Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29004 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 11/11/2019), n.29004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17046-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.B.G. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4669/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 4669/1/17 depositata in data 29 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 3095/4/15 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, relativa ad avviso di accertamento per IRAP e IVA 2006 emesso nei confronti di D.B.G. Sas, con cui venivano rettificati gli imponibili dichiarati dalla società per l’anno di imposta;

– La CTR condivideva la decisione dei giudici di prime cure, non essendo stato l’avviso sottoscritto dal capo dell’ufficio o da persona da questi delegata, appartenente alla carriera direttiva;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo;

– La contribuente non si è difesa, restando intimata.

Diritto

RITENUTO

che:

In via pregiudiziale rispetto ad ogni altra doglianza e questione, va rilevata nel caso di specie la nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., all’art. 111 Cost., comma 2, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, non essendo stati evocati in giudizio nè in primo nè in secondo grado i soci della contribuente, una società in accomandita semplice;

– Va al proposito ribadito che: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Cass. 21 ottobre 2013 n. 23762; Cass. 4 giugno 2008 n. 14815);

– Va poi considerato che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora, come nel caso di specie, l’Agenzia abbia contestualmente proceduto all’accertamento di IVA e di altre imposte, IRAP e altro, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus”, attesa l’inscindibilità delle due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti (Cass. 14 marzo 2018 n. 6303; Cass. 21 ottobre 2015 n. 21340);

– tale è il caso di specie, essendo stato svolto l’accesso e poi notificato l’avviso di accertamento e proposto ricorso dalla società in accomandita semplice. In particolare, decisiva è la natura di società di persone che la contribuente aveva al momento della notifica dell’atto impositivo impugnato e, conseguentemente, senza necessità di esaminare il motivo di ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata, il giudizio va dichiarato integralmente nullo, con rinvio alla CTP, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e per ulteriore trattazione, con compensazione delle spese di lite sino ad ora maturate, dal momento che nessuna delle parti ha tempestivamente posto la questione sotto gli occhi del giudice del merito.

PQM

La Corte:

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio con compensazione delle spese, e rinvia alla CTP di Agrigento, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e ulteriore trattazione.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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