Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29 del 03/01/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 29 Anno 2013
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: PICCININNI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Equitalia

Umbria

s.p.a

in

persona

del

legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via
Cavalier D’Arpino 8, presso l’avv. Enrico Fronticelli
Baldelli, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Franco
Puppola giusta delega in atti;

ricorrente

contro

Agenzia

delle

Entrate

in

persona

del

legale

rappresentante, domiciliata in Roma via dei Portoghesi
12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la
rappresenta e difende ex lege;
– resistente –

tc;1 z

Data pubblicazione: 03/01/2013

Fallimento G. Shop Valnerina s.r.l. in persona del
curatore;

intimato

avverso il decreto del Tribunale di Terni emesso nel
procedimento n. 1535/10 in data 22.3.2011.

udienza del 22.11.2012 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;
Udito l’avv. Puppola per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Eduitalia

Umbria s.p.a.

proponeva opposizione

avverso il provvedimento con il quale il giudice
delegato

del fallimento G. Shop Valnerina s.r.l.

aveva ammesso parzialmente il credito dalla stessa
vantato,

escludendo in particolare, per la parte di

interesse, la collocazione privilegiata agli
importi dovuti per gli interessi relativi
all’imposta sul valore aggiunto e riconoscendo
inoltre, per i crediti ammessi in privilegio, gli
interessi legali dalla data del fallimento al
riparto.
Il Tribunale di Terni adito confermava sul punto la

2

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

decisione del giudice delegato, limitandosi infatti
ad accogliere l’opposizione limitatamente al
privilegio per il credito IRAP in sede di
ammissione, ed il decreto veniva quindi impugnato
da Equitalia Umbria s.p.a. con ricorso pe

quale l’Agenzia delle Entrate depositava atto di
costituzione, ai fini dell’eventuale partecipazione
all’udienza di discussione della causa.
La controversia veniva quindi decisa all’esito
dell’udienza pubblica del 22.11.2002.
Motivi della decisione
Con i due motivi di impugnazione Equitalia Umbria
ha rispettivamente denunciato: 1 ) violazione
dell’art. 2752, terzo comma, c.c., con riferimento
alla negata estensione agli interessi del
privilegio riconosciuto al credito di imposta,
censura che appare infondata per quanto riguarda la
pretesa relativa alla collocazione privilegiata
dell’intero importo dovuto per interessi.
In proposito è infatti sufficiente rilevare che
questa Corte ha già affermato che il privilegio
riconosciuto ai crediti dello Stato per imposte,
pene pecuniarie e soprattasse dovute secondo le
norme sull’IVA si estende anche al credito per

cassazione affidato a due motivi, in relazione al

interessi, ma ciò tuttavia solo nei limiti di
quelli dovuti per l’anno in corso alla data di
apertura della procedura concorsuale e per l’anno
anteriore, nonch’è di quelli maturati
successivamente in misura legale fino alla data di

credito è soddisfatto, sia pure parzialmente ( C.
12/16084 ).
Con lo stesso motivo Equitalia ha peraltro
denunciato l’erroneità della decisione anche sotto
altro aspetto, vale a dire per l’omessa
considerazione degli interessi di mora maturati
prima della dichiarazione di fallimento, omissione
determinata dalla mancanza di prova in ordine
all’avvenuta notificazione della cartella
esattoriale prima del fallimento,

e ciò in

contrasto con il comportamento del curatore, che
non aveva sollevato alcuna eccezione al riguardo.
Tale ultima doglianza è tuttavia inammissibile,
poichè la notifica della cartella rappresenta il
presupposto indispensabile per la decorrenza degli
interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo, la
cui prova deve essere fornita dal creditore,
trovando applicazione nel giudizio di opposizione
allo stato passivo la disciplina del processo

4

deposito del progetto di riparto nel quale il

ordinario di cognizione per quanto non diversamente
disposto, ed incombendo quindi all’opponente
l’onere di provare l’esistenza e l’opponibilità del
credito azionato;
2 ) violazione degli artt. 2749, coma 2, c.c., 54

riconosciuto

per

il

periodo

successivo

al

fallimento, quantificato nella misura legale in
ossequio al dettato di cui all’art. 1284 c.c.
La disposizione applicabile nel caso in esame
sarebbe invece quella speciale dettata dall’art. 30
D.P.R. 602/73, ed il tasso dalla stessa previsto
dovrebbe quindi essere ugualmente considerato come
legale.
Anche tale doglianza è infondata.
La disposizione del citato art. 30 integra infatti
soltanto una previsione di anatocismo, che non
modifica la natura degli interessi dichiarati
produttivi di ulteriori interessi i quali, pur
condividendo la disciplina propria del capitale per
quanto concerne la produzione degli ulteriori
interessi, non si trasformano per questo solo
motivo in capitale a tutti gli effetti.
Ne consegue che, come già affermato da questa
Corte, sulla disciplina in tema di interessi

1.f., 30 D.P.R. 602/73, con riferimento al tasso

dettata da leggi speciali deve prevalere quella
prevista in via generale dall’art. 1284 c.c. ( C.
12/16084, C. 97/795, C. 96/6781 ).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato,
mentre nulla va stabilito in ordine alle spese

attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Roma, 22.11.2012

processuali poichè l’intimato non ha svolto

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