Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2902 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28337-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.C., EQUITALIA POLIS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 215/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 06/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRANDO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ha chiesto, con un unico motivo di ricorso, la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 215/39/10, depositata il 6/10/2010, di rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta di accoglimento del ricorso di I.C. avverso il diniego di definizione dei carichi di ruolo, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, emesso da Equitalia Polis s.p.a. per tardivo versamento della seconda rata di condono.

Osservava il Giudice di appello, in particolare, che il contribuente aveva pagato l’ultima rata il 15/4/2005, oltre il termine originariamente previsto dalla richiamata normativa clemenziale, ma che la circostanza non pregiudica la validità ed efficacia della domanda di sanatoria, perfezionatasi con il tempestivo pagamento della prima rata, analogamente a quanto previsto per le altre ipotesi di condono contemplate dalla L. n. 289 del 2002, essendo il ritardo scusabile in ragione delle incertezze determinate dalla successione dei provvedimenti di proroga dei termini di pagamento, superate soltanto in epoca successiva al versamento della seconda rata, con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 125/E del 12 agosto 2005.

Il contribuente ed il Concessionario intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2008, art. 12, giacchè la CTR non ha considerato che il condono previsto dalla predetta disposizione, a differenze delle ipotesi di cui agli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge, non comportando alcuna incertezza in ordine al “quantum” da versarsi da parte del contribuente, costituito dal 25% delle somma iscritta a ruolo e dalle spese spettanti al Concessionario, è condizionato all’integrale e tempestivo pagamento del dovuto, in difetto, conseguendone l’inefficacia della sanatoria.

La questione posta dal suesposto motivo di ricorso può essere risolta alla luce dei principi affermati in subiecta materia da questa Corte che il Collegio condivide ed a cui va data continuità.

Giova, anzitutto, ricordare che, secondo quanto affermato da numerose pronunce (Cass. n. 104/2014; n. 20746/2010), l’efficacia della sanatoria L. n. 289 del 2008, ex art. 12 è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite.

E’ stato osservato (Cass. n. 21416/2016) che “tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15, e 16 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale”.

E’ stato precisato (Cass. n. 24316/2010, ma anche n. 22788/2006; n. 6370/2006; n. 12410/2007) che “al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, non può ritenersi dunque applicabile il principio da questa Corte affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali”.

L’esame della censura formulata dall’Agenzia delle Entrate, pertanto, impone di verificare se possa considerarsi tempestivo il versamento del residuo importo dovuto per il perfezionamento del condono, effettuato dal contribuente – fatto non controverso – il 15/4/2005, dopo lo spirare dell’originario termine del 16/4/2004, ma prima dello spirare del termine del 18/4/2005 fissato dal D.M. 8 aprile 2004 e, dunque, se lo I. possa o meno beneficiare della proroga dal 16/4/2004 al 18/4/2005 del termine di pagamento della seconda rata di condono.

In proposito, la ricorrente Agenzia delle Entrate sostiene che l’importo corrispondente alla seconda rata di condono, nel caso di specie, andasse versato entro il 16/4/2004 ed assume che il contribuente non avrebbe comunque potuto beneficiare della proroga perchè, alla data (25/6/2003) di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003, aveva effettuato l’utile versamento della prima rata del condono.

La tesi non può essere condivisa inquanto l’interpretazione della norma che essa propone, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, paradossalmente, “condurrebbe al risultato che il versamento della seconda rata di condono effettuato nel periodo compreso tra la scadenza del termine originario (16/4/2004) e la scadenza del termine prorogato (18/4/2005) perfezionerebbe il condono per i contribuenti che hanno pagato la prima rata dopo il 25/6/2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003) e non per quelli che l’hanno, più diligentemente, pagata prima del 25/6/2003”, sicchè “secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della L. 29 dicembre 2002, n. 289, art. 12, la proroga dal 16 aprile 2004 al 18 aprile 2005 del termine di pagamento della seconda rata ivi prevista opera anche per coloro che avevano pagato la prima in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2003, n. 143 (conv. nella L. 1 agosto 2003, n. 212 e contenente un primo differimento); infatti, il D.L. n. 143 cit., art. 1, comma 2, e il D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), – che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del predetto D.L. n. 143 non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all’art. 12 (tra gli altri) della L. n. 289 del 2002 – vanno interpretati nel senso che per versamenti “utili” devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in unica soluzione ” (Cass. n. 13697/2013, conf. n. 26709/2013).

Poichè il contribuente aveva il diritto di avvalersi della riapertura dei termini di versamento recata dall’invocato D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), emanato in attuazione del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, il Giudice di merito non ha errato nel giudicare tempestivo il versamento del saldo del condono L. n. 289 del 2002, art. 12, e quindi efficace l’adesione al condono medesimo da parte dello I., ma per ragioni diverse da quelle esposte nella impugnata sentenza.

Essendo il relativo dispositivo conforme a diritto, in applicazione dei poteri conferiti dall’art. 348 c.p.c., comma 4, può farsi luogo alla mera correzione in parte qua della decisione, nei sensi fatti sopra palesi, potendo la stessa essere tenuta ferma per il resto.

Il ricorso va, dunque, rigettato e, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva, non deve farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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