Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29008 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 11/11/2019), n.29008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23941-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO SOCIETA’ COOPERATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 343/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 343/14/18 depositata in data 29 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 123/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Reggio nell’Emilia che aveva accolto il ricorso della Cooperativa Muratori Reggiolo Società Cooperativa relativo all’avviso di accertamento per II.DD. 2008. La ripresa traeva origine da accertamenti bancari svolti nei confronti dell’acquirente di un immobile, da cui emergeva l’omessa fatturazione per un importo determinato dalla differenza tra il valore del cespite dichiarato nel rogito notarile e quello risultante negli importi dichiarati nel contratto di mutuo, nella perizia estimativa per il finanziamento e nel preliminare di vendita;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi. La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, la contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, per aver la CTR adottato una motivazione apparente, in quanto meramente assertiva e priva di riferimenti ai motivi di appello;

– Con il secondo motivo di ricorso – dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, degli artt. 2697,2729 e 2729 c.c., per aver la CTR mancato di valutare complessivamente gli ampi elementi di prova forniti dall’Agenzia a sostegno della ripresa, limitandosi ad una rapida disamina nella loro singolarità;

– I motivi, da affrontarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono fondati. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); rammenta inoltre che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053);

– Nel caso di specie, la sentenza opera una ricostruzione del fatto e del processo meramente formale, non essendo individuato neppure l’oggetto della ripresa (se non come “IRES altro 2007”), nè la causa petendi, nè i motivi di appello. Ciò detto, la motivazione che condivide la decisione di primo grado si articola nei seguenti termini: “(…) la mera discordanza tra valore indicato sul preliminare e valore indicato sul definitivo non è di per sè indicativa di una elusione fiscale. Analogamente si reputa che non possano determinare diverso avviso le valutazioni peritali dell’istituto di credito, finalizzate alla concessione del mutuo, atteso che il Collegio non ritiene tali elementi sufficienti a provare in concreto l’effettivo esborso di somme superiori al dichiarato”. Tale operazione svaluta gli elementi di prova, addotti dall’Agenzia a fondamento della ripresa, in particolare l’esistenza di un prezzo riportato nel contratto preliminare significativamente diverso da quello presente nel definitivo, la presenza di perizie, sia da parte della banca che di parte riportanti un valore del cespite diverso da quello del definitivo, una somma mutuata non congrua rispetto al prezzo dichiarato nel rogito. La CTR li prende in gran parte in esame, ma solo formalmente nella loro singolarità, senza realmente confrontarsi con tale compendio e, soprattutto, senza rendere comprensibile per quali ragioni nel loro si discosti dal compendio stesso. Così facendo, non consente di evincere adeguatamente l’iter logico argomentativo seguito dai giudici di appello nel confermare la decisione di primo grado;

– Pertanto, il primo e secondo motivo ricorso vanno accolti, con conseguente cassazione della sentenza con rinvio per ulteriore esame in relazione ai profili accolti, e anche per la liquidazione delle spese di lite di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e a quelli rimasti assorbiti, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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