Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2902 del 09/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2902
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25766/2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
C.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 70/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA, SEZIONE DISTACCATA DI PARMA del 7/03/06, depositata il
20/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA
CICCOLO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 20/7/2006 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate – Ufficio di Fiorenzuola D’Arda – nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza di accoglimento dell’impugnazione proposta dal contribuente Sig. C.P. del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 1998 al 2001, in qualità di agente di commercio.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle Entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., e segg., L. n. 662 del 1996, art. 3, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorso dovrà essere ritenuto in parte inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e in parte infondato.
Oltre a recare il motivo un quesito di diritto inammissibilmente formulato in termini difformi dallo schema delineato in particolare da Cass., Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658 e da Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36, ed in termini generici e privi di riferimento alla fattispecie concreta (oltre alla giurisprudenza più sopra citata v. altresì in particolare Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Cass., Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 30/10/2008, n. 26020; nonchè, da ultimo, Cass., Sez. Un., 10/9/2009, n. 19444 e Cass., 7/4/2009, n. 8453), l’impugnata decisione appare in linea con il principio enunziato, a scioglimento del contrasto interpretativo insorto in tema di assoggettamento degli agenti di commercio all’IRAP, da Cass., Sez. Un., 26/5/2009, n. 12108 secondo cui in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.
E l’accertamento in fatto operato dal giudice di prime cure concernente la mancanza, nel caso, del requisito della autonoma organizzazione, come emerge dall’impugnata sentenza già in sede di gravame di merito non è stato impugnato, essendosi pertanto sul punto formato giudicato interno”;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;
rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso deve essere pertanto rigettato;
considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010