Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29022 del 05/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/12/2017, (ud. 26/10/2017, dep.05/12/2017),  n. 29022

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che:

a) A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, impugnando la sentenza resa dalla CTR Puglia indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata ritenuta la legittimità della cartella di pagamento notificata alla contribuente per IRPEF relativa all’anno 2007;

b) Si è costituita in giudizio la società Agenzia delle entrate riscossione, subentrata a Equitalia spa;

c)il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che:

a)con l’unica censura proposta la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in combinato disposto con la L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 7 deducendo che la CTR aveva errato nell’escludere l’applicazione, alla notifica della cartella, della disciplina di cui alla L. n. 890 del 1982;

b) la censura è manifestamente infondata;

c)questa Corte ha chiarito che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 – cfr., ex plurimis, Cass.12083/2016 -;

d) a tali principi si è pienamente uniformato il giudice di appello, correttamente evidenziando che ogni altra questione relativa alla riferibilità della firma alla persona del destinatario della notifica non poteva che farsi valere a mezzo di querela di falso della notifica effettuata dall’ufficiale postale – cfr. Cass. S.U. n. 9962 del 27/04/2010 -;

e)non occorre provvedere sulle spese, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2017

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