Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29018 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. III, 13/11/2018, (ud. 05/02/2018, dep. 13/11/2018), n.29018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29814-2015 proposto da:

SELMABIPIEMME LEASING SPA, in persona dell’Amministratore Delegato

dott. B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RIZZO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELISA NEMBRI, LUIGI

CELLA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERONA 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALTIERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO SISTO giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2214/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato RIZZO ANTONIO;

udito l’Avvocato SISTO FRANCESCO PAOLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Selmabipiemme Leasing S.p.a. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2214/15 del 21 maggio 2015, emessa dalla Corte di Appello di Milano, che rigettando il gravame esperito dall’odierna ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 3857/13 del 20 marzo 2013 – ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo, già emesso in favore di essa Selmabipiemme Leasing per la somma di Euro 10.246,08 (quale importo di canoni scaduti ed insoluti in relazione a contratto di leasing intercorso con R.D.), condannandola alle spese del grado.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver concluso con il R., in data 28 marzo 2008, un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un’imbarcazione da essa concedente acquistata – su richiesta dell’utilizzatore R. – presso il fornitore Rimini Yacht S.r.l..

Essendosi l’utilizzatore reso inadempiente rispetto all’obbligo di corrispondere il canone (per importi complessivi di Euro 1.325.148,90), la Selmabipiemme Leasing, dopo essersi avvalsa di clausola risolutiva espressa, proponeva ricorso per ingiunzione innanzi al Tribunale di Milano, conseguendo provvedimento monitorio per i soli canoni scaduti ed insoluti pari a Euro 10.246,08, oltre interessi e spese.

Opposto dal R., con successo, il decreto ingiuntivo, avverso la decisione adottata dal Tribunale meneghino in accoglimento dell’iniziativa ex art. 645 cod. proc. civ. proponeva appello l’odierna ricorrente.

La Corte milanese, tuttavia, rigettava il gravame, condividendo l’assunto del primo giudice secondo cui la concedente Selmabipiemme Leasing si sarebbe resa inadempiente rispetto all’obbligo, contrattualmente stabilito, di garantire all’utilizzatore – per tutta la durata della locazione finanziaria – che il pacifico godimento dell’unità da diporto non fosse turbato da terzi che potessero legittimamente vantare diritti sulla stessa, avendo, invero, il R. perduto il possesso del bene a seguito di sequestro e restituzione dello stesso a terzo proprietario.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Selmabipiemme Leasing, sulla base di due motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi del n. 3) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. – è dedotta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1463 cod. civ.”.

In particolare, si censura la sentenza impugnata perchè avrebbe fatto cattiva applicazione del principio secondo cui, se il concedente imputa all’utilizzatore l’inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni, e l’utilizzatore eccepisce, a propria volta, l’inadempimento del fornitore all’obbligazione di consegna del bene, in quanto l’iniziale possesso dello stesso risulta venuto meno per effetto di sequestro del bene e restituzione al terzo proprietario, siffatta eccezione merita accoglimento ex art. 1463 cod. civ., dovendo ritenersi invalide le clausole che pongano a carico dell’utilizzatore l’eventuale rischio.

Si assume, invero, che tale principio – affermato da Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2012, n. 8101 – conoscerebbe una deroga allorchè, come avvenuto nel caso oggetto di tale pronuncia (e in quello di specie), sia stato l’utilizzatore a scegliere tanto il fornitore che il bene, accettandone, inoltre, incondizionatamente la consegna.

Infatti, la ricorrente sottolinea che – in base all’art. 3.1. delle condizioni generali di contratto – la consegna del bene risulta avvenuta “direttamente da parte del fornitore, secondo le modalità, nel tempo e nel luogo concordati direttamente dall’utilizzatore con il fornitore medesimo”, essendosi previsto, altresì, che la “apposita attestazione di consegna” sarebbe valsa “come incondizionata accettazione dell’unità da diporto”. Inoltre, ai sensi del successivo art. 3.2. la concedente “non risponde in alcun modo dell’inadempimento del fornitore”, di talchè “la mancata consegna, la consegna di cosa diversa, gli eventuali vizi palesi od occulti, il ritardo nella consegna non potranno formare oggetto di pretese od azioni nei confronti della concedente”. Infine, in forza dell’art. 7 delle stesse condizioni generali di contratto, l’utilizzatore “si impegna espressamente ad adempiere a tutte le obbligazioni assunte nel presente contratto verso il concedente anche nei casi di mancato godimento ed utilizzo dell’unità da diporto, pur se per causa a lui non imputabile”.

Errata, dunque, sarebbe stata l’applicazione dell’art. 1463 cod. civ., non potendo operare tale norma quando – come nella specie l’utilizzatore “sceglie il fornitore, sceglie il bene e accetta la consegna dello stesso”.

3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), – deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Si censura la sentenza impugnata laddove afferma che, sebbene l’imbarcazione oggetto di leasing fosse stata individuata “sulla base della scelta, anche del fornitore”, effettuata dallo stesso utilizzatore, costituiva obbligo della concedente “non soltanto quello di procurare la consegna del bene concesso in locazione finanziaria, ma anche quello di consentirne la fruizione per tutta la durata contrattualmente prevista”. Tale fondamentale obbligazione della locatrice era anche stabilita dall’art. 5 delle condizioni generali di contratto, secondo cui “la concedente garantisce all’utilizzatore che per tutta la durata della locazione finanziaria il pacifico godimento dell’unità da diporto non sarà turbato da terzi che possano legittimamente vantare diritti sull’unità stessa”.

La sentenza, tuttavia, avrebbe omesso di motivare su un punto decisivo della controversia, non spiegando come essa Selmabipiemme Leasing abbia potuto “iscrivere a proprio nome l’imbarcazione” nei registri delle imbarcazioni da diporto, avendola acquistata dal “precedente titolare Rimini Yachts S.p.a.”, visto che il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, art. 19, comma 1, (Codice della nautica da diporto) subordina l’iscrizione alla presentazione, all’autorità competente, del “titolo di proprietà”; d’altra parte, la sentenza omette anche di considerare che pure in occasione del dissequestro dell’imbarcazione de quo si dà atto dell’esistenza di contestuale iscrizione in capo ad essa ricorrente.

4. Ha resistito con controricorso il R., chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Esso evidenzia, in particolare, di essere stato destinatario dapprima il 17 settembre 2010 e poi il successivo 13 ottobre 2010 della notificazione di provvedimento, rispettivamente, di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen.relativamente all’imbarcazione oggetto di causa, e poi di sequestro probatorio dello stesso. Riferisce, pertanto, di aver presentato, in data 26 ottobre 2010, querela per il reato di truffa a carico del rappresentante legale della Rimini Yachts S.p.a., apprendendo – sulla base della documentazione acquisita presso la competente Procura della Repubblica – che l’imbarcazione in questione, prima di essere alienata all’odierna ricorrente in data 16 giugno 2008, costituiva oggetto di una precedente alienazione (risalente al 10 giugno 2008) alla Ficompany s.p.a., con iscrizione della predetta unità da diporto presso l’Ufficio Marittimo di San Marino.

5. Hanno presentato memorie entrambe le parti, ex art. 378 cod. proc. civ., insistendo nelle proprie argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

6.1. Il primo motivo non è fondato.

La sentenza impugnata si è dichiaratamente uniformata al principio – enunciato da questa Corte – secondo cui nella “operazione di leasing finanziario, che non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se il concedente imputa all’utilizzatore l’inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell’ammontare convenzionalmente predeterminato, l’eccezione di inadempimento dell’obbligazione di consegna, formulabile ex art. 1463 cod. civ. da parte dell’utilizzatore, non è preclusa dalla previsione di una clausola che pone a carico di questi il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole” (Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2007, n. 20592, Rv. 599406-01).

Per contrastare tale affermazione, il ricorrente assume che nella giurisprudenza di legittimità – è citata in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2012, n. 8101, Rv. 622434-01 (della quale è riprodotto, in ricorso, un ampio stralcio della motivazione) – si è individuata una deroga al principio suddetto quando l’utilizzatore “sceglie il fornitore, sceglie il bene e accetta la consegna dello stesso”. A conferma, poi, che tale sarebbe la situazione ipotizzabile nel caso di specie vengono invocate una serie di prescrizioni contenute in diverse clausole del contratto intercorso tra le parti (in particolare, quelle contrassegnate con i nn. 3.1., 3.2. e 7.).

Si tratta, tuttavia, di un assunto della cui confutazione si è già fatta carico la Corte milanese, attraverso una valorizzazione dell’art. 5 delle condizioni generali del contratto intercorso tra le parti, che prevedeva uno specifico impegno contrattuale del concedente a garantire all’utilizzatore “che per tutta la durata della locazione finanziaria il pacifico godimento dell’unità da diporto non sarà turbato da terzi che possano legittimamente vantare diritti sull’unità stessa”. Un impegno, questo, a ben vedere, che non avrebbe avuto ragion d’essere se l’obbligo della parte concedente – come costruita correttamente il giudice di appello – fosse stato “soltanto quello di procurare la consegna del bene concesso in locazione finanziaria” all’utilizzatore, e non “anche quello di consentirne la fruizione per tutta la durata contrattualmente prevista, sul sotteso presupposto del mantenimento in capo a sè della relativa proprietà”.

Tale è, dunque, la peculiarità che connota il caso di specie, distinguendolo, pertanto, dalla fattispecie sulla quale è intervenuta la pronuncia richiamata dalla ricorrente, da ritenersi, pertanto, non conferente.

Ciò detto, risulta dunque evidente che, in queste condizioni, la critica alla sentenza impugnata si risolve – ad onta della prospettata violazione dell’art. 1463 cod. civ. – in un surrettizio tentativo di sovrapporre una diversa interpretazione, rispetto a quella operata dalla Corte territoriale, della portata complessiva delle clausole contrattuali, operazione non consentita in questa sede, se è vero che “per sottrarsi al sindacato di legittimità”, quella data dal giudice al contratto “non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra” (così, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, in motivazione; nello stesso senso, ex multis, Cass. Sez. 3, sent. 25 settembre 2012, n. 16254, Rv. 623697-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2009, n. 24539, Rv. 610944-01).

6.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.

La censura risulta proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), pur ricorrendo nella specie un caso di pronuncia di merito cd. “doppia conforme”.

Orbene, occorre sul punto rammentare che in base all’art. 348-ter c.p.c., u.c., va escluso che possa essere impugnata – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), dello stesso codice – la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, allorchè, giusta il disposto del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, il giudizio di appello sia stato introdotto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012 (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 dicembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01).

Nella specie, poichè la sentenza del Tribunale di Milano, oggetto di appello, è stata pubblicata il 20 marzo 2013, il citato art. 348-ter c.p.c., u.c., risulta applicabile, “ratione temporis”, al presente giudizio.

D’altra parte, l’esito dell’inammissibilità del motivo si imporrebbe in ogni caso, visto che lo stesso – ove fosse inteso come diretto a censurare il vizio di “omesso esame” di un “punto decisivo della controversia” (e non di “insufficiente e contraddittoria” motivazione su di esso, ormai estraneo alla portata applicativa del “novellato” testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – non sarebbe riconducibile a suddetta disposizione.

Al riguardo, è sufficiente osservare che l’omesso esame censurabile ai sensi del vigente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deve investire “non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio, e quindi un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), oppure secondario (cioè, dedotto in funzione di prova di un fatto principale)” (cfr., Cass. Sez. 1, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, in motivazione); analogamente, si è ritenuto che l’omissione debba investire sempre “un fatto storico” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01) e “non deduzioni difensive” (così Cass. Sez. 2, sent. 14 giugno 2017, n. 14802, Rv. 644485-01).

7. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

8. A carico della ricorrente rimasta soccombente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per l’effetto condannando la società società Selmabipiemme Leasing s.p.a. a rifondere a R.D. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 5 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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