Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, (ud. 04/10/2016, dep.03/01/2017),  n. 29

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21866-2011 proposto da:

C.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA APPIANO 8, presso l’avvocato ORAZIO CASTELLANA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO LONGARINI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

UNICREDIT S.P.A., nella qualità di incorporante della UNICREDIT

BANCA DI ROMA S.P.A., (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI SAN VALENTINO 21, presso l’avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 239/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 18/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

CARBONETTI FABRIZIO, con delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale; rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 ottobre 2005 C.P. evocava in giudizio avanti al Tribunale di Orvieto Banca di Roma s.p.a., oggi Unicredit Banca di Roma s.p.a.. Deduceva che il 13 gennaio 2000 e il 6 marzo 2000 aveva operato, su consiglio della banca convenuta, degli investimenti consistenti nell’acquisto di quote del Fondo Azionario Europa, facente capo a Romagest s.p.a.: il primo di detti investimenti ammontava a Euro 52.670,00 ed era stato attuato convertendo parte delle quote già detenute dal ricorrente, relative ad altro fondo, mentre l’impegno economico concernente il secondo investimento era stato di Euro 50.612,00. Esponeva che in data 2 aprile 2004 gli era stato comunicato che il suo patrimonio, per quanto concerneva le suddette quote, aveva subito perdite per Euro 46.160,00. Lamentava che, in violazione della speciale disciplina dei servizi finanziari, la banca non aveva trasmesso idonea informazione sui rischi degli investimenti (essendo l’attore persona in età avanzata, di cultura limitata, oltre che assolutamente “digiuna” in materia finanziaria e dedita, in precedenza, a investimenti per nulla speculativi). In particolare esponeva – gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento erano stati presentati come idonei a realizzare la volontà dell’istante di realizzare un cauto guadagno; inoltre, la banca non aveva consegnato al medesimo nè la copia dei contratti, nè il prospetto informativo sulla propensione al rischio del cliente, nè il regolamento del fondo. C.P. domandava quindi la declaratoria di nullità delle operazioni di acquisto e la condanna della banca alla restituzione degli importi versati, con i frutti maturati.

La Banca di Roma eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto delle domande attrici.

Nel corso del giudizio, trattato nelle forme del rito societario, l’attore integrava le proprie conclusioni domandando che, previa risoluzione di ogni rapporto contrattuale in essere con la banca, questa fosse condannata al risarcimento dei danni cagionatigli.

Il Tribunale dichiarava sia l’inammissibilità, per carenza di legittimazione passiva, delle domande originariamente proposte dall’attore, sia l’inammissibilità della domanda di risoluzione e di risarcimento proposte in corso di causa dallo stesso C..

Interposto gravame, la Corte di appello di Perugia, con sentenza pubblicata il 18 aprile 2011, in parziale riforma della sentenza di prime cure, dichiarava ammissibili, ma rigettava nel merito, le domande di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni.

Contro detta sentenza ricorre per cassazione C.P. che basa l’impugnazione su tre motivi; resiste con controricorso Unicredit, la quale ha proposto pure ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23, (t.u.f.); denuncia, altresì, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Rileva il ricorrente che, venendo nella fattispecie in questione una responsabilità contrattuale, era sufficiente che l’investitore allegasse l’inadempimento dell’intermediario alle obbligazioni poste a suo carico dal cit. art. 21 e che provasse, inoltre, che il pregiudizio lamentato conseguisse a siffatto inadempimento; era di contro l’intermediario a dover provare di aver adempiuto con la diligenza richiesta.

In particolare, l’istante contesta che l’apposizione della sua sottoscrizione sui moduli di investimento avesse natura confessoria quanto alla consegna del prospetto informativo. La banca, poi, secondo il ricorrente, non aveva nemmeno provato di aver osservato gli obblighi di cui agli artt. 21 e 23 t.u.f. e 28 reg. Consob n. 11522/1998 (circa la richiesta all’investitore di informazioni sulla sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio).

Col secondo motivo è lamentata violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 94 e 95 t.u.f. e degli artt. 8 e 15 reg. Consob, oltre che omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Dopo aver evidenziato che il prospetto informativo deve essere obbligatoriamente consegnato all’investitore prima della sottoscrizione, il ricorrente osserva non essere stata fornita la prova che egli avesse rifiutato l’offerta del predetto modulo; nè poteva ritenersi sufficiente, al riguardo, la semplice offerta del documento, essendo viceversa necessaria la vera e propria consegna dello stesso: consegna che era avvenuta solo successivamente. Del resto, aggiunge l’istante, il presunto e indimostrato suo rifiuto di ricevere il prospetto offertogli non assumeva rilievo ai fini dell’adempimento dell’obbligo, gravante sulla banca, di trasmettere il documento, non essendo in tal caso salvaguardato il diritto di informare il risparmiatore circa i rischi dell’investimento.

Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 21 e 29 t.u.f., dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.; il motivo lamenta, inoltre, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. L’istante muove del rilievo per cui il giudice del gravame era pervenuto alla conclusione che egli fosse consapevole del rischio elevato degli investimenti per il fatto che riferì al figlio di essere stato rassicurato, da parte degli operatori della banca, circa il fatto che l’investimento stesso sarebbe stato remunerato con un interesse del 20%. Sul punto, la Corte di merito aveva osservato come non potesse sfuggire neanche a una persona anziana e di poca cultura che l’investimento dovesse essere notevolmente più rischioso di quello precedentemente posto in atto dallo stesso ricorrente. Nondimeno – è esposto nel motivo – C. aveva altresì riferito al figlio che secondo gli operatori della banca “il capitale era tranquillo”. Pertanto la Corte distrettuale aveva conferito maggior rilievo a un assunto presuntivo, costituito dalla generica proporzionalità tra rischio e rendimento, piuttosto che alle convinzioni di esso ricorrente circa la sicurezza dell’investimento.

Vanno anzitutto disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente.

La prima eccezione verte sul rilievo per cui il ricorso sarebbe stato notificato “in data 20-22 luglio 2011” al difensore e domiciliatario della banca all’epoca del giudizio di primo grado, il quale non era stato officiato per il giudizio di appello. Poichè il termine per la proposizione dell’impugnazione deve considerarsi perentorio, il suo spirare avrebbe determinato l’inammissibilità del ricorso, non sanata dalla costituzione della controricorrente, atteso il prodursi del giudicato.

Quanto dedotto non ha fondamento. Già nel passato si riteneva che la notifica del ricorso per cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario – come nel caso in cui essa fosse effettuata presso il difensore di primo grado invece che presso quello del giudizio d’appello determinasse la nullità della notifica, che, pertanto, si sarebbe sanata con effetto ex tunc per raggiungimento dello scopo mediante rinnovazione o costituzione in giudizio dell’intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. 11 giugno 2007, n. 13667). Il recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte importa, poi, che un problema di inesistenza giuridica, nel caso di perfezionamento di un atto riconoscibile come notificazione non possa porsi nemmeno in astratto: si è osservato, in particolare, che il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. S.U. 20 luglio 2016, n. 14916).

Deduce poi Unicredit che i motivi di ricorso sarebbero privi di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.

La doglianza avrebbe fondamento se il ricorso fosse carente dell’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e dell’esposizione delle ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto e le carenze della motivazione (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 2 agosto 2007, n. 17125). Così non è nel caso in esame, posto che le censure risultano connotate da puntualità e completezza argomentativa, oltre che dall’aderenza alla pronuncia della Corte di appello oggetto dell’impugnazione.

I tre motivi del ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, oltre che per la parziale sovrapposizione delle relative censure, appaiono fondati.

Con specifico riguardo all’adempimento degli obblighi di informazione, la Corte di Perugia ha osservato che difettava la prova della condotta dei dipendenti della banca volta a ingannare l’attore; ha inoltre rilevato essere dimostrato che allo stesso appellante, al momento da sottoscrizione del modulo di investimento, era stata consegnata copia del prospetto informativo del fondo, redatto secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 94, con cui erano stati illustrati natura, caratteristiche e grado di rischio del fondo stesso. Tale consegna – ha aggiunto – doveva ritenersi provata dalla dichiarazione, contenuta degli stessi moduli di investimento firmati dall’attore, secondo cui questi accettava di sottoscrivere le quote del fondo, essendo “in possesso delle parti 1 e 2 del prospetto informativo”. Il giudice distrettuale ha osservato, poi, che tale dichiarazione aveva natura confessoria e avrebbe potuto essere quindi impugnata, a norma dell’art. 2732 c.c., solo per errore di fatto o violenza; l’errore, però, non poteva desumersi da quanto riferito, in sede di deposizione testimoniale, dal figlio di C.: e cioè dal fatto che lo stesso attore, uscendo dalla banca dopo le operazioni di investimento per cui è causa, “non aveva nulla in mano”. Infatti, tale dichiarazione, ad avviso della Corte umbra, non escludeva che l’appellante avesse voluto sottoscrivere la dichiarazione rifiutando l’offerta del prospetto (perchè, ad esempio, si riteneva adeguatamente informato dei rischi correlati agli investimenti). Si legge, poi, nella sentenza impugnata, che l’istante era consapevole dell’elevato rischio delle operazioni finanziarie: ciò, secondo la gravata pronuncia, poteva ricavarsi dalla deposizione del figlio, cui il padre aveva riferito essergli stato “promesso che sul fondo azionario gli avrebbero dato interessi del 20%”, anche se “il capitale era tranquillo”.

Anzitutto, occorre osservare che, come correttamente dedotto dal ricorrente, nella presente causa, vertente sul risarcimento del danno cagionato al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento, grava sull’intermediario l’onere di provare di aver agito con la necessaria diligenza (art. 23, comma 6 t.u.f.). Più in particolare, come ribadito anche di recente da questa Corte, il riparto dell’onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall’investitore – in cui deve accertarsi se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, impone innanzitutto all’investitore stesso di allegare l’inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell’intermediario, nonchè di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l’intermediario deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. 19 gennaio 2016, n. 810; Cass. 6 marzo 2015, n. 4620; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22147).

Non appare pertanto concludente quanto rilevato dalla Corte distrettuale in ordine alla mancata prova di una condotta decettiva posta in atto dai dipendenti della banca, dal momento che ciò che risulta decisivo, nella presente controversia, è il positivo riscontro dell’adempimento, da parte del soggetto intermediario, degli obblighi informativi che ad esso facevano capo.

In proposito, come si è visto, l’istante ha censurato la sentenza impugnata rilevando come la banca avesse mancato di assolvere all’onere di provare di aver consegnato a C.P. il prospetto informativo del fondo e di aver inoltre adempiuto agli obblighi prescritti dagli artt. 21 e 23 t.u.f e dall’art. 28 reg. Consob n. 11522/1998.

Sul punto, la motivazione spesa dalla Corte di Perugia, secondo cui tale onere poteva ritenersi assolto con la trasmissione del prospetto informativo redatto secondo i criteri previsti dall’art. 94 t.u.f., non può ritenersi appagante.

E’ da osservare che nella fattispecie, in cui di discute dell’acquisto di quote di un fondo azionario per il tramite di un intermediario, vengono in questione servizi di investimento. Va allora fatta applicazione del principio per cui la pubblicazione del “prospetto informativo” è prevista nelle ipotesi di sollecitazione all’investimento, ai sensi dell’art. 94, commi 10 e 2 t.u.f., caratterizzate per essere l’offerta comunque rivolta, secondo lo schema dell’art. 1336 c.c., ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati, mentre, laddove la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di “servizi di investimento” (art. 1, comma 5 t.u.f.), cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell’acquirente e del momento in cui l’operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi dell’art. 21 t.u.f. e art. 26 ss. reg. Consob n. 11522/1998 (Cass. 3 maggio 2016, n. 8733; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18039). In tal senso, non poteva reputarsi soddisfacente la trasmissione del prospetto di cui al cit. art. 94, occorrendo, invece, che all’interessato fosse fornita una informazione personalizzata, aderente, cioè, al suo profilo specifico e realmente funzionale all’effettuazione di consapevoli scelte di investimento. Il prospetto informativo, in questione, come si ricava dall’art. 94, comma 2 t.u.f. (nella versione applicabile al presente giudizio), “contiene le informazioni necessarie affinchè gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull’evoluzione dell’attività dell’emittente nonchè sui prodotti finanziari e sui relativi diritti”: si tratta, quindi, di notizie e indicazioni di segno generale riferite al prodotto finanziario cui è riferita la sollecitazione all’investimento. Nel caso della negoziazione di servizi finanziari, di contro, si richiede una informazione molto più circostanziata, basata sui dati che connotano il profilo soggettivo dell’investitore (cfr. art. 28 reg. Consob n. n. 11522/1998).

Ha errato, poi, la Corte di merito allorchè ha ritenuto decisiva la conoscenza, da parte del ricorrente, del rischio che comportava l’operazione, desumendola dalle dichiarazioni testimoniali del figlio (dichiarazioni vertenti, come si è visto, sulla rimuneratività del fondo azionario).

Anzitutto, la stessa insanabile contraddizione che è insita nell’affermazione per cui l’investimento di un fondo azionario frutterebbe rendimenti del 20% senza che il capitale versato sia suscettibile di alcuna erosione indice evidente di una mancata consapevolezza del rischio. E ciò per l’elementare considerazione che nel mercato azionario l’aspettativa di alti rendimenti si coniuga, notoriamente, al pericolo di perdite altrettanto significative.

La Corte territoriale ha ritenuto che la determinazione dell’odierno acquirente di procedere all’investimento assumesse rilievo assorbente rispetto al tema relativo all’inchiesta (che l’appellante aveva dedotto non essere stata effettuata) circa il profilo dell’investitore. Tale affermazione non può essere tuttavia condivisa, giacchè l’investitore, come si è appena rilevato, non era realmente edotto della rischiosità dell’operazione, onde la carenza degli obblighi informativi assurge, nel caso di specie, ad elemento causale del danno lamentato.

Tornano così in gioco gli obblighi che fanno capo all’intermediario, il quale deve informarsi del profilo del cliente, chiedendogli notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonchè circa la sua propensione al rischio: incombente – questo – che si cumula con quello di consegnare all’investitore il documento sui rischi generali degli investimenti (art. 28, comma 1 reg. Consob n. 11522/1998). Tali informazioni vanno apprezzate dall’intermediario al fine di rendere edotto l’investitore della reale adeguatezza dell’operazione. E va sottolineato che l’intermediario finanziario non è esonerato dall’obbligo di valutare tale adeguatezza nemmeno ove l’investitore si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio: in tal caso, infatti, l’intermediario stesso deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (Cass. 16 marzo 2016, n. 5250; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18039).

In tal senso, la Corte di appello avrebbe dovuto appurare se la banca avesse indagato il profilo dell’attore e valutato l’adeguatezza dell’operazione rispetto a tale profilo, fornendo all’interessato le conseguenti indicazioni.

La fondatezza del ricorso impone di prendere in esame il ricorso incidentale condizionato.

Con un unico motivo il ricorso incidentale condizionato denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 4. La censura investe la pronuncia della Corte di appello nella parte in cui ha negato l’inammissibilità, per tardività, delle domande di risoluzione e di risarcimento del danno. Assume la ricorrente per incidente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, la proposizione di tali nuove domande non trovava fondamento nel D.Lgs. cit., art. 6, dal momento che esse non erano conseguenza delle difese proposte dal convenuto: infatti, per effetto delle difese della banca, la controparte non era venuta a conoscenza di elementi nuovi, o prima non conosciuti: la situazione fattuale non si era modificata, sicchè le domande in questione avrebbero potuto essere proposte fin dall’inizio.

L’impugnazione incidentale non è fondata.

Nel rito societario già disciplinato dal D.Lgs. n. 5 del 2003, la modificazione della domanda, ivi consentita tramite la memoria ex art. 6, può riguardare anche uno o entrambi i suoi elementi oggettivi (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in lite o sia ad essa collegata (Cass. 19 gennaio 2016, n. 816; in senso sostanzialmente conforme, Cass. 26 gennaio 2016, n. 1368). Va tuttavia precisato che tale principio vale, appunto, per le modificazioni della domanda iniziale, mentre diversa è la situazione in cui a una determinata domanda, che la parte mantenga viva, se ne affianchi, come nel caso in esame, altra (nella specie: subordinata). E’ stato di recente sottolineato dalle Sezioni Unite che la vera differenza tra le domande “nuove”, implicitamente vietate – in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse – e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività (Cass. S.U. 15 giugno 2015, n. 12310).

Occorre dunque valutare – e tale è il punto della decisione investito dall’impugnazione incidentale – se le “nuove” domande di risoluzione e di risarcimento del danno, spiegate con riferimento alla medesimo contratto avente ad oggetto l’acquisto delle quote del Fondo Azionario Europa, risultassero o meno precluse a mente della speciale disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 6, comma 2, lett. a), vigente ratione temporis, secondo cui la proposizione della nuova domanda deve essere “conseguenza (…) delle difese proposte dal convenuto”.

Ora, sembra abbastanza evidente che il legislatore, con tale ampia espressione abbia inteso ricomprendere ogni possibile articolazione delle deduzioni difensive della parte, includendovi sia le eccezioni, in senso stretto o in senso lato (e quindi ogni ampliamento del thema decidendum attuato attraverso l’allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato), sia le mere difese (e quindi le contestazioni in fatto e le semplici confutazioni in diritto delle avverse proposizioni). Una tale conclusione può ricavarsi anche dal raffronto della suddetta previsione dell’art. 6, comma 2, lett. a) cit. con quella di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5, oggi vigente (previsione coincidente con quella di cui all’art. 183 c.p.c., comma 4, nel periodo che precede le modifiche apportate al detto articolo con D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005). Infatti, la norma codicistica, a differenza di quella operante per il c.d. rito societario, consente di avanzare nuove domande solo in presenza della proposizione, da parte del convenuto, di domande riconvenzionali e di “eccezioni”: non menziona, quindi, le semplici difese. Proprio il richiamo, da parte della norma speciale, alle semplici difese lascia intendere che il potere dell’attore di introdurre in giudizio domande nuove possa trarre origine, nel rito societario, da qualsiasi deduzione che il convenuto formuli in chiave difensiva (e quindi, nella specie, anche dal prospettato difetto di legittimazione passiva della banca nell’azione di nullità contro di essa proposta dall’odierno ricorrente).

In conclusione, va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. La sentenza è cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Perugia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, altra composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1 Sezione Civile, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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