Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29019 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 17/12/2020), n.29019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11523/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

PERUGIA SERENA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 472/02/2018 della Commissione tributaria

regionale dell’UMBRIA, depositata in data 11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione nei confronti della Perugia Serena s.r.l. una maggiore IRES per l’anno d’imposta 2011, per effetto del disconoscimento del beneficio della detrazione del 55% delle spese sostenute dalla predetta società contribuente per interventi di riqualificazione energetica di edifici, prevista dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e ss., (Finanziaria 2007), con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dell’Umbria rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo non condivisibile la tesi dell’amministrazione finanziaria, secondo cui la detrazione dei costi sostenuti per la riqualificazione energetica non spettava per gli immobili dati in locazione da società immobiliari, com’era la contribuente, in quanto, secondo i giudici di appello, la citata legge e le norme regolamentari di attuazione (D.M. n. 47 del 2007) non prevedevano alcuna limitazione in merito ai soggetti che ne potevano usufruire.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle entrate con un unico motivo, cui non replica l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e ss., e del decreto ministeriale attuativo di cui al D.M. 19 febbraio 2007, art. 2 l’Agenzia, dopo aver premesso che è pacifico in causa che gli immobili per i quali è chiesta l’agevolazione non sono “beni strumentali”, direttamente fruiti, ma sono edifici locati a terzi dalla contribuente, svolgente attività imprenditoriale di compravendita e locazione di immobili propri, assume che la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche attraverso l’attribuzione di un beneficio che, in virtù di una “interpretazione sistematica”, è riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto dell’intervento, sicchè, per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte dei titolari di redditi d’impresa (incluse le società), essa spetta solo con riferimento ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale e non ai beni-merce, ovvero a quelli utilizzati nell’ambito di quell’attività in quanto destinati ad essere rivolti al mercato per la loro vendita o locazione.

2. Il motivo è manifestamente in fondato e va rigettato ponendosi in evidente contrasto con l’insegnamento di questa Corte che, in fattispecie del tutto analoga, attenendosi ad una interpretazione letterale delle disposizioni normative ed in particolare dell’art. 2, comma 1, lett. b), citato D.M. (che, in attuazione della L. n. 296 del 2006, art. 1 con riferimento ai “soggetti ammessi alla detrazione”, prevede che il bonus del 55% per interventi di risparmio energetico spetti, oltre che alle persone fisiche, anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti), il cui chiaro ed univoco significato e la connessa portata precettiva non consentiva il ricorso a criteri ermeneutici sussidiari di interpretazione, come quello “sistematico” sollecitato dall’Agenzia ricorrente, ha affermato il principio secondo cui “Il beneficio fiscale, di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e ss. per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un’agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d’imposta” (cfr. Cass. n. 19815 del 2019; conf., tra le altre, Cass. n. 29163 del 2019).

3. Da quanto detto discende il rigetto del ricorso senza necessità di provvedere sulle spese processuali in mancanza di costituzione dell’intimata.

4. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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