Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29016 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, (ud. 26/04/2020, dep. 20/10/2021), n.29016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18378/18 proposto da:

D.P.L., elettivamente domiciliato a Sanremo, v. Fratti n. 5,

difeso dall’avvocato Salvatore Sciortino, in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Imperia, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato a Roma, c.so Vittorio Emanuele II n. 284, difeso

dall’avvocato Eutimio Monaco, e Stefania Argentieri Piuma, in virtù

di procura speciale apposta in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché

TRA.DE.CO s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Imperia 13.3.2018 n. 15;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.P.L. nel 2015 chiese ed ottenne dal Tribunale di Imperia un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della società Tradeco s.r.l., per crediti scaturenti da un rapporto di lavoro subordinato.

Persistendo l’inadempimento della parte intimata, D.P.L. iniziò l’esecuzione forzata nelle forme dell’espropriazione presso terzi, pignorando i crediti della società debitrice nei confronti del Comune di Imperia.

2. Il Comune di Imperia, per i fini di cui all’art. 547 c.p.c., negò di essere debitore della Tradeco s.r.l..

Il giudice dell’esecuzione, provvedendo ai sensi dell’art. 549 c.p.c., ritenne che l’amministrazione comunale fosse debitrice della Tradeco s.r.l. e ordinò al Comune di pagare a D.P.L. la somma pignorata.

3. Il Comune di Imperia propose opposizione agli atti esecutivi avverso la suddetta ordinanza.

La fase sommaria dell’esecuzione si concluse con l’ordinanza 9 agosto 2016, con la quale venne rigettata l’istanza di sospensione e fissato il termine di 60 giorni per l’introduzione del giudizio di merito.

Il Comune di Imperia introdusse il giudizio di merito con ricorso, depositato il 5 ottobre 2016.

4. Il Tribunale di Imperia, con sentenza 13 marzo 2018 n. 15 accolse l’opposizione.

Per quanto in questa sede ancora rileva, il Tribunale ritenne che:

-) l’opposizione si dovesse celebrare con il rito del lavoro, sicché correttamente il Comune di Imperia aveva introdotto la fase di merito con ricorso, e non con atto di citazione;

-) al momento della notifica del pignoramento il Comune di Imperia non era più debitore della Tradeco: in parte perché aveva già pagato i propri debiti, in parte perché i debiti restanti erano stati compensati con controcrediti vantati dal Comune nei confronti della suddetta società.

5. La sentenza del Tribunale è stata impugnata per cassazione da D.P.L., con ricorso fondato su tre motivi.

Il Comune di Imperia ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dare conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come correttamente rilevato dall’amministrazione controricorrente.

1.1. Il ricorso, infatti, è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata il 21 maggio 2018, si chiede a tale data gli correva il termine di 20 giorni per l’iscrizione a ruolo.

L’iscrizione, tuttavia, è avvenuta il 27 giugno con atto pervenuto nella cancelleria della corte di cassazione a mezzo del servizio postale, e spedito il 20 giugno 2018: e dunque oltre il termine di 20 giorni decorrenti dal 21 maggio 2018, termine scaduto l’11 giugno 2018.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) condanna D.P.L. alla rifusione in favore di Comune di Imperia delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfetarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 26 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

 

 

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