Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29015 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. III, 13/11/2018, (ud. 16/01/2018, dep. 13/11/2018), n.29015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9456-2013 proposto da:

COSTRUZIONI GENERALI SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), in persona del

loro liquidatore, sig. V.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 13, presso lo studio

dell’avvocato AGOSTINO GESSINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANIA BRAMATI giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

CPC COMPAGNIA PROGETTI & COSTRUZIONI SRL già SPA, in persona del

suo legale rappresentante p.t. Prof. Arch. D.P.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.A.BERTOLONI 41, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO CIFRI, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1139/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/01/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato AGOSTINO GESSINI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 29/2/2012 la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dalla società Costruzioni Generali s.r.l. in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 17596 del 2006, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti della società C.P.C. – Compagnia Progetti & Costruzioni s.p.a. di risoluzione del contratto di noleggio a freddo di due gru tra le medesime intercorso.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Costruzioni Generali s.r.l. in liq. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso società C.P.C. – Compagnia Progetti & Costruzioni s.p.a.

Già chiamata all’udienza del 13/4/2016, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione della nullità o inesistenza della notificazione, rimessa con ordinanza interlocutoria Cass. n. 6427 del 2015.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “nullità della sentenza” per violazione degli artt. 149 e 291 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia dichiarato inammissibile l’appello per mancata produzione della cartolina della notificazione a mezzo posta dell’atto di gravame, dopo avere concesso termine per provvedere alla relativa rinotificazione, andata questa volta a buon fine.

Con il 2 motivo denunzia “nullità della sentenza” per “violazione di tutti gli argomenti difensivi e/o comunque per difetto di motivazione”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

Si duole che la corte di merito non abbia accolto le proprie doglianze in ordine alla compensazione operata “del tutto inopinatamente” dal giudice di prime cure, erroneamente valutando le emergenze processuali e in particolare la fatture prodotte.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente pone a loro fondamento atti e documenti del giudizio di merito (es., la “prima notifica dell’atto di appello alla CPC spa”, la presa “in carico al portalettere dell’agenzia di (OMISSIS)” dell'”atto di appello alla CPC spa”, l’avvenuto recapito “in data 29/10/07″ dell'”atto di appello alla CPC spa”, la “stampa allegata all’atto di appello al momento dell’iscrizione a ruolo dell’impugnazione” recante l'”annotazione recapito in data 29 ott. 2007… effettuata dalle Poste Italiane sul proprio sito ufficiale”, la “compensazione fra la somma complessivamente dovuta dall’attrice per i canoni di locazione delle due gru”, il “contratto di noleggio”, le “fatture allegate da controparte”, le dichiarazioni del teste sig. C.D., l'”art. 7 del contratto di noleggio”, la “propria comparsa di costituzione e risposta”) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare e intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass. 2/8/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 15/5/1998, n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 3/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e le relative valutazioni operate dal giudice del gravame nell’impugnata sentenza rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurate.

Deve porsi ulteriormente in rilievo come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano già avuto modo di affermare che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio (v. Cass., Sez. Un., 14/1/2008, n. 627. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 20/7/2016, n. 14916).

Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, (v. Cass., Sez. Un., 14/1/2008, n. 627).

In ipotesi peraltro come nella specie di mancata produzione dell’avviso di ricevimento e assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può peraltro domandare di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (v. Cass., Sez. Un., 14/1/2008, n. 627).

Orbene, di tale principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove ha affermato che la “menzionata cartolina non è stata in seguito prodotta. Orbene… la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica dell’impugnazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma l’inesistenza dell’atto e l’inammissibilità dell’impugnazione medesima, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della propria impugnazione”.

Ancora, nella parte in cui ha ulteriormente posto in rilievo che “versandosi in ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

L’inapplicabilità di quest’ultima disposizione… pone nell’ipotesi considerata, come in molte altre in cui la notificazione non abbia attinto il destinatario, la questione dell’individuazione della disciplina giuridica cui fare riferimento”.

Là dove ha altresì sottolineato come nella giurisprudenza di legittimità si sia al riguardo valorizzata “la non imputabilità del comportamento del notificante nei casi in cui l’omessa notifica sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore”, e che (‘”istituto impiegato allo scopo è dunque quello della rimessione in termini, attraverso la verifica caso per caso se l’omessa notifica sia o meno da imputare al notificante: rimessione in termini che la S.C. reputa ormai applicabile, già sulla base del’art. 184 bis c.p.c., ad ogni segmento del processo”.

Nella parte in cui è quindi pervenuta a concludere che “nel caso in esame l’appellante ha allegato all’atto d’appello la stampa delle informazioni concernenti la raccomandata…. Mentre non è dedotto, nè provato che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento sia stato determinato da causa non imputabile”.

Ratio decidendi, quest’ultima, dall’odierna ricorrente invero nemmeno specificamente censurata.

Nè d’altro canto la ricorrente, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, appreso dell’esito negativo ha nella specie riattivato il processo notificatorio con immediatezza, svolgendo con tempestività gli atti necessari al suo completamento (cfr. Cass., 9/8/2018, n. 20700).

Non può infine sottacersi, con particolare riferimento al 2 motivo, che la ricorrente in realtà prospetta (anche) doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziatesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omesso, contraddittorio e a fortiori erroneo esame di determinati elementi probatori (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA