Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29019 del 05/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/12/2017, (ud. 26/10/2017, dep.05/12/2017),  n. 29019

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l’appello della s.p.a. Sun Land contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione della società contribuente avverso una cartella di pagamento IRES per l’anno 2008.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre censure;

che, col primo motivo, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 4 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto inefficace il deposito di una copia fotostatica della ricevuta di ritorno della raccomandata di spedizione della cartella;

che, mediante la seconda censura, la ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il semplice disconoscimento delle risultanze dell’avviso di ricevimento non avrebbe avuto alcuna efficacia in mancanza di querela di falso, nè sarebbe bastata una generica contestazione circa la delega al soggetto che avrebbe ricevuto l’atto;

che l’ultima doglianza attiene alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè, una volta dimostrato che la notifica era stata eseguita il 23 marzo 2012, il ricorso introduttivo del 17 gennaio 2013 avrebbe dovuto reputarsi irrimediabilmente tardivo;

che la s.p.a. Sun Land si è costituita con controricorso;

che il secondo motivo, dotato di priorità logica, è fondato;

che è la stessa CTR ad affermare che il plico risulta essere stato consegnato ad un “delegato” presso l’Ufficio postale e non presso la sede legale dell’Azienda;

che, in tal modo, la sentenza impugnata dà – per pacifico che l’atto di appello fu ritirato da un incaricato della società e che, secondo la prassi comune, la delega viene normalmente verificata dall’Ufficio postale, al momento della consegna della busta, tanto che il delegato deve essere dotato dell’avviso di ricevimento, della delega sottoscritta dal delegante e dal documento d’identità proprio e del rappresentato;

che, ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l’incaricato al ritiro del piego depositato nell’ufficio postale a causa dell’ assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dalla L. n. 890 del 1982, art. 7 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l’incarico a chi provvede a ritirare il plico all’ufficio postale, che il delegato sottoscriva l’avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l’agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (Sez. 3, n. 14606 del 12/07/2005);

che, conseguentemente, anche il primo motivo è fondato;

che, qualora venga prodotta in giudizio la copia fotostatica di una scrittura privata, l’esigenza di accertarne la conformità all’originale con tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima, e non anche quando sia in discussione esclusivamente l’efficacia probatoria dell’atto in relazione al suo contenuto (Sez. 2, n. 10855 del 05/05/2010); che, nella specie la società aveva disconosciuto la conformità della fotocopia all’originale già avanti la CTP, ma solo con riguardo alle generalità di colui che aveva ritirato il plico presso l’Ufficio postale;

che, in ogni caso, l’impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell’Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate (Sez. U, n. 19704 del 02/10/2015);

che il terzo motivo, dipendendo dai primi due, va dichiarato assorbito;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo;

che le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetto il ricorso introduttivo.

Condanna Sun Land s.p.a. al pagamento delle spese di lite, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 1.000 per il giudizio di primo grado, in Euro 2.000 per il giudizio di secondo grado ed in Euro 3.000 per il giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2017

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