Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29006 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 20/10/2021), n.29006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 31980/2018 proposto da:

SIREMAR – SICILIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to GUIDO GRANZOTTO,

che, unitamente all’avv.to ENRICO VERGANI, la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo

studio dell’avv.to MARCO FILIPPETTO, che, unitamente all’avv.to

ANTONIA PINO, la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 308/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa CERONI Francesca, che ha concluso per la

dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine,

del relativo rigetto;

udito il difensore di parte ricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 28/3/2018, la Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la Siremar – Sicilia Regionale Marittima s.p.a. in amministrazione straordinaria, al risarcimento dei danni subiti da Poste Italiane s.p.a. in conseguenza del trafugamento di taluni valori di proprietà della società postale nel corso di un trasporto marittimo curato dalla Siremar.

2. A fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, il giudice d’appello ha sottolineato la decisività dell’applicazione, al caso di specie, delle norme relative alla disciplina dell’illecito aquiliano, nell’occasione concorrenti con quelle relative alla responsabilità per inadempimento del vettore, pervenendo alla conferma della responsabilità della Siremar in ragione della riconducibilità dell’evento dannoso alla colpa grave dei dipendenti della società marittima.

3. Avverso la sentenza d’appello la Siremar – Sicilia Regionale Marittima s.p.a. in amministrazione straordinaria, propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione illustrati da successiva memoria.

4. La società Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso.

5. Condotto all’esame della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, l’odierno ricorso è stato rimesso alla discussione dell’udienza pubblica con ordinanza n. 2641 del 4 febbraio 2021.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto ammissibile la cumulabilità della responsabilità contrattuale con quella aquiliana in materia di trasporto marittimo di cose, pervenendo, in forza di tale errata ricostruzione, al mancato esame dell’eccezione di prescrizione sollevata in relazione all’esercizio del diritto azionato da Poste Italiane s.p.a..

2. In particolare, la società ricorrente evidenzia l’impossibilità di configurare il cumulo tra la responsabilità contrattuale e quella aquiliana nell’ambito del trasporto marittimo di cose, essendo peraltro del tutto mancata l’individuazione, nel caso in esame, di una specifica violazione del principio del neminem ledere, da parte della società odierna ricorrente, al di là del rilevato inadempimento degli obblighi di fonte negoziale.

3. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del principio di specialità del diritto marittimo, così come sancito dall’art. 1 c.n., avendo la corte territoriale erroneamente disapplicato tale norma che limita il ricorso all’applicazione delle norme del diritto civile comune nella sola ipotesi di mancanza di disposizioni del diritto della navigazione, con la conseguente erroneità del riconoscimento, in capo al danneggiato, della facoltà di optare liberamente tra i rimedi previsti dal codice della navigazione e quelli disciplinati dal codice civile.

4. Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver erroneamente omesso di rilevare l’intervenuta prescrizione o la decadenza del diritto rivendicato da Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell’art. 438 c.n., là dove prevede che i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono nel termine di sei mesi dalla consegna delle cose. Per altro verso, pur quando volesse ritenersi nella specie applicabile la disciplina Codice Postale, in luogo di quella dettata dal Codice della Navigazione, ne deriverebbe il riscontro della tardività del reclamo proposto dalla controparte, essendo quest’ultima incorsa nella decadenza regolata dall’art. 20, comma 1 e art. 91 del codice postale.

5. Osserva preliminarmente il Collegio di dover rilevare l’inammissibilità del ricorso, siccome privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

6. Varrà, al riguardo, evidenziare come detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U., Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01).

7. Sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

8. Nel caso di specie, nel corpo del ricorso in esame (in esso ricompresa l’esposizione dei motivi d’impugnazione, eventualmente idonei a dar conto delle eventuali carenze della preliminare esposizione dei fatti di causa: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 – 01) risulta del tutto assente l’individuazione dei fatti storici posti a fondamento della domanda (limitata alla laconica indicazione del loro collegamento a un “presunto furto” commesso da ignoti, senza alcun’altra precisazione, tanto in ordine ai contenuti del contratto di trasporto e alle modalità della relativa esecuzione, quanto alle circostanze dell’accaduto), omettendosi altresì la precisazione delle ragioni giuridiche poste fondamento della domanda, le difese svolte dall’attuale società ricorrente e le ragioni della decisione del primo giudice.

9. Tali irriducibili carenze dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, oltre a determinare l’inammissibilità del ricorso (in sé considerato), si riflette altresì sulla stessa specificità dell’articolazione dei motivi di impugnazione, nella specie argomentati in termini inevitabilmente astratti e ipotetici in assenza di alcuna adeguata correlazione ai termini della fattispecie concreta.

10. Sulla base di tali premesse, dev’essere rilevata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

 

 

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