Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 290 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. III, 10/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 10/01/2011), n.290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17075-2006 proposto da:

INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di livello

generale Dott. V.P., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA IV NOVEMBRE 144 presso l’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati ROSSI ANDREA, TARANTINO

CRISTOFARO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TECNO PROTEX S.R.L. (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 21494-2006 proposto da:

TECNO PROTEX S.R.L. in persona dell’Amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore geom. N.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI 77, presso lo studio

dell’avvocato PAMPHILI LUIGI, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. in persona dei legali rappresentanti

pro tempore Dott. S.R. e Dott. G.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A BAFILE 2, presso lo studio

dell’avvocato PIZZORNO ANGELO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

INAIL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2437/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 31/1/2005, depositata il 30/05/2005, R.G.N.

1018/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato ANDREA ROSSI;

udito l’Avvocato LUIGI PAMPHILI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 1 novembre 1995 l’INAIL conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Tecno Protex s.r.l. ed Edilasfalti s.n.c. chiedendo, ex art. 1916 cod. civ., il rimborso dell’indennità corrisposta all’operaio M.C., rimasto gravemente infortunato nel corso di lavori di impermeabilizzazione di un capannone industriale subappaltati da Tecno Protex a Ediasfalti, società, quest’ultima, di cui il M. era dipendente.

Si costituiva in giudizio la sola Tecno Protex che contestava con varie argomentazioni l’avversa pretesa, chiedendo, e ottenendo, di chiamare in causa Assicurazioni Generali s.p.a. al fine di esserne manlevata in caso di soccombenza.

La Società assicuratrice, costituitasi, negava ogni responsabilità della sua assicurata.

Con sentenza del 14 gennaio 2000 il Tribunale condannava Tecno Protex ed Edilasfalti, la prima in solido con Assicurazioni Generali, a pagare all’INAIL un importo pari alla metà della somma erogata dall’Istituto.

Su gravame principale della società assicuratrice e incidentale di Tecno Protex, la Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 30 maggio 2005, per quanto qui interessa, ha rigettato la domanda proposta dall’INAIL nei confronti di Tecno Protex e la connessa domanda di quest’ultima nei confronti di Assicurazioni Generali.

Avverso detta pronuncia l’INAIL propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo.

Resistono con due distinti controricorsi Tecno Protex e Assicurazioni Generali, la prima proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti dall’INAIL e da Tecno Protex s.r.l. avverso la stessa sentenza.

2 Nell’unico motivo l’impugnante denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1916 cod. civ., artt. 327 e 334 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Sostiene che la Corte d’appello non poteva accogliere il ricorso incidentale adesivo di Tecno Protex ma doveva, al contrario, dichiararlo inammissibile perchè tardivo. E invero, a fronte di una sentenza di primo grado depositata il 14 gennaio 2000 e di un appello delle Assicurazioni Generali s.p.a. notificato il 14 febbraio 2001, Tecno Protex aveva proposto la sua impugnazione nella comparsa di costituzione depositata il 29 maggio 2001, quando cioè la pronuncia di primo grado era, nei suoi confronti, già passata in giudicato.

3 La censura è infondata.

E’ giurisprudenza consolidata questa Corte Regolatrice che l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza, di talchè, sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, questa può essere validamente proposta, sia che rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia che rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale (confr.

Cass. civ. sez. un. 27 novembre 2001, n. 24627; Cass. civ. 25 maggio 2010, n. 12714; Cass. civ. 7 settembre 2009, n. 19286).

A tali principi il collegio ritiene di aderire.

Ne deriva che il ricorso principale deve essere rigettato. Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale.

L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensarne integralmente tra le parti le spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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