Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28998 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 202-2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato PAROLETTI CAMILLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1992/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/12/2006 R.G.N. 876/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega PAROLETTI CAMILLO;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO per delega GALLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio;

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza attualmente impugnata accoglie parzialmente l’appello di Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Biella del 7 luglio 2005 – che ha dichiarato la nullità del termine finale apposto al primo contratto di lavoro intercorso tra le parti ha dichiarato che tra le stesse si è costituito un rapporto a tempo indeterminato dal 1 giugno 1999 e ha condannato la società Poste Italiane al pagamento in favore di T.S. del risarcimento del danno, quantificato nelle retribuzioni non percepite dal 11 dicembre 2003, con relativi accessori di legge – ed ha, per l’effetto, ridotto tale ultima condanna al pagamento delle retribuzioni successive al 26 novembre 2004, oltre agli accessori di legge.

La Corte d’appello di Torino, per quel che qui interessa, precisa che:

a) è pacifico che la T. è stato assunta con contratto a termine stipulato per il periodo 1 giugno – 30 ottobre 1999 “per esigenze occupazionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”;

b) è infondata la tesi della società di risoluzione del contratto per mutuo consenso, visto che la società stessa non ha dedotto e provato la sussistenza di un comportamento della lavoratrice A costituente chiara e univoca manifestazione, rivolta nei confronti della stessa datrice di lavoro, della propria volontà di rinunciare alla ricostituzione del rapporto di lavoro con Poste Italiane s.p.a., non essendo a tal fine sufficienti l’inerzia della T. nell’attivarsi per la costituzione in mora nè l’avvenuta percezione senza riserve del t.f.r.;

c) quanto alla causale del contratto, come affermato in analoghe controversie, si ribadisce che per la categorica ed inequivoca normativa applicabile, la società Poste Italiane, nel periodo in cui è stato stipulato il contratto in oggetto, aveva la possibilità di effettuare assunzioni con contratti a termine, ma la relativa giustificazione richiede la indicazione, la deduzione e la prova di un quid pluris rispetto alle esigenze di ristrutturazione indicate nella causale su riportata rappresentato dalla sussistenza di “esigenze eccezionali”, direttamente conseguenti alla suddetta ristrutturazione (come si precisa nell’accordo del 25 settembre 1997);

d) tale è la chiara volontà espressa dalle parti collettive e, nel presente giudizio, è da escludere che la società abbia assolto l’onere probatorio suindicato (che è senza dubbio a suo carico) in quanto dagli atti non emerge alcun dato relativo alla connessione tra la specifica posizione della lavoratrice (che ha prestato servizio presso l’ufficio di (OMISSIS) CRP, con mansioni ordinarie dell’Area Operativa) e le eventuali esigenze eccezionali connesse con la fase di ristrutturazione in corso;

e) per tale ragione si deve considerare, nella specie, nulla la clausola di apposizione del termine;

f) quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità del termine, va riformata la decisione del Tribunale, che ha considerato come offerta rituale di prestazione lavorativa (da cui far decorrere la corresponsione delle retribuzioni perdute) la data (11 dicembre 2003) di convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione (andata deserta) e non la data (26 novembre 2004) della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, che invece è l’unica dalla quale vi è la prova certa della offerta della T. della propria prestazione lavorativa con richiesta di riammissione in servizio.

2- Il ricorso di Poste Italiane s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, T. S..

Le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato l’adozione di una motivazione semplificata.

1^ – Sintesi dei motivi.

1.- Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione: a) della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23; b) degli artt. 1362 e ss. cod. civ., in relazione all’accordo 25 settembre 1997 e ai successivi accordi integrativi.

Si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte torinese, nel testo dell’accordo 2 settembre 1997 non vi è alcuna traccia della correlazione tra le “esigenze eccezionali” e il processo di ristrutturazione.

Pertanto, la presunta “chiarezza” del tenore letterale del suddetto accordo sarebbe il frutto del pregiudizio del Giudice d’appello rappresentato dall’idea che la L. n. 56 del 1987, art. 23 non consenta all’autonomia collettiva di costruire fattispecie di assunzioni a termine collegate a situazioni (oggettive o soggettive) tipicamente aziendali e non direttamente collegate ad occasioni precarie di lavoro.

2 – Con il secondo motivo, illustrato da quesito di diritto, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, art. 1362 c.c., comma 2, art. 2697 cod. civ., nonchè dell’art. 115 cod. proc. civ.;

b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In via subordinata, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe violato le suddette disposizioni ove ha subordinato, con motivazione viziata, la configurabilità della risoluzione per mutuo consenso tacito del rapporto di lavoro alla espressa rinuncia del lavoratore alla riattivazione del rapporto, anche a fronte di comportamenti delle parti incompatibili con la volontà di mantenere in vita il vincolo contrattuale.

In particolare, non sarebbe stato attribuito il dovuto rilievo, ai suddetti fini, alla prolungata inerzia del lavoratore per un apprezzabile lasso di tempo dopo la scadenza del contratto, alla percezione del t.f.r. senza alcuna riserva, al reperimento di una nuova stabile occupazione, al rifiuto di riprendere servizio a seguito della condanna alla riammissione, elementi da valutare sia singolarmente sia congiuntamente.

2^ – Esame del secondo motivo 4- In ordine logico va esaminato in primo luogo il secondo motivo, che risulta infondato.

4.1 – In base al principio più volte dettato da questa Corte – anche con riguardo a controversie analoghe alla presente – che il Collegio intende qui riaffermare: “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali ulteriori circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (vedi, per tutte: Cass. 10 gennaio 2011, n. 330; Cass. 10 novembre 2008, n. 26935; Cass. 28 settembre 2007, n. 20390; Cass. 17 dicembre 2004, n. 23554, Cass. 11 dicembre 2001, n. 15621).

Peraltro, come pure è stato precisato: “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (vedi: Cass. 10 gennaio 2011, n. 330 cit.; Cass. 2 dicembre 2002, n. 17070).

Orbene, sul punto la Corte d’Appello dopo aver rilevato che è, in astratto, configurabile una risoluzione per mutuo consenso in presenza di comportamenti significativi tenuti dalle parti, ha sottolineato, che la datrice di lavoro, che ne era onerata, non ha tuttavia nella specie dedotto e provato che l’inerzia della T. “costituisse chiara e univoca manifestazione, rivolta nei confronti della società appellata, della sua volontà di rinunciare alla ricostituzione del rapporto di lavoro”. Tanto più che è da considerare irrilevante, ai suddetti fini, il lasso di tempo di oltre quattro anni intercorso tra la cessazione del rapporto e il momento in cui la T. ha chiesto la riammissione in servizio, visto che “non si può esigere che il lavoratore reiteri l’offerta della propria prestazione lavorativa ad un datore di lavoro che non appare più interessato alla sua attività”.

La suddetta motivazione, conforme ai principi sopra richiamati, è immune da censure, con riferimento alla ipotizzata violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, art. 1362 c.c., comma 2.

4.2- Quanto ai profili di censura riferiti all’art. 2697 cod. civ. e all’art. 115 cod. proc. civ., deve essere ricordato che è jus receptum che:

1) la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3642;

Cass. 14 febbraio 2001, n. 2155; Cass. 10 febbraio 2006, n. 2935);

2) d’altra parte, la valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707; Cass. 13 luglio 2004, n. 12912; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 18 settembre 2009, a 20112).

3) qualora venga allegata (come prospettato nella specie dal ricorrente principale) l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze della causa di merito, tale deduzione è da ritenersi esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge (Cass. 5 giugno 2007, n. 13066 Cass. 29 marzo 2001, n. 4667; Cass. 25 ottobre 2003, n. 16087).

Dai suddetti principi si desume che:

a) la censura di violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. è da ritenere inammissibile in quanto, nella specie, non viene neppure prospettata l’avvenuta attribuzione, da parte della Corte d’appello, dell’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma;

b) altrettanto inammissibile è da considerare il profilo di censura riferito all’art. 115 cod. proc. civ., perchè, pur riguardando una asseritamente incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, è stato impropriamente prospettato come violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, anzichè come vizio di motivazione.

3^ – Esame del primo motivo 5- Con il primo motivo la società ricorrente in sostanza lamenta che la sentenza impugnata si fonda sull’erroneo pregiudizio secondo cui “la L. n. 56 del 1987, art. 23 non consentirebbe all’autonomia collettiva di costruire fattispecie legittimanti assunzioni a termine collegate a situazioni (oggettive o soggettive) tipicamente aziendali e che non siano direttamente collegate ad occasioni precarie di lavoro”.

La ricorrente deduce, infatti, che l’art 8 del ccnl del 1994, così come integrato dall’accordo 25 settembre 1997, subordinava la sua applicazione unicamente all’esistenza di un processo di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali dell’azienda, per cui rinterpretazione di tale accordo compiuta dalla Corte torinese “risulta viziata, oltre che dall’erronea lettura della L. n. 56 del 1987, art. 23 che ha condizionato, viziandola irrimediabilmente, anche la successiva esegesi della disciplina contrattuale, anche dall’autonoma e concorrente violazione delle regole ermeneutiche legali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (ed in particolare del criterio letterale e del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione)”.

5.1.- Il motivo non può essere accolto, anche se la motivazione della sentenza merita di essere in parte corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi di ricorsi avverso sentenze dello stesso tenore (v. fra le altre Cass. 24-3-2009 n. 7042, Cass. 22-1-2009 n. 1626, Cass. 7-1- 2009 n. 41, Cass. 12-11-2008 n. 27030, Cass. 19-11-2008 n. 27470).

In base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al D.Lgs. n. 368 del 2001), sulla scia di Cass. SU. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato (v. Cass. 4- 8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8- 2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, deve quindi ritenersi illegittimo il termine apposto al contratto in esame per il solo fatto che lo stesso è stato stipulato dopo il 30 aprile 1998 ed è pertanto privo di presupposto normativo (tale considerazione, del resto, pur richiamata nella sentenza impugnata, è stata considerata assorbita dalla Corte di Torino in ragione della ritenuta necessità della prova del collegamento concreto della assunzione de qua con la ristrutturazione in atto).

In tal senso, quindi, va respinto anche il primo motivo di ricorso.

4^ – Ius superveniens.

6 – Per quel che riguarda la richiesta, effettuata dalla ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ., di applicazione dello ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 (in vigore dal 24 novembre 2010) va ricordato che, in base ad un consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) “costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è circoscritto dagli specifici motivi di ricorso (vedi, per tutte:

Cass. 8 maggio 2006 n. 10547)”.

b) in particolare, con riferimento alla disciplina introdotta dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, in quanto il rigetto dei motivi inerenti la questione della ritenuta nullità del termine e della conversione del contratto a tempo indeterminato produce la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze.

Nel caso in esame difetta nel ricorso una qualsivoglia censura relativa alle conseguenze economiche della ritenuta nullità de termine, cosicchè, come detto, non può trovare applicazione la nuova disciplina retroattiva contenuta nelle citate norme della L. n. 183 del 2010 (vedi, per tutte: Cass. 27 gennaio 2011, n. 2055; Cass. 26 luglio 2011, n. 16266; Cass. 4 gennaio 2011, n. 80).

5^ – Conclusioni.

7 – In sintesi, il ricorso va respinto la società Poste italiane va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3000/00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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