Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2901 del 07/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2901 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 9833-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2012
2177

contro

SITIE IMPIANTI INDUSTRIALI SPA;
– intimato –

sul ricorso 13803-2008 proposto da:
SITIE IMPIANTI INDUSTRIALI SPA in persona del

Data pubblicazione: 07/02/2013

Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO
35, presso lo studio dell’avvocato MAZZONI CLAUDIO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BARZONI CESARE giusta delega in calce;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 11/2007 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 22/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dei 27/11/2012 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN, che
insiste nell’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PARINI,
delega Avvocato MAZZONI, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per
l’accoglimento

del

inammissibilità incidentale.

ricorso

principale,

– ricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11/3/07, depositata il 22.2.2007, la CTR
dell’Emilia Romagna, confermando la sentenza di primo grado,

confronti della S.p.A. Sitie-Impianti Industriali, ex art 16 del
d.lgs. n. 472 del 1997, per violazioni accessorie ad una rettifica
IVA per l’anno 1998. I giudici d’appello hanno ritenuto che le
fatture emesse dalla contribuente non si riferivano ad operazioni
inesistenti ma presentavano irregolarità formali, perché relative a
costi non documentabili, hanno aggiunto che non sussisteva
danno per l’Erario; evidenziando che l’avviso di rettifica, cui le
sanzioni si riferivano, era stato annullato con sentenza divenuta
definitiva per decorrenza dei termini.
Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l’Agenzia delle
Entrate, in base a sei motivi. La S.p.A. Sitie-Impianti Industriali
ha depositato controricorso, con cui propone ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE
In

via

preliminare,

va

esaminata

l’eccezione

d’inammissibilità del ricorso, per carenza di legitimatio ad
eausam,

sollevata dalla controricorrente per “la mancata

specificazione della sede della Agenzia ricorrente”. L’eccezione
è infondata: il ricorso è intestato all’Agenzia delle Entrate, in
persona del Direttore pro tempore”, e, cioè, al rappresentante
legale dell’Agenzia ricorrente, soggetto dotato di personalità
giuridica unitaria (cfr. art. 61, 1° co, D.Lgs. 300/1999 ed il

ha annullato l’avviso d’irrogazione delle sanzioni emesso nei

Regolamento di amministrazione), di tal chè l’asserta incertezza
sul soggetto ricorrente non ha ragion d’essere; dovendo, in
contrario, rilevarsi che questa Corte (Cass. SU. n. 3116 del 2006

Agenzie fiscali la capacità di stare in giudizio in via concorrente
ed alternativa rispetto a quella dei rispettivi Direttori, proprio al
fine di ridurre le ipotesi d’inammissibilità, ed in ossequio al
principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Con il primo motivo, deducendo la violazione dell’art. 2909
cc, in relazione all’art. 360, 1° co, cc, la ricorrente lamenta che la
CTR ha ritenuto che fosse intervenuto il passaggio in giudicato
della sentenza con cui era stata annullata la rettifica -a base
dell’irrogazione delle sanzioni, oggetto del giudizio-, nonostante
la copia prodotta fosse priva della certificazione del passaggio in
giudicato di cui all’art 124 disp. att. cpc, ed, in concreto, essa
ricorrente avesse proposto ricorso per cassazione. Col secondo
motivo, si lamenta la violazione dell’art. 295 cpc, in relazione
all’art 360, 1 0 co, cpc, non avendo la CTR provveduto a
sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello
d’impugnazione della rettifica, pur motivando per relationem ad
esso. Con il terzo ed il quarto motivo, la ricorrente deduce
violazione o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del dPR n. 633
del 1972, per avere la CTR, da una parte, omesso di valutare che
la fattura riferita a costi diversi da quelli esposti va considerata
come relativa ad operazioni inesistenti, e dall’altra, per avere

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e n. 22641 del 2007) ha riconosciuto agli uffici periferici delle

ritenuto sussistente l’onere della prova dell’Ufficio circa la
sussistenza del danno all’Erario, quanto, invece, in tal caso
l’imposta è dovuta per intero, a prescindere dalle indicazioni

deduce la violazione degli artt. I e 3 del dPR n. 633 del 1972, in
relazione all’art. 1 della L n. 1369 del 1960, applicabile ratione
temporis, avendo la CTR ritenuto legittima la detrazione
dell’IVA in relazione ad un contratto d’appalto di sola
manodopera, nonostante per la relativa disciplina i lavoratori si
considerano dipendenti del committente. Col sesto motivo, si
denuncia il vizio di motivazione sul fatto controverso e decisivo
relativo all’inglobamento nelle fatture del costo dell’appalto di
manodopera.
Il primo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di
questa Corte (Cass. n. 27881 del 2008) il giudicato esterno, per
quanto rilevabile d’ufficio, può far stato nel processo, in
accoglimento della relativa eccezione, quando si abbia certezza
della sua formazione attraverso la produzione della sentenza
posta a fondamento dell’eccezione medesima, recante il relativo
attestato di cancelleria di cui all’art. 124, disp. att., cpc,
applicabile, anche al processo tributario, in virtù del richiamo di
cui all’art. l, 2° co del d.lgs. n. 546 del 1992. L’intervenuto
giudicato non è stato documentato e la sua formazione è poi
smentita dall’intervenuta proposizione del ricorso per cassazione
(iscritto al RG n. 9205/06) da parte dell’Agenzia, che, col primo

riportate nella fattura spessa. Col quinto motivo, la ricorrente

motivo ha dedotto censure coincidenti, nella sostanza, con quelle
di cui ai motivi terzo, quarto e sesto. Tale ricorso risulta definito
da questa Corte con sentenza n. 3259 del 2012, che ha cassato

passata in giudicato.
Anche il secondo motivo è fondato. Questa Corte ha
affermato (Cass. SU n. 14814 del 2008) che, quando tra due o
più sentenze sussista un vincolo di consequenzialità pregiudizialità e non è possibile realizzare il simultaneus
processus, ex art 274 cpc, il giudice deve utilizzare l’istituto
della sospensione necessaria, disciplinato dall’art. 295 cpc, per
evitare il rischio del conflitto di giudicati; precisando, in
particolare, che va sospesa la causa accessoria quando, come
nella specie, si discuta del rapporto tra illecito e sanzioni in cui
la decisione della causa accessoria (sulla irrogazione della
sanzione) dipende dall’esito della causa principale (sulla
sussistenza del fatto illecito), dato che l’accertamento negativo
della violazione esclude la possibilità di applicare la sanzione
(mentre l’accertamento positivo non comporta automaticamente
la legittimità della applicazione della sanzione, che può essere
esclusa per carenza di imputabilità o di colpevolezza, ovvero per
la presenza di cause di non punibilità).
La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione
della CTR dell’Emilia Romagna, che, previa valutazione
dell’attualità della pendenza della causa principale, applicherà il

con rinvio la decisione della CTR asseritamente

suddetto principio di diritto, restando assorbite le altre doglianze
dedotte.
La cassazione della sentenza rende attuale l’interesse della

indipendentemente dall’indicazione di parte, ha carattere
condizionato (Cass. SU n. 5456 del 2009) tenuto conto che la
Società è rimasta totalmente vittoriosa e che la questione oggetto
del ricorso -nullità della notifica del ricorso in appello- è stata
oggetto di decisione implicita da parte della CTR che ha rigettato
nel merito il ricorso dell’Amministrazione, implicitamente
reputando validamente costituito il rapporto processuale
d’appello. Con tale ricorso, la Società lamenta la violazione
dell’art 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere l’Ufficio
notificato l’appello al suo procuratore (rag. Ferrari Franco),
presso cui non aveva, tuttavia, eletto domicilio ed afferma che,
pertanto, la notificazione del ricorso in appello è inesistente o
nulla, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di
primo grado. Il motivo è infondato: le SU di questa Corte hanno
chiarito (sent. n. 29290 del 2008) che la previsione di cui all’art.
17 del d.lgs. n. 546 del 1992 costituisce eccezione alla sola
disposizione di cui all’art. 170 cpc per le notificazioni
endoprocessuali, mentre, mancando nel processo tributario una
disposizione specifica per la notifica degli atti di impugnazione,
deve trovare applicazione, ex artt, 1, co 2, e 49 del d.lgs. n. 546
del 1992, la norma prevista dall’art. 330 cpc, secondo cui la

controricorrente all’esame del ricorso incidentale, che

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notifica dell’impugnazione può essere eseguita anche presso il
procuratore costituito (oltre che nella residenza dichiarata o nel
domicilio eletto).

anche, a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.
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La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo ed il secondo
motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, rigetta il ricorso
incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione
della CTR dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.

Il giudice del rinvio, come sopra designato, provvederà,

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