Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29006 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 27/12/2011), n.29006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11204/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO Alessandro, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

O.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1283/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

25.6.09, depositata il 18/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci (per delega avv.

Alessandro Ricco) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO

MATERA che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.

1. La Corte d’appello di Palermo dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Inps, nei confronti di O.A., contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Termini Imerese.

Osservava che, mentre la sentenza impugnata era stata notificata al difensore dell’Inps costituito in primo grado il 6.2.2009, il ricorso in appello era stato depositato l’11.3.2009, e quindi dopo il decorso del termine di 30 giorni previsto dalla legge.

2. L’Inps ricorre per cassazione. L’intimato non risulta costituito.

3. Il ricorso, denunciando violazione degli artt. 170 e 285 e di altre disposizioni del codice di rito, osserva che nella specie la sentenza di primo grado non è stata notificata all’avv. Gino Madonia, procuratore della parte nel giudizio di primo grado, ma all’avv. Gaetano Tarantino, che non svolgeva tale ruolo, benchè indicato come tale, erroneamente, nell’epigrafe della sentenza di primo grado.

4. Il ricorso appare qualificabile come manifestamente fondato in base alle esposte circostanze di fatto, che trovano riscontro negli atti di causa, e alla regola secondo cui la sentenza, ai fini del decorso dei termini di impugnazione, deve essere notificata al procuratore costituito (art. 285 c.p.c. e art. 170 c.p.c., comma 1).

Nè può ritenersi rilevante l’indicazione per errore nell’epigrafe della sentenza di un difensore diverso da quello che effettivamente ha rappresentato la parte nel giudizio (cfr. Cass. 11402/1992).

5. Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte d’appello in diversa composizione), cui si demanda anche la regolazione del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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