Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29008 del 27/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 27/12/2011), n.29008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22238/2010 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI Antonietta, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato GRENCI
BRUNELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato COSTA Maria, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 545/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA del 30.3.2010, depositata il 20/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Carla D’Aloisio (per delega avv.
Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA
che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta
infondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 25.11.2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con ricorso notificato in data 14-15 settembre 2010, l’INPS chiede, con un unico motivo, relativo alla violazione del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 e L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, con riferimento al D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, comma 3 e D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, convertito nella L. n. 608 del 1996 (sostenendo sostanzialmente la non applicabilità ai lavori di pubblica utilità dell’adeguamento dell’assegno previsto per i lavori socialmente utili dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9), la cassazione della sentenza depositata il 20 aprile precedente e notificata il 19 luglio del medesimo anno, con la quale la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di L.G.A. relativa all’adeguamento per l’anno 1999 dell’assegno per le prestazioni presso il Comune di Martone in progetti di lavori di pubblica utilità ex D.Lgs. n. 280 del 1997, nella misura dell’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
L’intimato resiste alla domanda con rituale controricorso.
Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.
Con una serie di uniformi decisioni assunte alla medesima udienza del 15 dicembre 2010 (cfr., ad es. Cass. nn. 1944/11, 1709/11, 1770/110) questa Corte ha infatti affermato che “in tema di lavori socialmente utili, il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, fornisce una definizione di portata generale dei l.s.u., comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonchè dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d’impiego, in conformità all’intento demandato dalla legge delega – consistente nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili – e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal D.Lgs. n. 81 del 2000. Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 – che delinea i settori di attività per i “progetti di lavoro di pubblica utilità” – e quello di cui al D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3 – diretto ad individuare i “lavori di pubblica utilità” in funzione della “creazione di occupazione” in uno specifico bacino di impiego – si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro, sicchè l’incremento dell’assegno, nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D.Lgs. n. 280 del 1997″.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rigettando pertanto il ricorso, con la condanna del ricorrente a rimborsare al resistente le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a L.G.A. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, che distrae all’avv. Maria Costa.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011