Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29002 del 05/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/12/2017, (ud. 05/10/2017, dep.05/12/2017),  n. 29002

Fatto

RILEVATO CHE:

1. il Collegio ha disposto la riunione dei giudizi in epigrafe, aventi tutti ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 a carico del contribuente B.D. (titolare dell’impresa individuale Ecoliguria, esercente l’attività di raccolta di rifiuti solidi non pericolosi) con recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili, e conseguente minor detrazione di Iva, in relazione al contestato utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, emesse dall’impresa individuale Eco Blu di C.M.;

2. con ciascuna delle sentenze impugnate il giudice d’appello ha annullato l’atto impositivo per “difetto di motivazione, in quanto privo di riscontri oggettivi e basato precipuamente su alcune dichiarazioni rese dal C., a cui non è possibile dare una valenza probatoria, nonchè essendo i riscontri forniti dall’Ufficio insufficienti a condurre ad un giudizio di certezza nei confronti del contribuente”;

3. l’amministrazione ricorrente ha impugnato le sentenze d’appello per i seguenti motivi: 1) “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 e L. n. 212 del 2000, art. 7”, alla luce dell’ampia motivazione dell’avviso e dei contenuti dell’ivi richiamato p.v.c. (trascritti in ricorso, v. pagg. 7-18), tali da indicare “con chiarezza le norme legittimanti l’accertamento, i presupposti della maggiore imposizione, nonchè la determinazione del maggior reddito accertato, in virtù dei prospetti contabili allegati all’avviso stesso”; 2) “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e degli artt. 2729 e 2697 c.c.”, sia perchè l’amministrazione può fornire la semplice prova presuntiva dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, gravando a quel punto sul contribuente l’onere di dimostrarne l’effettiva esistenza, sia perchè le dichiarazioni confessorie del C. rappresentavano sufficienti riscontri oggettivi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, sia infine per l’insufficienza della prova della regolarità formale delle operazioni fornita dal contribuente;

4. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. sulla disposta riunione dei cinque ricorsi si richiama l’orientamento di questa Corte per cui “l’istituto della riunione di procedimenti, in quanto volto a garantire l’economia dei giudizi e la certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati processi, in ossequio al precetto dell’art. 111 Cost., cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia. Ciò è conforme proprio al ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè l’unità del diritto oggettivo nazionale” (Cass., SU 18125/05; conf. Cass. sez. 5, 16449/16);

6. nel merito, entrambi i motivi di ricorso sono fondati;

7. quanto al primo, l’insussistenza del difetto di motivazione dell’atto impositivo emerge chiaramente dalla lettura delle relative trascrizioni in ricorso, essendo peraltro ampiamente sufficiente, ai fini dell’ammissibile motivazione per relationem, il rinvio che l’avviso di accertamento fa al p.v.c. notificato al contribuente (Cass. 407/15, 18073/08);

8. quanto al secondo, va ribadito il consolidato orientamento per cui “qualora l’amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture ai fini IVA ed IRPEG, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, ovvero non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione anche in merito alla conoscenza ovvero alla conoscibilità della fittizietà delle operazioni da parte del cessionario/committente che richiede la detrazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un’operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostante facilmente (Cass. 25546/17; conf. Cass. 17261/17, 13238/17, 12701/17, 12650/17, 428/15, 24446/13; cfr. Corte Giust. 22/10/2015, C-277/14);

9. non essendosi il giudice a quo attenuto ai richiamati principi, le sentenze impugnate vanno cassate con rinvio per nuovo esame, oltre che per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi (Ndr: testo originale non comprensibile).

Accoglie i ricorsi riuniti, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2017

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