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione (Cass., Sez. U., n. 30008/2019, cit., in motiv.).

ne consegue che la facoltà di derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all’Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, è subordinata all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell’ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria;

nella procura speciale del ricorso qui in scrutinio, non è contenuto alcun riferimento alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva alla difesa erariale per difendere l’Agenzia delle Entrate Riscossione avanti la Corte di cassazione, né tanto meno è fatta indicazione di una Delibera assunta dagli organi dell’ente pubblico;

ne segue ulteriormente che, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersi invalidamente conferita la procura speciale all’avvocato del libero foro, invalidità – non inesistenza, ai fini delle spese (Cass., Sez. U., 10/05/2006, n. 10706 e succ. conf. fino ad es. a Cass., 28/05/2019, n. 14474) – che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione, con conseguente nullità degli atti difensivi così compiuti;

e’ opportuno evidenziare che comunque il ricorso avrebbe dovuto disattendersi;

il primo motivo sarebbe stato inammissibile;

infatti, sebbene debba osservarsi officiosamente, in difetto di giudicato interno ostativo, che avrebbe dovuto evocarsi in giudizio il Ministero dell’Interno, con notifica presso la difesa erariale nella sede distrettuale, e non la Prefettura (Cass., 21/04/2009, n. 9401), e sebbene ciò di regola imponga una cassazione con rinvio per procedere alla rinnovazione non essendovi una mancata costituzione del rapporto processuale ma un’irregolarità sanabile della L. n. 260 del 1958, ex art. 4 (Cass., 09/06/2010, n. 13886), per un verso la parte odierna ricorrente non avrebbe avuto interesse alla deduzione, per altro verso il rilievo officioso avrebbe potuto omettersi stante l’esito dell’ulteriore scrutinio, tenuto conto, al contempo, che non si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass., 18/11/2019, n. 29798);

il secondo motivo sarebbe stato infondato;

sebbene la riqualificazione dell’azione non sia inibita dal un giudicato interno ostativo, alla stessa non avrebbe dovuto giungersi posto che la parte ha proposto un’univoca opposizione all’esecuzione deducendosi la prescrizione del credito, e dunque neppure un’opposizione c.d. recuperatoria, agitandosi il profilo delle pretese notifiche mancanti nella richiamata prospettiva estintiva del credito stesso (Cass., 22/09/2017, n. 22080, pag. 25);

il terzo motivo sarebbe stato inammissibile;

si richiedeva, infatti, una evidente quanto, in questa sede di legittimità, non ammessa rilettura istruttoria dell’incarto processuale, laddove il giudice di merito, con l’accertamento in fatto allo stesso riservato, ha statuito l’assenza di univoca corrispondenza tra avvisi di ricevimento postali e cartelle in esame, per illeggibilità, nei primi, del numero (di cartella) oltre che del sottoscrittore;

il quarto motivo sarebbe stato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1;

il principio per cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e analoghe: pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. U., 17/11/2016, n. 23397, in cui, in specie, si chiarisce anche l’applicabilità dell’art. 20, richiamato dalla censura solo alla materia fiscale e, comunque, con ellittico riferimento alla prescrizione decennale nell’ambito della regolazione della procedura di discarico senza possibilità di ritenere inciso il principio generale affermato);

né, al riguardo, è ipotizzabile alcuna novazione soggettiva per l’affidamento dell’incarico limitato alla riscossione del medesimo credito, questione peraltro, prima che infondata, anche nuova perché non attestata come specificatamente allegata e coltivata nelle difese di merito;

il quinto motivo sarebbe stato inammissibile;

la censura, infatti, proponeva parimenti una rilettura istruttoria, inoltre direttamente confliggente con gli accertamenti del Tribunale, sia quanto alla mancata notifica delle cartelle (per due di esse) sia quanto alla mancata prova della notifica di atti interruttivi quali le intimazioni di pagamento (per le altre quattro: pagg. 10-11 della sentenza impugnata);

non deve provvedersi sulle spese in mancanza di controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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