Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29001 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 11/11/2019), n.29001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33593-2018 proposto da:

A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA APOLLODORO 26,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FILARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONELLA ZOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

A.O. ha proposto ricorso nei confronti del decreto col quale il tribunale di Napoli ha respinto, per quanto di interesse, la sua domanda di protezione internazionale;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente chiede preliminarmente alla Corte di sollevare distinte questioni di legittimità costituzionale: (i) del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, come convertito, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza quanto al differimento dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale; (ii) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte attinente al termine per proporre il ricorso per cassazione; (iii) della medesima norma, nella parte attinente al conferimento della procura speciale in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato;

la prima questione è manifestamente infondata poichè, come questa Corte ha già osservato in plurimi arresti (per tutte Cass. n. 17717-18), la disposizione che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime;

le altre questioni sono irrilevanti, avendo il ricorrente giustappunto rispettato tutte le previsioni normative indicate;

con unico motivo è dedotto l’omesso esame di fatto controverso con specifico riferimento alla situazione interna della Nigeria, paese di provenienza del ricorrente;

il motivo è inammissibile poichè finalizzato a ottenere il riesame della valutazione in fatto;

il tribunale ha escluso, per quanto rileva, che la zona di provenienza del richiedente fosse caratterizzata da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato; l’attuale doglianza è esplicitamente tesa a sostenere il contrario; e tuttavia non risulta calibrata sul testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè tale norma limita la possibilità della Corte di sindacare la motivazione del giudice del merito al caso dell’omesso esame di fatti decisivi; e tali fatti sono esclusivamente i fatti storici (Cass. Sez. U n. 8053-18); parte ricorrente ha omesso di specificarli, essendosi limitata ad asserire che, diversamente da quanto sostenuto dal tribunale, la zona dell'(OMISSIS) sarebbe interessata da violenza indiscriminata per la preoccupante escalation di attacchi terroristici del gruppo (OMISSIS); a fronte di tale asserto, non risulta tuttavia indicato alcun fatto storico controverso decisivo il cui esame sarebbe stato omesso; donde il ricorso si palesa finalizzata semplicemente (e genericamente) a sovvertire la valutazione in fatto istituzionalmente rimessa al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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