Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29022 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. I, 17/12/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 17/12/2020), n.29022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5392/2019 proposto da:

B.M.K., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38

presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo rappresenta e

difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 da DI Dott. MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.M.K. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto dell’8 gennaio 2019 con cui il Tribunale di Brescia ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

Non svolge difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo mezzo denuncia omesso o contraddittorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti (OMISSIS).

Il secondo mezzo denuncia omesso o erroneo l’esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del richiedente.

Il terzo mezzo denuncia mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine.

Il quarto mezzo lamenta diniego della protezione umanitaria.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Esso è difatti carente dei requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

Manca invero totalmente una comprensibile narrazione delle ragioni che avrebbero indotto il richiedente a lasciare il proprio paese, non soltanto nel paragrafo dedicato allo svolgimento del processo, ma anche nel corpo dei motivi, dai quali riesce a comprendersi soltanto che egli proviene dal (OMISSIS), ma non si sa neppure con precisione da quale zona in particolare; manca un resoconto pur sommario delle dichiarazioni che sarebbero state rese dinanzi alla Commissione territoriale e, d’altronde, il relativo verbale non è neppure localizzato ai sensi del citato art. 366, n. 6; si accenna al fatto che il giudice avrebbe ritenuto non credibile il richiedente, ma nulla di più si dice in proposito; in ordine alla situazione della (OMISSIS) si fa riferimento a fonti informative, che neppure si sa se acquisite o prodotte nella fase di merito.

In definitiva il ricorso altro non è che una silloge di considerazioni di ordine generale sui temi della protezione internazionale ed umanitaria, con la trascrizione di stralci di rapporti concernenti la situazione del (OMISSIS), volti, questi ultimi, a ribaltare il giudizio di merito svolto dal Tribunale, il quale, facendo debita menzione delle fonti informative impiegate, ha escluso la sussistenza, nel paese di origine, di una situazione riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C. Quanto infine alla protezione umanitaria, dal ricorso non riesce in alcun modo a comprendersi in che cosa, specificamente, consisterebbe la situazione di vulnerabilità del richiedente.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione prima civile, il 8 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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