Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29003 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 11/11/2019), n.29003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19364-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 392/44/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 392/44/17 depositata in data 20 gennaio 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 4837/12/15 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso di P.C. relativo all’avviso di accertamento per II.DD. 2008 a titolo di maggior reddito di partecipazione a società di capitali con ristretta base azionaria di cui era legale rappresentante nell’anno di imposta oltre che socia;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi. La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e art. 61, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per aver la CTR adottato una motivazione apparente, contenente un richiamo alla decisione di primo grado priva di autonoma valutazione critica;

– Il mezzo di impugnazione è fondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, nella quale era stata integralmente trascritta la sentenza di primo grado, senza alcun riferimento a quanto accaduto nel corso del giudizio di appello ovvero ai motivi di gravame, con l’inserimento, nella parte finale, di un’integrazione fondata su un presupposto fattuale palesemente errato).” (Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018, Rv. 651516 – 01); inoltre, va rammentato che: “In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.” (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018, Rv. 651205 – 01);

– Orbene, premesso che il ricorso alla motivazione per relationem, anche con richiami alla decisione di primo grado, è ammissibile, alle condizioni esposte nei principi di diritto sopra riassunti, la motivazione della sentenza impugnata, dopo un’esposizione in fatto che si diffonde sui motivi di ricorso in primo grado, ma non permette di evincere con precisione, neppure a contrario, le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate e, dunque, i motivi di appello su cui la CTR era chiamata a pronunciarsi, così motiva la decisione: “Il Collegio rileva che la contribuente, come si evince dal processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza, è stato unicamente una cosiddetta “testa di legno” che nessuna funzione ha avuto nell’amministrazione della società accertata, nè tantomeno ha condiviso distribuzione di utili. E tale qualità, come accertato dai primi giudici di cui il Collegio condivide l’iter logico-giuridico seguito nella decisione, non risulta neanche contestata dalla Agenzia con prove documentali”.

– Tali argomentazioni non consentono in alcun modo di evincere quella riproduzione dei contenuti mutuati e quella autonoma valutazione critica degli elementi in fatto e di individuati elementi di prova raccolti nel processo, riprodotti in ricorso, in cui si legge un brano dell’atto di appello: “In data 27/3/2015, l’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio evidenziando che la ricorrente aveva sottoscritto i documenti della società tra cui il Modello Unico per l’anno in esame e che le affermazioni contenute nel PVC e nel ricorso confermavano i rapporti tra la sig.ra P. e gli altri due amministratori di fatto”. Risulta così non rispettato l’insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato;

– Conclusivamente, quindi, il primo motivo ricorso va accolto con conseguente nullità della sentenza e assorbimento del secondo motivo, con cui si denuncia la violazione di plurime disposizioni di legge, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, in relazione ai profili accolti, e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazione ai profili accolti, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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