Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29021 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, (ud. 26/04/2021, dep. 20/10/2021), n.29021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4320/2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACIREALE N.

19B, presso lo studio dell’avvocato MICHELA PALUMBO, rappresentata e

difesa dall’avvocato RAFFAELE MIGNANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3434/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/04/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

M.A. si opponeva a un’iscrizione ipotecaria che affermava aver conosciuto da un’ispezione presso l’Agenzia del Territorio, allegando, in particolare, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, per mancata notifica dell’avviso di pagamento e mancata notifica dell’iscrizione ipotecaria; e la violazione dell’art. 75 dello stesso D.P.R., per iscrizione ipotecaria relativamente a crediti per sanzioni amministrative, e comunque per crediti tributari complessivamente inferiori alla soglia di 8.000,00 Euro;

il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione quanto alla richiesta di dichiarazione d’illegittimità dell’iscrizione relativamente ai crediti tributari, e respingeva la domanda quanto al resto, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in specie, la documentazione sulla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria era stata tardivamente prodotta dall’agente per la riscossione ma, trattandosi non di quanto previsto dal D.P.R. n. 62 del 1973, art. 50, riferito all’espropriazione forzata e non all’ipotesi di garanzia reale, bensì vertendosi nel quadro del generale contraddittorio endoprocedimentale, l’opponente avrebbe dovuto enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere dando conto che non sarebbero state meramente pretestuose;

la Corte di appello aggiungeva che, dunque, indipendentemente dalla qualificazione del suddetto motivo d’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. o art. 617 c.p.c., lo stesso era infondato, e che, inoltre: la deduzione di violazione di obblighi informativi, imposti dallo Statuto del contribuente, era stata generica; l’importo complessivo dei crediti per cui era stata iscritta ipoteca era di oltre 8.000,00 Euro, e tanto bastava in mancanza di previsioni normative esplicite e diverse; mentre, infine, la deduzione d’inesistente notifica dei titoli sottostanti era inammissibile perché formulata solo in appello;

avverso questa decisione ricorre per cassazione M.A. articolando cinque motivi corredati da memoria;

resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione;

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77,artt. 41,47,48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 24 Cost., art. 167 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’invalidità prodotta dalla mancata dimostrazione, con produzione tempestiva, dell’avvenuta comunicazione inerente all’ipoteca, era stata determinata per ciò stesso, indipendentemente dal contenuto delle ulteriori ragioni di opposizione;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, art. 167 c.p.c., poiché la comunicazione in parola avrebbe dovuto essere preventiva e non, come nel caso, di un’iscrizione già avvenuta;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6, 7, L. n. 241 del 1990, in uno all’omessa motivazione, poiché la Corte di appello avrebbe errato nell’affermare apoditticamente la genericità delle deduzioni di violazione degli obblighi informativi, quando dagli atti, diversamente, emergeva che erano state corredate dal riferimento alla necessità di un’effettiva conoscenza del debitore, da porre nelle condizioni di adempiere o risolvere le proprie pendenze, e di trasparenza dell’azione amministrativa;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 27, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’ipoteca era prevista solo a tutela dei crediti tributari, sicché, esclusa la legittimità dell’iscrizione ipotecaria per i crediti diversi, la soglia che legittimava l’accensione della garanzia reale era insuperata, fermo restando che non era stato considerato che le cartelle erano nulle o perché già annullate, o perché i relativi verbali e anche le stesse cartelle non erano stati notificati, come dedotto senza che la decisione gravata si pronunciasse;

con il quinto motivo si prospetta l’errore della Corte di appello che, omettendo anche l’esame di un fatto decisivo, aveva affermato la novità della deduzione della mancata notifica dei titoli sottesi all’iscrizione, mentre nella formulazione della domanda introduttiva si era dedotta la mancata notifica sia dell’avviso d’iscrizione sia delle intimazioni di pagamento;

Rilevato che:

preliminarmente dev’essere evidenziato che parte ricorrente in memoria ha evocato l’applicazione del D.L. n. 119 del 2018 e D.L. n. 41 del 2021, quali convertiti, che hanno previsto, ad alcune condizioni, lo sgravio dei ruoli sotto una certa soglia di valore, invocando la cessazione della materia del contendere, previa verifica, da parte di questo Collegio, dell’avvenuto discarico ad opera dell’amministrazione;

le normative invocate sono sopravvenute al ricorso per cassazione e quindi al giudizio di appello, sicché l’esame richiesto è precluso dal giudicato di cui si sta per dire;

la decisione dev’essere infatti cassata senza rinvio perché l’appello non poteva essere proposto;

parte ricorrente deduce che il Tribunale aveva qualificato l’azione quale opposizione ex art. 617 c.p.c.;

nella cornice di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, per il principio dell’apparenza, al di là della correttezza o meno della qualificazione stessa, avrebbe dovuto proporsi gravame con il ricorso per cassazione e non l’appello (cfr., ad esempio, Cass., 31/08/2020, n. 18053);

la Corte di appello, riguardo ai temi di cui a alle prime due censure qui proposte, ha espressamente affermato l’infondatezza dei relativi motivi “indipendentemente dalla qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi” (pag. 12, ultimo capoverso, della sentenza impugnata), e, quanto al resto, non ha proceduto a una riqualificazione espressa (Cass., 22/06/2016, n. 12872), sicché ne deriva quanto anticipato;

in ogni caso, per un più completo vaglio delle difese esercitate, va detto che:

il primo motivo sarebbe stato infondato, con assorbimento logico del secondo;

questa Corte ha chiarito che quando l’amministrazione è gravata di un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, come in questo caso affermato senza censura, la violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le (plausibili) ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto, dunque, un’opposizione meramente pretestuosa (Cass., 29/10/2018, n. 27241, Cass., Sez. U., 09/12/2015, n. 24823);

il terzo motivo sarebbe stato manifestamente inammissibile;

infatti, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);

il quarto motivo sarebbe stato in parte inammissibile, in parte infondato;

e’ stato già chiarito che ai fini del raggiungimento della soglia minima di ottomila Euro, prevista del D.P.R. n. 602 del 1972, artt. 76 e 77 (nella formulazione “ratione temporis” vigente, nella fattispecie indiscussa), è necessario considerare tutti i crediti iscritti a ruolo, anche quelli non tributari, che concorrono, cioè, a formare l’esposizione debitoria legittimante la garanzia reale (Cass., 07/10/2015, n. 20055);

quanto al resto non è riportato il luogo e il tenore specifico delle deduzioni qui proposte in ordine alle mancate notifiche e agli intervenuti annullamenti giudiziali, né sono idoneamente localizzati i documenti cui la parte si riferisce, con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, secondo quanto sopra già indicato;

il quinto motivo sarebbe stato infondato;

la ricorrente riporta il tenore delle proprie deduzioni di merito in primo grado, ma non afferiscono alla mancata o inesistente notifica dei titoli (dei crediti) sottesi all’iscrizione ma, come visto in parte narrativa, alla mancata notifica dell’avviso di iscrizione e dell’intimazione di pagamento, che costituisce, quest’ultima, atto successivo alla cartella e prim’ancora al verbale di accertamento, cui la deduzione in parola si riferisce discorrendo, come detto, di notifica dei “titoli” (ovvero prima manifestazione del credito quale formato);

spese dunque secondo soccombenza quanto ai due gradi.

PQM

La Corte cassa senza rinvio la decisione impugnata perché l’appello non poteva essere proposto, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente, liquidate in Euro 5.000,00, per il grado di appello, e in Euro 5.000,00, per il grado di legittimità, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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