Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29020 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 17/12/2020), n.29020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11940/2019 R.G. proposto da:

COMUNE di CASSINO, in persona del Commissario Dott. B.B.,

rappresentato e difeso dall’avv. Gioacchino Panzera ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla piazza dei Martiri di Belfiore, n. 2,

presso lo studio legale dell’avv. Ugo Primicerj;

– ricorrente –

contro

T.M.P. Unipersonale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, L.E., rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Mario BARRETTA e

Giorgio SCOGNAMIGLIO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Virgilio, n. 19, presso lo studio legale dell’avv. Roberto GEROSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6904/18/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata il

04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La T.M.P. Unipersonale s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune di Cassino aveva richiesto il pagamento della Tarsu riferita all’anno 2012 relativamente ad aree urbane adibite a sosta di veicoli sulle quali la predetta società gestiva il servizio di parcheggio a pagamento con delimitazione delle aree di sosta e la gestione di parcometri. Assumeva la ricorrente che il servizio svolto per conto del Comune non implicava occupazione di suolo pubblico nè produzione di rifiuti di talchè la tassa non era dovuta.

2. La commissione tributaria provinciale di Frosinone accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Lazio, che sosteneva che la società contribuente “non occupa e non detiene le aree in maniera esclusiva e dette aree non producono rifiuti”.

3. Avverso tale statuizione il Comune di cassino ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, e art. 63, comma 1, per avere la CTR ritenuto non assoggettabile alla tassa sui rifiuti le aree di parcheggio gestite dalla società contribuente sull’erroneo presupposto che “le aree adibite alla sosta dei veicoli non sono destinate ad uso esclusivo della TMP”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, per avere la CTR ritenuto non assoggettabile alla tassa sui rifiuti le predette aree di parcheggio sull’erroneo presupposto che “dette aree non producono rifiuti”, nonostante la società contribuente, che era gravata del relativo onere, non avesse fornito alcuna prova di tale circostanza.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la carenza motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello affermano che le aree gestite dalla società contribuente non producevano rifiuti, senza dare conto delle ragioni della decisione e delle argomentazioni difensive dell’Ente circa la necessità che tale circostanza doveva costituire oggetto di comunicazione da effettuarsi al Comune a cura della società contribuente con l’originaria denuncia o con successiva variazione.

4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati e vanno accolti.

5. Questa Corte, proprio con riferimento a fattispecie analoga, ha affermato che, “in tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62 dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti. Ne consegue che è dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune” (Cass. n. 13185 del 2019; cfr., inoltre, Cass. n. 7654 del 2012; Cass. n. 1179 del 2004; Cass. n. 3829 del 2009). Si è quindi precisato che la previsione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, “ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma 2 dello stesso articolo le quali non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione. Presupposto della Tarsu è, dunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall’occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce il D.Lgs. n. 507 cit., art. 62, comma 1” (Cass. n. 13185 del 2019; cfr., anche, Cass. n. 1847 del 2017; Cass. n. 7916 del 2016; Cass. n. 19152 del 2003).

6. Orbene, la CTR si è immotivatamente discostata da tali insegnamenti, non avendo neppure indicato quale logica sottende l’affermazione che le aree di parcheggio “non generano rifiuti”, discordante con il condivisibile insegnamento di questa Corte secondo cui “i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva (in termini: Cass., Sez. 5, 15 novembre 2000, n. 14770; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2015, n. 5047; Cass., Sez. 5, 16 maggio 2019, n. 13185)” (così Cass. n. 6569, n. 6571 e n. 8338 del 2020, in motivazione).

7. Conclusivamente, dall’accoglimento del ricorso discende la cassazione della sentenza impugnata e, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con rigetto dell’originario ricorso della società contribuente che va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente che condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge, compensando le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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