Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2901 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2901 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8373/2017 R.G. proposto da
TARANTO LOGISTICA S.P.A., in persona del presidente p.t. Claudio Vezzosi,
rappresentata e difesa dagli Avv. Domenico Prato e Valentina Buccino, con
domicilio eletto in Roma, piazza S. Bernardo, n. 101, presso lo studio dello
Avv. Prof. Arturo Cancrini;
– ricorrente

contro
CONSORZIO A.S.I. TARANTO, in persona del presidente p.t. Costanzo Carrieri, rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio
eletto in Roma, piazza S. Lorenzo in Lucina, n. 26;
– resistente

e
AUTORITA 1 DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR JONIO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con
domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Data pubblicazione: 07/02/2018

- resistente e
DEL GIUDICE VINCENZO, CARROCCIA GIANCARLO, D’AMATO MAURIZIO e
AGENZIA DEL DEMANIO;

intimati

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza della Corte d’appello di

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2018
dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto CARDINO, che ha chiesto la dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso, ed in subordine la dichiarazione di parziale litispendenza.

FATTI DI CAUSA
1. La Taranto Logistica S.p.a., concessionaria dei lavori di realizzazione
della Piastra portuale di Taranto, ha convenuto in giudizio il Consorzio A.S.I.
Taranto, proprietario di alcune delle aree da espropriare, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 3onio, in qualità di concedente, e l’Agenzia del Demanio, in qualità di beneficiaria degli espropri, nonché l’ing. Giancarlo Carroccia e i prof. Maurizio D’Amato e Vincenzo Del Giudice, in qualità di periti
nominati ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per sentir
accertare la nullità o l’inefficacia della relazione di stima redatta da questi
ultimi e determinare l’indennità dovuta per l’espropriazione dei beni di proprietà del Consorzio, con l’esclusione del diritto dei periti al compenso, ed in
subordine la liquidazione dell’importo agli stessi dovuto.
Si sono costituiti i convenuti ed hanno resistito alla domanda, chiedendone il rigetto.
1.1. Con ordinanza del 22 febbraio 2017, la Corte d’appello di Lecce,
Sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato la litispendenza, ordinando la
cancellazione della causa dal ruolo.
Premesso che tra le medesime parti pende dinanzi alla Corte di cassa-

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Lecce, Sezione distaccata di Taranto, depositata il 22 febbraio 2017.

zione un altro giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza
emessa il 6 maggio 2014, con cui è stata dichiarata l’improponibilità della
domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione proposta prima
del deposito della relazione di stima, la Corte ha ritenuto che, avuto riguardo all’identità dell’oggetto delle due domande, non risultino ostative alla
configurabilità della litispendenza né la diversità del tempo della loro propo-

2. Avverso la predetta ordinanza la Taranto Logistica ha proposto istanza di regolamento di competenza. Il Consorzio ASI e l’Autorità di Sistema
hanno resistito con memorie. Gli altri intimati non hanno svolto attività d
fensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A sostegno dell’istanza, la ricorrente denuncia la violazione dell’art.
39 cod. proc. civ., censurando l’ordinanza impugnata per aver esteso la dichiarazione di litispendenza alla domanda di accertamento della nullità o inefficacia della relazione di stima e di liquidazione delle relative spese, senza considerare che, in quanto promosso in data anteriore al deposito della
relazione, l’altro giudizio ha ad oggetto esclusivamente la determinazione
dell’indennità di espropriazione. In ogni caso, la soluzione delle questioni di
fatto e di diritto proposte nel predetto giudizio non potrebbe fare stato ai fini della decisione in ordine alla domanda in esame, proposta anche nei confronti di soggetti diversi dal Consorzio ASI ed avente una causa petendi ed
un petitum diversi.
1.1. Non merita accoglimento, in proposito, l’eccezione sollevata dalla
difesa del Consorzio, secondo cui, in quanto riflettente l’omessa valutazione
dell’avvenuta impugnazione della relazione di stima e della liquidazione delle relative spese, ai fini della dichiarazione di litispendenza, l’istanza dovrebbe considerarsi inammissibile, trattandosi di un vizio non deducibile in
sede di regolamento di competenza, ma solo mediante il ricorso ordinario
per cassazione, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ.
Nell’ambito delle argomentazioni svolte a sostegno dell’istanza, il riferimento all’impugnazione della relazione di stima ed alla liquidazione delle re-

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sizione né la pendenza dei due giudizi in gradi diversi.

lative spese non mira infatti a far valere un’omissione di pronuncia (in ogni
caso non configurabile, avuto riguardo all’intervenuta cancellazione della
causa dal ruolo, idonea ad impedire la prosecuzione del giudizio anche in
ordine alle predette domande), ma ad evidenziare la maggiore ampiezza
dell’oggetto del presente giudizio, rispetto a quello del giudizio precedentemente instaurato, e la conseguente impossibilità di ravvisare tra gli stessi

za. Nonostante la limitazione contenuta nelle conclusioni del ricorso, l’istanza dev’essere pertanto riferita all’intera ordinanza impugnata, e non già alla
sola parte concernente la determinazione dell’indennità di espropriazione, la
cui mancata contestazione non implica la prestazione di acquiescenza da
parte della ricorrente, trattandosi di un capo della decisione privo di portata
autonoma rispetto a quello riguardante la nullità o l’inefficacia della relazione di stima (cfr. Cass., Sez. I, 7/01/2008, n. 33; 17/04/2007, n. 9141).
1.2. Il ricorso è peraltro fondato solo parzialmente.
Il presente giudizio, pendente in primo grado, è stato infatti promosso
dall’espropriante per ottenere la liquidazione dell’indennità di espropriazione
in misura inferiore a quella risultante dalla stima compiuta dai tecnici nominati ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001, mentre quello pendente
in sede di legittimità risulta instaurato dall’espropriato in epoca anteriore al
deposito della relazione dei tecnici, ed è volto ad ottenere il riconoscimento
di un’indennità superiore a quella offerta dall’espropriante: nonostante la
diversità dei presupposti, costituiti rispettivamente dalla comunicazione della relazione di stima e dall’emissione del decreto di esproprio, le predette
domande risultano sostanzialmente identiche, avendo in comune, oltre ai
soggetti principali, la causa petendi, costituita dalla vicenda ablatoria, ed il
petitum, rappresentato dalla determinazione della giusta indennità di espropriazione.
Tra le due cause può ritenersi dunque sussistente un rapporto di litispendenza, alla cui configurabilità non osta, sotto il profilo oggettivo, la circostanza che nel giudizio in esame sia stata fatta valere l’invalidità della relazione dei tecnici, dal momento che tale contestazione non consente di attribuire natura impugnatoria al giudizio di opposizione alla stima, il cui og-

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quella coincidenza di petita e causae petendi che dà luogo alla litispenden-

getto è costituito esclusivamente dalla liquidazione dell’indennità dovuta
sulla base dei criteri inderogabilmente stabiliti dalla legge, rispetto alla quale la stima compiuta in via amministrativa non riveste portata vincolante
(cfr. Cass., Sez. I, 1/08/2013, n. 18435; 13/06/2006, n. 13668; 30/12/
1998, n. 12880). Parimenti ininfluenti risultano, sotto il profilo soggettivo,
l’inversione della posizione processuale delle parti principali e la conseguen-

dono la convergenza delle due domande verso il medesimo obiettivo (cfr.
Cass., Sez. lav., 12/07/2002, n. 10195; 18/03/1996, nn. 2252 e 2253),
nonché la proposizione della domanda in esame anche nei confronti dell’Autorità portuale e dell’Agenzia del demanio, le cui qualità rispettivamente di
concedente della realizzazione dell’opera pubblica e beneficiaria dell’espropriazione ne escludono la legittimazione a resistere nel giudizio di opposizione alla stima (cfr. Cass., Sez. I, 22/05/2013, n. 12554; 7/12/2007, n.
26573).
Quanto infine alla domanda di accertamento negativo del diritto dei tecnici al compenso per l’attività prestata, ed in subordine di quantificazione
del compenso agli stessi effettivamente dovuto, la diversità della causa petendi e del petitum, oltre che dei soggetti nei confronti dei quali è stata proposta, pur imponendo di ravvisarvi una causa autonoma rispetto a quella di
opposizione alla stima, non consente tuttavia di escludere né la devoluzione
della stessa alla competenza in unico grado della Corte d’appello, né la sussistenza dell’affermato rapporto di litispendenza tra l’opposizione cumulativamente proposta e la precedente domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione. In quanto riguardante le cause e non già i procedimenti, la litispendenza è infatti configurabile qualora tra due cause vertenti tra
le stesse parti vi sia identità di petitum e causa petendi, anche nell’ipotesi in
cui uno dei giudizi abbia ad oggetto una pluralità di domande rispetto ad alcune soltanto delle quali possa ravvisarsi il predetto rapporto, ben potendo
in tal caso dichiararsi la litispendenza con riferimento ad una soltanto delle
domande proposte (cfr. Cass., Sez. VI, 5/08/2015, n. 16454; Cass., Sez. I,
16/12/2005, n. 27783; Cass., Sez. III, 26/01/2004, n. 1302). La competenza della corte d’appello in unico grado, contestata dalla difesa del Con-

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te incompatibilità logico-giuridica delle rispettive conclusioni, che non esclu-

sorzio, è a sua volta prevista espressamente dall’art. 29, comma secondo,
del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, richiamato dall’art. 54, comma primo,
del d.P.R. n. 327 del 2001, indipendentemente dalla proposizione congiunta
delle predette domande, in ossequio al principio di concentrazione delle tutele ed al fine di assicurare una più rapida definizione delle controversie scaturenti dalla procedura ablatoria.

sazione dell’ordinanza impugnata, nella sola parte in cui ha esteso la dichiarazione di litispendenza alla domanda di accertamento negativo del diritto
dei tecnici al compenso o di liquidazione dello stesso; in ordine a quest’ultima va infatti dichiarata la competenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, dinanzi alla quale il giudizio dovrà quindi proseguire, anche per il regolamento delle spese della presente fase.

P.Q.M.
cassa l’ordinanza impugnata, nella parte riguardante la domanda di accertamento negativo del diritto dei tecnici al compenso o di liquidazione dello
stesso, e dichiara, in proposito, la competenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, dinanzi alla quale il processo dovrà essere
riassunto nel termine di legge.
Così deciso in Roma il 16/01/2018
Il Pr sidente

2. Il ricorso va pertanto accolto parzialmente, con la conseguente cas-

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