Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 290 del 12/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/01/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 12/01/2021), n.290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2976-2019 proposto da:

O.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANNA LOMBARDI BAIARDINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE SEZIONE DI PERUGIA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il

08/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – O.N. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto dell’8 dicembre 2018 con cui il Tribunale di Perugia ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 153 c.p.c., comma 2, e art. 294 c.p.c., comma 2, censurando il decreto impugnato che aveva negato la rimessione in termini, richiesta per il fatto che il ricorso era stato depositato fuori termine, dal momento che la Rac si era generata alle 00:00:52 del 6 luglio 2018, ma, a dire del ricorrente, la Pec di deposito del ricorso era stata inviata alle 23:51 del 5 luglio, dunque tempestivamente, sicchè la generazione delle due buste oltre il termine era ascrivibile al client dei sistemi informatici, come risultante da un file di log rilasciato da InfoCert S.p.A.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, numero 3, in relazione al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 21, comma 2, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè agli artt. 2702 e 2712 c.c., censurando nuovamente il decreto impugnato per aver omesso di attribuire rilievo al citato file di log.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

I due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono inammissibili.

Il citato D.L. n. 179 del 2012, nel testo modificato dal D.L. n. 90 del 2014, a proposito delle modalità di deposito degli atti telematici, ha chiarito, al citato art. 16-bis, comma 7, che “il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”: il che vuol dire che il deposito del ricorso è nel caso di specie indubbiamente tardivo giacchè la Rac è stata generata successivamente allo spirare dell’ultimo giorno utile.

E dunque, occorre anzitutto dire, non ha pregio la tesi del ricorrente secondo cui egli non potrebbe rispondere del tempo necessario al server ministeriale per generare le due ricevute, ed in particolare quella di avvenuta consegna: al contrario, il dato normativo è di segno opposto, giacchè ricollega il perfezionamento del deposito non all’invio del messaggio, bensì alla generazione della Rac.

Altra cosa è se possa addebitarsi al ricorrente un anormale lasso temporale intercorrente tra l’invio del messaggio e la generazione della Rac ed in che misura l’interessato possa in tale frangente invocare il meccanismo della rimessione in termini.

A tal riguardo, quanto alla circostanza secondo cui l’invio sarebbe stato effettuato alle 23:51 del giorno precedente, il Tribunale ha osservato che all’udienza del 9 ottobre 2018 era stata constatata l’impossibilità di apertura dei file contenuti nella penna USB esibita dalla difesa del ricorrente e che il giudice designato alla trattazione aveva osservato:

-) che “ad oggi non risulta in alcun modo disponibile la prova dell’avvenuto invio alle 23:51 della busta contenente il ricorso e dell’identità di detta busta con quella che ha generato le ricevute tardive”;

-) che parte ricorrente non aveva prodotto la ricevuta di accettazione e di consegna del deposito telematico come richiesto in formato eml. o msg., bensì la scansione per immagine del relativo documento analogico e, nel medesimo formato, un documento finalizzato a dimostrare l’avvenuto invio della busta alle 23:51;

-) che il documento cartaceo in atti non era idoneo a dimostrare la tempestività dell’invio della busta, nè che si trattasse proprio di quel messaggio di posta certificata che aveva generato il deposito del ricorso;

-) che occorreva pertanto reiterare l’ordine di deposito delle ricevute telematiche di accettazione e consegna e, nell’occasione, anche del file originale da cui era stato tratto il documento numero 3 del fascicolo del ricorrente;

-) che la difesa di quest’ultimo aveva riferito di aver chiesto ed ottenuto dal gestore della Pec la trasmissione del file di log, relativo al deposito della busta, ed aveva spiegato di non poter produrre altro, aggiungendo che il file in questione avrebbe dimostrato l’invio della busta alle 23:51;

-) che non risultavano malfunzionamenti del sistema la notte tra il 5 e il 6 luglio 2018;

-) che il ricorrente non aveva dimostrato di avere inviato il messaggio prima della mezzanotte, non avendo mai depositato i file delle ricevute nè tantomeno quello attestante l’invio della busta, avendo invece effettuato una scansione per immagine della stampa cartacea di parte di tali file nonchè dei file di log, file che non consentivano di ascrivere l’invio del ricorso al giorno 5 luglio, neppure essendo possibile verificare che il messaggio che il ricorrente sosteneva di avere inviato alle 23:51 fosse il medesimo che era stato accettato dal sistema dando origine al procedimento;

-) che, in definitiva, non vi era alcun elemento per ritenere che la tardività del ricorso non fosse imputabile al ricorrente.

In buona sostanza, il Tribunale, con la motivazione così riassunta, non ha fatto altro che escludere, sulla base di una valutazione di pieno merito insindacabile in questa sede, che il ricorrente avesse effettivamente provato di aver inviato il messaggio alle 23:51 del 5 luglio e che, dunque, ricorresse un’ipotesi di causa non imputabile riconducibile alla previsione dell’art. 153 c.p.c., comma 2.

Nel ricorso, a fronte di ciò, non si pone affatto in discussione il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, ma si tenta di capovolgere detto giudizio di merito, per di più invocando tre pagine di stampa dell’invocato file di log, dai quali non risulta affatto che il messaggio sia stato inviato alle 23:51 del 5 luglio, mentre risulta esattamente il contrario, ed in particolare alla pagina 1 del foglio 1 risulta che il deposito in questione è stato per l’appunto effettuato il 6 luglio, e non il giorno precedente.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

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