Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29021 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. I, 17/12/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 17/12/2020), n.29021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4166/2019 proposto da:

F.O., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte

di cassazione, difeso dall’avvocato Vetere Domenico;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 da DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – F.O., cittadino (OMISSIS), ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 17 dicembre 2018 con cui il Tribunale di Brescia ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata non spiega difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della convenzione di Ginevra 28 luglio 1951, del legi

21 febbraio 2014, n. 8, art. 2 dell’art. 2, lett. d, della direttiva 2011/95/UE in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando il decreto impugnato per aver disatteso la domanda volta al conseguimento dello status di rifugiato con carente motivazione estesa per sole due righe e mezzo.

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del legi

n. 251 del 2007, art. 2, art. 5, lett. e) e art. 14, lett. a e b in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando il diniego della protezione sussidiaria quantunque “ad avviso dell’esponente non si riesce davvero a capire come non possano avere rilevanza le condotte subite dal ricorrente: un fratello ucciso dalla comunità (OMISSIS) per falde sul terreno e minacce presso il proprio domicilio con un machete (sic)”.

Si aggiunge che anche a voler ritenere per assurdo non rilevanti gli eventi sopra riferiti, “non sussiste alcuna discrezionalità ulteriore del giudicante ad integrare le ritenute lacune fattuali nel momento in cui viene dato atto della attendibilità del dichiarante sottolineando la fluidità di particolari del suo narrato. Ne discende l’evidente violazione della normativa sostanziale di riferimento da parte del giudice territoriale ed il conseguente diritto alla protezione internazionale sussidiaria del richiedente”. Seguono considerazioni su un provvedimento del Tribunale che avrebbe riconosciuto la protezione a persona proveniente dall'(OMISSIS).

Il terzo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando il diniego della protezione umanitaria ed invocando pronunce di merito che riconoscerebbero la protezione umanitaria ai richiedenti per il solo fatto che gli stessi provengano dalla (OMISSIS).

A conclusione del ricorso compaiono due denunce di incostituzionalità del D.L. n. 13 del 2017 per violazione dell’art. 77 (mancanza dei presupposti di necessità e urgenza) nonchè degli artt. 3 e 24 Cost. (soppressione dell’appello).

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Le questioni di costituzionalità sono già state reputate manifestamente infondate con argomenti ai quali è sufficiente riportarsi (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

2.2. – I motivi sono complessivamente inammissibili giacchè si fondano essenzialmente sulle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, senza, però, che il relativo verbale risulti localizzato nell’osservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475).

2.3. – In ogni caso il primo motivo è palesemente inammissibile giacchè non ha nulla a che vedere con una censura di violazione di legge: esso non pone in alcun modo in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica, ma solo la concreta applicazione che il giudice nè ha fatto, per di più dal versante della sufficienza motivazionale, ossia sotto un profilo ormai estraneo al testo vigente dell’art. 360 c.p.c..

2.4. – Inammissibile è parimenti il secondo motivo, per analoghe ragioni, trattandosi di censura complessivamente versata in fatto. Peraltro il decreto impugnato è chiarissimo laddove afferma, in breve, che la vicenda narrata dal richiedente è una vicenda sostanzialmente privata concernente la proprietà di un terreno, vicenda che non espone il richiedente stesso a danno grave, secondo i parametri normativamente considerati.

2.5. – Il terzo mezzo è inammissibile: la condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria è una condizione individuale, mentre non sussiste, in generale, un obbligo dello Stato italiano impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di estrema difficoltà economica e sociale, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3681): vulnerabilità individuale alla quale, nel caso di specie, non vi è nel ricorso il benchè minimo riferimento.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 8 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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