Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28999 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 328/2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SIGILLO’ Vincenzo, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGLANI Rocco Antonello, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2398/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/12/2006 R.G.N. 63/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI G. per delega SIGILLO’ VINCENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La sentenza attualmente impugnata – riformando la sentenza del Tribunale di Brindisi del 4 ottobre 2005 – dichiara la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro concluso tra M. G. e Poste italiane s.p.a. il 9 novembre 1999 (per il periodo 1 novembre 1999-29 febbraio 1999), ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l.

all’epoca vigente, per far fronte ad “esigenze eccezionali” conseguenti alla ristrutturazione aziendale.

La Corte d’appello di Lecce, per l’effetto, riconosce il diritto della lavoratrice alla prosecuzione del rapporto di lavoro e condanna la società al versamento delle retribuzioni maturate a decorrere dalla data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio, oltre ad accessori di legge e spese processuali.

2- Il ricorso di Poste italiane s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, M. G..

Viene successivamente depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 5 febbraio 2009.

Poste italiane s.p.a., da ultimo, deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ., chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto che, per effetto di tale accordo, generale e novativo, le parti stesse null’altro hanno reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto nell’accordo stesso e dichiarando che in caso di fasi giudiziali ancora aperte le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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