Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29023 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. III, 13/11/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 13/11/2018), n.29023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4144-2017 proposto da:

DECO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.

C.N., ECOLOGICA SANGRO SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore Dott. D.F.A.,

D.Z.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RENATO FUCINI, 288,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RENZI, rappresentati e difesi

dall’avvocato MANOLA DI PASQUALE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO COSTANTINI giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

FA.GI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1098/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con ricorso notificato il 18 marzo 2017 per via telematica, D.Z.R., Deco s.p.a. ed Ecologica Sangro s.p.a., impugnano per cassazione la sentenza d’appello n. 1098/2016 della Corte d’appello de L’Aquila, depositata il 19.10.2016, pronunciata nel procedimento avviato dagli attori ricorrenti avverso F.C. e Fa.Gi. (contumace) per ottenere risarcimento del danno per alcune frasi diffamatorie contenute nel sito Web “(OMISSIS)”, gestito da F.C., pubblicate il 17.10.2012.

2. La Corte d’appello si era pronunciata sull’impugnazione della sentenza proposta dal solo convenuto F.C. avverso la sentenza emessa il 19.05.2015 del Tribunale di Teramo. La Corte di merito, in accoglimento dell’appello, aveva riformato la pronuncia di condanna alle spese, giudicata non conforme alle tariffe forensi, e aveva condannato gli attori al risarcimento per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..

3. Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi. Degli intimati si è costituito F.C. con controricorso notificato. I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. 1 MOTIVO: i ricorrenti denunciano la errata applicazione dell’art. 96 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, all’art. 360 c.p.c., n. 4, e all’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.1. Nel primo motivo i ricorrenti deducono che sia stata omessa la valutazione complessiva della domanda, ritenuta temeraria solo per un contenuto, pubblicato sul sito web “(OMISSIS)”, riportato -falsamente – come diffamatorio, senza considerare tutti e cinque i contenuti pubblicati. Il contenuto diffamatorio di una delle pubblicazioni, secondo i ricorrenti, in realtà sarebbe attribuibile a un “refuso” o a un “errore di scritturazione” non integrante il requisito della colpa grave richiesto dall’art. 96 c.p.c., comma 3, mentre gli articoli nel loro complesso avrebbero consentito di addivenire a un giudizio diverso.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. Innanzitutto, la censura è del tutto carente del requisito dell’autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6, perchè nel ricorso non si rinviene alcuna menzione del diverso contenuto delle ulteriori pubblicazioni dalle quali dovrebbe desumersi un giudizio complessivo diverso circa il carattere temerario dell’azione intentata.

1.4. Sotto il profilo della denunciata violazione di norme, si richiama il precedente reso dalle Sez. U., con sentenza n. 9912 del 20/04/2018 (Rv. 648130 – 02) da cui si evince che “la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sè, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.

1.5. Sicchè si è consolidato il principio secondo cui i presupposti della mala fede o della colpa grave, indispensabili per l’applicabilità dell’art. 96 c.p.c., comma 3 (v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7901 del 30/03/2018; Cass. 30 novembre 2012 n. 21570), devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, affinchè possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sè considerato, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione costituzionalmente protetto (Cass. n. 7726 del 19 aprile 2016).

1.6. Ebbene, la violazione del grado minimo di diligenza è certamente riscontrabile allorchè, come nel caso di specie, vengano addebitati fatti basati su di un travisamento macroscopico del contenuto di carattere diffamatorio ed offensivo, non desumibili dal testo originario che risulta artatamente manipolato. Tale riscontro è stato compiuto dalla Corte d’appello, e risiede nel fatto che non solo non vi è stata una diligente collazione delle frasi pubblicate da parte dei ricorrenti-attori, ma non è risultata alcuna corrispondenza con il carattere diffamatorio ed offensivo che gli attori hanno inteso attribuire agli articoli pubblicati. Quindi l’abuso del processo si è realizzato valutando la condotta processuale nel suo complesso, sia con riferimento al profilo oggettivo del carattere malizioso dell’azione intrapresa, sia con riferimento al profilo soggettivo della mala fede, riferita a una domanda di risarcimento di considerevole importo (per complessivi Euro 1.500.000,00,) che non solo si è dimostrata priva di supporto fattuale, ma contenente un “falso supporto fattuale”.

2. 2 MOTIVO: con tale motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,114,115 e 116 c.p.c. con riferimento all’art. 96 c.p.c., ex artt. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 nella parte della motivazione ove si indica che il pregiudizio che il convenuto ha subito è “connesso alla sua ingiusta citazione in giudizio, consistito nella necessità di dedicare tempo e risorse per approntare una difesa avverso una domanda risarcitoria quantificata nell’ingente cifra di Euro 1.500.000,00 e rivelatasi del tutto infondata”. I ricorrenti assumono che la Corte ha omesso di considerare che il risarcimento era chiesto da tre diversi soggetti, con richiesta pro capite di Euro 500.000,00, nell’ambito di una responsabilità solidale e concorrente ex art. 2054 c.c., e aveva ad oggetto cinque articoli considerati offensivi, pubblicati da bloggers pienamente consapevoli del rischio di ipotetiche richieste di danno correlate alla loro attività.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Sotto il profilo del lato soggettivo attivo, la domanda promossa dai tre attori in via congiunta, prospetta una pretesa risarcitoria complessiva di Euro 1.500.000,00, riconducibile alla condotta univoca di tre soggetti che hanno comunemente concorso nella promozione di un’azione temeraria, il che rende il fatto ancor più grave dal punto di vista oggettivo.

2.3. Sotto il profilo del lato soggettivo passivo, la domanda di condanna dei convenuti in solidarietà, come è noto, vale come tale per ciascuna parte chiamata a risponderne per l’intero, ex art. 2055 c.c., e dunque non può essere valutata in maniera frazionata. Inoltre, non rileva la qualità professionale del soggetto che subisce la lite temeraria, data la rilevanza illecita racchiusa nella condotta sul piano oggettivo, in rapporto alla contrarietà all’interesse del sistema giudiziario a realizzare i fini istituzionali suoi propri e a non prestarsi ad azioni maliziose, a prescindere dalle qualità soggettive di chi subisce l’abuso del processo.

3. 3^ MOTIVO e 4^ MOTIVO: attengono alla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riferimento al D.M. n. 55 del 2014, artt. 4,5 e 6 relativamente alle spese processuali di primo e secondo grado, à sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. La terza censura è inammissibile. Le spese del primo grado di giudizio sono state liquidate sulla base del valore della domanda oggettivamente predeterminata dagli attori e dunque non giudicabile come valore indeterminato; inoltre il motivo, sotto il profilo dei parametri utilizzati nell’ambito dei diversi scaglioni normativamente previsti, tende a denunciare come errore di diritto una valutazione di merito del giudice che ha tenuto conto della complessiva attività processuale svolta sulla base del valore della domanda, nell’esercizio di un suo potere discrezionale che trova il suo limite nel divieto di condanna alle spese della parte vittoriosa (v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1572 del 23/01/2018; Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017).

3.2. La quarta censura è parimenti inammissibile. Essa attiene al merito della liquidazione delle spese di lite di secondo grado, ove la Corte non avrebbe tenuto conto del valore ridotto della controversia in grado di appello, rispetto a quello di secondo grado. Tuttavia anche in questo caso la somma di Euro 12.399,00 liquidata non risulta avere superato gli scaglioni previsti per le controversie che oscillano tra un minimo di Euro 26.000,00 e Euro 52.000,00.

4. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in merito alle spese di lite di questo grado, liquidate in favore dell’intimato che si è costituito, con raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

1. Dichiara inammissibile il ricorso;

2. Condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, alle spese, liquidate in Euro 9.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie al 15%, e oneri di legge;

3. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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