Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2901 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 05/02/2021), n.2901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9697-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7859/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO:

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, di rigetto del suo appello avverso una decisione della CTP di Avellino, che aveva accolto il ricorso della contribuente R.V., imprenditrice, avverso un avviso di accertamento IRPEF 2010, emesso per avere l’ufficio ripreso a tassazione versamenti effettuati su conti correnti bancari e postali intestati alla contribuente, per i quali non erano stati fornite adeguate giustificazioni.

Diritto

CONSIDERATO:

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate prospetta violazione e falsa applicazione art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere la motivazione della sentenza impugnata meramente apparente, avendo essa omesso di illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta; invero in materia di accertamenti bancari, per superare la presunzione legale posta a favore dell’erario dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, occorreva fornire una prova analitica, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non erano riferibili ad operazioni imponibili; e la CTR non aveva svolto detto accertamento, avendo ritenuto in modo del tutto generico che le risultanze di una decisione penale di primo grado, peraltro neppure passata in giudicato, fossero sufficienti per far ritenere che le somme presenti sul conto corrente bancario della ricorrente fossero state da lei utilizzate per consentire a suo marito di rimborsare prestiti usurari ricevuti;

che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e artt. 2697,2728 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, in materia di movimentazioni bancarie, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, aveva istituito una presunzione legale, in forza della quale esse equivalevano a maggiori ricavi od imponibili non dichiarati, salva la prova contraria posta a carico del contribuente, tenuto a dimostrare, con prova non generica ma analitica e cioè riferita a ciascun versamento bancario, che gli elementi desumibili da dette movimentazioni bancarie non fossero riferibili ad operazioni imponibili; ora, nella specie, la contribuente non aveva fornito alcuna prova specifica, rispetto alla sue movimentazioni bancarie; in particolare i versamenti eseguiti dalla contribuente sui propri conti e ripresi dall’ufficio a tassazione non erano stati dalla medesima in alcun modo giustificati, avendo la sentenza impugnata unicamente affermato che essi erano serviti a consentire al marito, coinvolto quale parte offesa in operazioni usurarie, di pagare le esose somme a lui chieste in restituzione;

che l’intimata non si è costituita;

che il primo motivo di ricorso è infondato;

che, invero, non è ravvisabile nella specie il vizio di motivazione apparente, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 7402 del 2017), pur dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012, che ha reso non più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, i provvedimenti giudiziari continuano ad essere sottoposti all’obbligo della motivazione, previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; e detto obbligo è da ritenere attualmente violato solo se la motivazione è totalmente mancante, ovvero è meramente apparente, ovvero è del tutto inidonea ad assolvere alla sua funzione di esplicitare le ragioni della decisione, siccome afflitta da un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, ovvero obiettivamente incomprensibile, concretandosi, in tal caso, una nullità processuale, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

che, nella specie, non è ravvisabile la lamentata assoluta carenza di motivazione, avendo la CTR sviluppato argomentazioni che, seppur sintetiche e non condivisibili, come si vedrà appresso, appaiono pur sempre idonee a fondare il proprio convincimento; la CTR ha invero sostenuto che la presunzione contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, secondo cui le movimentazioni bancarie poste in essere da un imprenditore sono idonee a far ritenere la sussistenza di utili non dichiarati, salvo la prova contraria da fornirsi dall’imprenditore medesimo, non fosse applicabile nel caso in esame, in quanto il danaro presente sul conto corrente della contribuente imprenditrice R.V. (versamenti per Euro 46.050,00 e giroconti per circa Euro 24.621,00) era stato versato da suo marito ed era stato da quest’ultimo utilizzato per restituire un prestito usurario in precedenza ottenuto;

che è al contrario fondato il secondo motivo di ricorso, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 767 del 2011; Cass. n. 15857 del 2016), in presenza di accertamenti bancari eseguiti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, è onere dell’imprenditore dimostrare che i proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie non debbano essere recuperati a tassazione o perchè egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perchè non fiscalmente rilevanti, siccome non riferibili ad operazioni imponibili; e, per volontà di legge, l’onere dell’amministrazione di provare la sua pretesa è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, restando a carico dell’imprenditore l’onere di provare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, fornendo una prova non generica, ma analitica, e cioè specificamente riferita ad ogni singolo versamento bancario;

che, nella specie la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi giurisprudenziali, essendosi limitata a rilevare, in modo del tutto generico, che la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, secondo la quale le movimentazioni bancarie fatte da un imprenditore sono idonee a far ritenere la sussistenza di utili non dichiarati, salvo la prova contraria da fornirsi dall’imprenditore medesimo, non fosse applicabile nel caso in esame, in quanto il danaro presente sul conto corrente della contribuente imprenditrice R.V. (versamenti per Euro 46.050,00 e giroconti per circa Euro 24.621,00) era stato versato da suo marito ed era stato da quest’ultimo utilizzato per restituire un prestito usurario in precedenza ottenuto; si osserva invero che la CTR non ha minimamente accertato, come sarebbe stato suo compito, che sia stato proprio il marito ad effettuare i versamenti contestati sul conto corrente della consorte imprenditrice, mancando sia la documentazione riferibile ai singoli versamenti operati dal marito, sia la documentazione riferibile ai singoli esborsi dal medesimo effettuati;

che, respinto il primo motivo, il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va pertanto accolto con riferimento al secondo motivo, in relazione al quale la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, respinto il primo motivo, accoglie il ricorso con riferimento al secondo motivo, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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