Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29023 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. I, 17/12/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 17/12/2020), n.29023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9381/2019 proposto da:

E.M.E., elettivamente domiciliato in Roma Viale

Angelico, 38 presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero degli interni, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E.M.E. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 14 febbraio 2019 con cui il Tribunale di Brescia ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo mezzo denuncia omesso o errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni personali del ricorrente.

Il secondo mezzo denuncia errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in (OMISSIS).

Il terzo mezzo denuncia mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine.

Il quarto mezzo lamenta diniego della protezione umanitaria.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Esso è difatti carente dei requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

Manca invero totalmente una comprensibile narrazione delle ragioni che avrebbero indotto il richiedente a lasciare il proprio paese, non soltanto nel paragrafo dedicato allo svolgimento del processo, ma anche nel corpo dei motivi, dai quali riesce a comprendersi soltanto che egli proviene dalla (OMISSIS) (fatto salvo un riferimento del tutto generico alla setta degli (OMISSIS)), ma non si sa neppure con precisione da quale zona in particolare; manca un resoconto pur sommario delle dichiarazioni che sarebbero state rese dinanzi alla Commissione territoriale (anzi, il ricorso, pagina 3, assume “per trascritte le dichiarazioni rese in Commissione e quindi ripresentata dinanzi al Giudice di prime cure”, in palese violazione del principio di autosufficienza) e, d’altronde, il relativo verbale non è neppure localizzato ai sensi del citato art. 366, n. 6; manca una spiegazione, per quanto sommaria, delle ragioni che hanno indotto il Tribunale a respingere la domanda, sia sotto il profilo della protezione internazionale, sia sotto il profilo della protezione sussidiaria, nelle diverse ipotesi normativamente contemplate, sia sotto quello della protezione umanitaria; si accenna al fatto che il giudice avrebbe ritenuto non credibile il richiedente, ma nulla di più si dice in proposito; in ordine alla situazione della (OMISSIS) si fa riferimento a fonti informative, che neppure si sa se acquisite o prodotte nella fase di merito.

3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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