Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29000 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 11/11/2019), n.29000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33235-2018 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANNA ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONI TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

O.L. ha proposto ricorso nei confronti del decreto col quale il tribunale di Torino ha respinto la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese;

la ricorrente denunzia, col primo motivo, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a), per avere il tribunale disatteso l’istanza di audizione personale nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio intercorso dinanzi alla commissione territoriale;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., poichè si basa sull’erroneo assunto che l’incombente de quo sia non discrezionale bensì obbligatorio; così non è in quanto questa Corte ha già osservato che, nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti (configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso), ma non anche disporre necessariamente l’audizione personale del richiedente (v. in motivazione Cass. n. 17717-18, nonchè più di recente Cass. n. 3029-19);

col secondo mezzo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), oltre che il vizio di motivazione, per avere il tribunale “ottimisticamente escluso”, senza specifico esame delle fonti di conoscenza, che la Nigeria e in particolare la zona del Delta del Niger, paese di sua provenienza fosse attraversata da violenza indiscriminata da conflitto armato;

il motivo è inammissibile;

il tribunale ha previamente affermato che la ricorrente aveva dichiarato di esser sempre vissuta in (OMISSIS), nel nord della Nigeria, non anche nel (OMISSIS), di cui invece erano originari i suoi genitori; ha aggiunto che peraltro le dichiarazioni rese dalla ricorrente circa la sua provenienza dal nord della Nigeria neppure erano completamente attendibili, avendo la stessa ricorrente dichiarato di non conoscere nè la lingua parlata in quella zona, nè la città di asserita provenienza; tale specifica ratio della decisione non risulta impugnata;

essa rende assertivo e privo di concludenza il motivo di ricorso, poichè supponente un inesistente aggiuntivo onere di motivazione del tribunale in caratterizzante il (OMISSIS); col terzo mezzo è infine dedotta merito alla situazione l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del decreto in relazione al diniego di protezione umanitaria;

il motivo è inammissibile essendo calibrato sul testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non più in vigore;

l’attuale versione della norma limita la possibilità della Corte di sindacare la motivazione del giudice del merito al caso dell’omesso esame di fatti decisivi; tali fatti sono esclusivamente i fatti storici (Cass. Sez. U n. 8053-18), e la parte ricorrente ha l’onere di specificarli;

nel caso di specie non risulta indicato alcun fatto storico controverso decisivo il cui esame sarebbe stato omesso in rapporto ai presupposti della protezione umanitaria.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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