Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29000 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. I, 12/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 12/11/2018), n.29000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7476/2017 r.g. proposto da:

C.N., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa,

giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Antonella Carosi, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Ascoli Piceno, alla Piazza Roma n. 23;

– ricorrente –

contro

F.B., (cod. fisc. (OMISSIS)), quale tutore del minore

C.G.A. (cod. fisc. (OMISSIS)); PROCURA GENERALE DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA;

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ANCONA, Sezione Minori,

depositata il 16/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello di Ancona, Sezione per i Minorenni, con sentenza del 16 febbraio 2017, n. 3, notificata in pari data, statuendo sul corrispondente gravame proposto da C.N., madre del minore C.G.A., confermò la decisione del tribunale per i Minorenni di quella stessa città che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del suddetto minore, sussistendone tutti i presupposti di legge, “essendo emersa una grave inadeguatezza della capacità genitoriale ed una sostanziale carenza di strumenti personali tali da poter consentire un recupero di funzioni genitoriali anche minime”.

1.1. Quella corte condivise le argomentazioni, le valutazioni e le decisioni assunte dal giudice di prime cure, le cui conclusioni ritenne “basate su una istruttoria durata diversi anni”, e ribadì l’esistenza della condizione di abbandono del minore, sul presupposto della persistente ed incontrovertibile carenza di capacità nell’esercizio di funzioni genitoriali da parte della odierna ricorrente, assumendo, per quanto qui ancora di interesse, che: 1) sarebbe stato riduttivo giustificare “il grave comportamento abbandonico” posto in essere dalla C. nell'(OMISSIS), quando il piccolo G.A. non aveva ancora compiuto cinque anni, esclusivamente con motivazioni di carattere economico. La stessa, infatti, benchè priva, all’epoca, di un’abitazione e di un reddito, aveva inizialmente rifiutato l’offerta di seguire il minore nella struttura di accoglienza dove questi era stato collocato, accettandola solo due mesi dopo, ma esclusivamente per due settimane, trascorse le quali aveva abbandonato la struttura ed il bambino, senza più chiederne notizie fino al successivo aprile 2015; 2) la valutazione psicologica della madre, svolta non solo mediante somministrazione di testistica ma anche attraverso colloqui con la stessa, “aveva evidenziato significative problematicità tali da incidere gravemente sull’esercizio della genitorialità, soprattutto nella capacità di comprensione della gravità dei propri comportamenti di abbandono e di proposizione di progetti di vita tali da garantire la crescita del bambino, e nella individuazione delle proprie responsabilità che vengono imputate ad altri anche con riferimento alla mancanza di impegno per recuperare la relazione con il figlio”. Il tribunale aveva condivisibilmente valorizzato la valutazione della C. come “persona che non può fungere da punto di riferimento per il bambino, avendo essa stessa “bisogno di accudimento ed accompagnamento verso una condizione funzionale ad un adeguato adattamento alla realtà”, sì da ritenere nemmeno prospettabile alcun tipo di percorso sociale di sostegno diretto anche ad un recupero di capacità genitoriali anche minime”; 3) l’attuale situazione di vita della C. costituiva “piena conferma della correttezza della valutazione psicodiagnostica, dovendosi ribadire la mancanza di spazi concreti per un recupero di capacità genitoriali anche minime”; 4) doveva dissentirsi dalla deduzione difensiva per la quale la circostanza che il minore avesse vissuto con la madre sino a cinque anni fosse sintomatica delle piene capacità genitoriali della stessa, poichè proprio la C. aveva riferito agli operatori dei Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS), nel periodo immediatamente successivo alla “consegna” del bambino, che era soprattutto sua madre ad occuparsene e che lei stava cercando di imparare. Dopo la morte della madre, la C. non era stata in grado di occuparsi della cura del bambino, tanto da porre in essere i comportamenti di cui si è detto; 5) il mancato ascolto del minore non integrava motivo di nullità della sentenza, poichè il bambino non aveva ancora compiuto nove anni alla data della sentenza di primo grado e le problematiche fisiche e psicologiche manifestate fin dalla tenera età escludevano l’opportunità della sua audizione su tematiche per lui traumatiche e dolorose, e considerato, altresì, che l’evidenza delle ragioni poste a fondamento della decisione, consentivano di ritenere quell’audizione non necessaria; 6) era insussistente la dedotta nullità del procedimento per mancata audizione della C., atteso che per una siffatta omissione non è espressamente prevista la sanzione di nullità, e che nel procedimento non era stato in alcun modo violato il suo diritto di difesa, essendole stata ritualmente contestata l’azione, ed avendo la stessa presentato istanze cui era stato dato riscontro, promosso impugnazioni, avuto accesso agli atti del procedimento, avendo in tal modo avuto ampio modo di esporre e far valere le proprie ragioni.

2. Avverso la descritta decisione, ricorre la C., affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., mentre non hanno spiegato difese il tutore di G.A. C. e la Procura Generale presso la suddetta corte di appello.

2.1. I suddetti motivi prospettano, in sintesi, rispettivamente:

1) “violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1, commi 1 e 4, e della L. n. 149 del 2001, che prevede, in tema di adozione del minore, la prioritaria esigenza per il figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere allevato nella propria famiglia”. Si sostiene che la sentenza impugnata “è esclusivamente incentrata sulla valutazione dei comportamenti “negativi” posti in essere dalla madre del minore, tra l’altro unica componente della famiglia perchè il padre è morto, non tenendo in alcun modo in considerazione i comportamenti “positivi” della stessa, in tal modo disattendendo la norma che ha quale primo obiettivo “il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”” (cfr. pag. 6 del ricorso);

2) “violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 45, comma 2, in quanto (il minore) non è stato sentito sul provvedimento di adozione, nè è stata indagata la sua capacità di discernimento”;

3) “violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 12, comma 1, lett. b) e dell’art. 46 in quanto non è stato chiesto l’assenso della madre circa l’adozione e la stessa non è stata nemmeno sentita”.

3. Rileva pregiudizialmente il Collegio che la C., solo nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. del 27 settembre 2018, ha eccepito la nullità della sentenza impugnata perchè emessa in violazione della L. n. 184 del 1983, art. 5, comma 1, come modificato dalla L. n. 173 del 2015, non essendo stato rispettato l’obbligo, imposto da tale norma, di convocazione degli affidatari preadottivi del minore C.G.A..

3.1. Una siffatta eccezione deve considerarsi inammissibile.

3.2. Invero, il testo della L. n. 184 del 1983, art. 5, comma 1, come modificato dalla L. n. 173 del 2015 (che ne ha così sostituito l’ultimo periodo: “L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore”) trova applicazione a decorrere dal 13 novembre 2015 (data di entrata in vigore della menzionata L. n. 173 del 2015), epoca in cui, in relazione alla vicenda processuale per cui oggi è causa, era già in corso il procedimento di primo grado (n. 17/12 AdS, concluso dal Tribunale per i Minorenni di Ancona con la sentenza n. 32/2016, depositata il 4 ottobre 2016), sicchè la nullità oggi prospettata dalla ricorrente avrebbe dovuto essere fatta valere nel successivo giudizio di appello ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, atteso che non può essere comunque denunciato in Cassazione un eventuale vizio (asseritamente già) della decisione di primo grado non rilevato dal giudice innanzi al quale essa sia stata impugnata (cfr. Cass. n. 1323 del 2018; Cass. n. 17072 del 2007), attesane l’intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall’appena indicata norma, di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d’impugnazione (cfr. Cass. n. 2755 del 2018; Cass. n. 14348 del 2000; Cass. n. 11827 del 1995).

4. Venendo, quindi, all’esame dei motivi di ricorso, il primo di essi è totalmente inammissibile perchè concerne, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio, senza assolutamente considerare che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007).

4.1. Nella specie, la C., dopo aver sostenuto che la sentenza impugnata “è esclusivamente incentrata sulla valutazione dei comportamenti “negativi” posti in essere dalla madre del minore, tra l’altro unica componente della famiglia perchè il padre è morto, non tenendo in alcun modo in considerazione i comportamenti “positivi” della stessa, in tal modo disattendendo la norma che ha quale primo obiettivo “il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”” (cfr. pag. 6 del ricorso), ha individuato le pretese sue condotte “positive” (cfr., amplius, pag. 6 e ss. del ricorso) nell’aver “provato inizialmente a vivere in comunità con il figlio (nell’ottobre 2012. Ndr) per poi lasciarlo dopo quindici giorni con l’intento che sarebbe tornata quanto prima a riprenderlo”; nell’aver “cercato, attraverso la cerchia familiare, un aiuto alla sua situazione ed a quella del minore”, confidando nell’accoglimento di quest’ultimo nel nucleo familiare dello zio, A.F., la cui richiesta di affido del bambino era stata, però, disattesa dal Tribunale per i Minorenni di Ancona nell’agosto 2013 (con provvedimento rimasto non impugnato. Ndr), così provocandole “un grave momento di scoraggiamento e di avvilimento credendo di aver perso tutte le speranze”, superato il quale aveva vanamente chiesto, nel 2015, di poter riprendere i contatti con il figlio, anche con modalità protette, sottoponendosi alle valutazione chieste dal tribunale.

4.1.1. Trattasi, però, di comportamenti espressamente valutati dalla sentenza oggi impugnata, in particolare disattendendo l’ivi prospettato primo motivo di gravame (cfr. pag. 5-6), sicchè, anche a voler riqualificare la censura oggi in esame come riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, come rimodellata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui utilizzabile ratione temporis, posto che la sentenza predetta risulta essere stata depositata il 16 febbraio 2017), la stessa sarebbe comunque infondata: detta nuova previsione, infatti, esclude la sindacabilità, in sede di legittimità, della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di determinate risultanze processuali, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà o insufficienza della motivazione. La novella, invero, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053, nonchè, più recentemente, ex multis, Cass. n. 7472 del 2017; Cass. n. 21304 del 2016).

4.2. Il vizio prospettato nel motivo di ricorso in esame si risolve, dunque, inammissibilmente, nella mera indicazione di disposizioni asseritamente violate, ma affatto carenti della necessaria specificazione di quali sarebbero le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata in contrasto con le individuate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, oppure, altrettanto inammissibilmente, esclusivamente in censure contro la valutazione delle risultanze istruttorie, e la mancata ammissione della invocata c.t.u. (totalmente obliterando che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità. Cfr. Cass. n. 7472 del 2017).

4.3. A tanto deve, peraltro, aggiungersi che lo stato di adottabilità di un minore non richiede, come presupposto indispensabile, la mancanza di amore dei genitori per il figlio poichè, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8 la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di “assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”. Ne consegue che lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica, grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorchè ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonchè ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico (cfr. Cass. n. 3389 del 2005 e Cass. n. 18563 del 2012, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 6755 del 2014).

4.3.1. Nella specie, la corte distrettuale ha sottolineato che la valutazione psicologica della C., svolta, nel corso del procedimento di primo grado, non solo mediante somministrazione di testistica ma anche attraverso colloqui con la stessa, “aveva evidenziato significative problematicità tali da incidere gravemente sull’esercizio della genitorialità, soprattutto nella capacità di comprensione della gravità dei propri comportamenti di abbandono e di proposizione di progetti di vita tali da garantire la crescita del bambino, e nella individuazione delle proprie responsabilità che vengono imputate ad altri anche con riferimento alla mancanza di impegno per recuperare la relazione con il figlio”. Il tribunale, dunque, aveva condivisibilmente valorizzato la valutazione della C. come “persona che non può fungere da punto di riferimento per il bambino, avendo essa stessa “bisogno di accadimento e accompagnamento verso una condizione funzionale ad un adeguato adattamento alla realtà”, sì da ritenere nemmeno prospettabile alcun tipo di percorso sociale di sostegno diretto anche a un recupero di capacità genitoriali anche minime”.

4.3.2. Inoltre, secondo quella stessa corte, l’attuale situazione di vita della C. costituiva “piena conferma della correttezza della valutazione psicodiagnostica, dovendosi ribadire la mancanza di spazi concreti per un recupero di capacita genitoriali anche minime”.

4.3.3. Trattasi, perciò, come è palese, di giudizio che, in quanto adeguatamente motivato, non è sindacabile in questa sede.

5. Il secondo motivo, che lamenta la mancata audizione del minore “sul provvedimento di adozione” e l’omessa indagine sulla sua capacità di discernimento, è infondato.

5.1. Sul punto è sufficiente ribadire i contenuti della recente Cass. n. 5676 del 2017, la quale – muovendo dal duplice presupposto che (a) l’art. 15, comma 2 (inappropriato rivelandosi il richiamo all’art. 45, comma 2, rinvenibile nella rubrica del motivo de quo), della L. n. 184 del 1983 (così come sostituito dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, art. 14) prevede che debba essere sentito il minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento, e che (b) la norma costituisce una specificazione del generale obbligo dell’ascolto attualmente codificato nell’art. 336-bis c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 53 in vigore dal dicembre 2014) ma preesistente, anche come principio generale, alla vigenza della nuova norma – ha sostenuto che, dall’esame delle norme che stabiliscono l’audizione del minore “nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano” (art. 336-bis c.c.), emerge una diversa modulazione dell’obbligo di ascolto per il minore dodicenne rispetto a quello di età inferiore, e che, con particolare riguardo a quest’ultima ipotesi (propria della fattispecie oggi in esame), il giudice: a) ha il potere discrezionale officioso di disporre l’ascolto del minore anche al fine di verificare la capacità di discernimento; b) deve disporre l’ascolto o motivarne l’omissione se vi sia stata un’istanza di parte che indichi “gli argomenti ed i temi di approfondimento” (cfr. art. 336-bis c.c., comma 2) sui quali si ritiene necessario l’ascolto, scattando, in mancanza, la sanzione della nullità processuale; c) non ha l’obbligo, senza sollecitazione di parte, di giustificare la scelta omissiva. Si è, inoltre, precisato che il compimento dei dodici anni in corso di giudizio e, più esattamente, nella fase di appello, impone di motivare espressamente la scelta negativa, anche senza istanza di parte.

5.2. La trasposizione dei principi sopra delineati al presente giudizio consente di rigettare agevolmente la censura relativa all’omesso ascolto del minore, dal momento che non risulta dedotto che, in primo come in secondo grado, la C. ne avesse richiesto l’audizione specificamente indicando “gli argomenti ed i temi di approfondimento” sui quali riteneva necessario l’ascolto (e ciò pur volendo sottacere che, comunque, la corte distrettuale l’aveva espressamente ritenuto non necessario non solo per l’evidenza delle ragioni poste a fondamento della decisione oggi impugnata, ma anche perchè “le problematiche fisiche e psicologiche manifestate fin dalla tenera età escludono l’opportunità dell’audizione su tematiche traumatiche e dolorose per il bambino”). La mancanza di una siffatta specifica richiesta conduce, di conseguenza a respingere anche questa censura per essersi definitivamente consumato, con la conclusione del giudizio di secondo grado, il potere delle parti di richiedere l’audizione del minore, di età, all’epoca, largamente inferiore ai dodici anni.

6. Il terzo motivo, con cui ci si duole del fatto che non sarebbe stato chiesto l’assenso della madre circa l’adozione e che la stessa nemmeno sarebbe stata sentita, nè le sarebbe stato consentito di esporre, in comparse conclusionali o memorie difensive, le proprie ragioni, è complessivamente infondato.

6.1. Da un lato, infatti, non si rinviene, nella disciplina (L. n. 184 del 1983, artt. 8-21) del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità (diversamente da quanto previsto dalla L. n. 184 del 1983, art. 46 per l’affatto distinta ipotesi di adozione in casi particolari), alcuna norma che richieda il consenso della madre del minore per tale dichiarazione; dall’altro, va evidenziato che la sentenza impugnata ha dato atto che alla C. è stata ritualmente contestata l’azione e che l’odierna ricorrente, nel corso dell’intero procedimento, ha presentato istanze cui è stato dato riscontro, promosso impugnazioni, avuto accesso agli atti procedimentali, così avendo avuto ampiamente modo di esporre e far valere le proprie ragioni. Un siffatto iter appare, dunque, assolutamente rispettoso del principio per cui nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (come, appunto, quello relativo alla dichiarazione dello stato di adottabilità) deve essere assicurato il diritto di difesa e deve, quindi, essere realizzato il principio del contraddittorio. Tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2008 del 2001; Cass. n. 10690 del 2000; Cass. n. 986 del 1996).

7. Il ricorso va, dunque, respinto, senza necessità di pronuncia sulle spese essendo le controparti rimaste solo intimate, altresì rilevandosi che, dagli atti, il processo risulta esente dal contributo unificato, sicchè non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

8. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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